Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7964 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/03/2021), n.7964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26230-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE AMERICA GROUP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1049/2018 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1049/2018, depositata il 5 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello di Immobiliare America Group S.r.l. e, in integrale riforma della pronuncia di prime cure, ha annullato un avviso di accertamento catastale recante rettifica del classamento (in D/8), e della rendita catastale (per Euro 4.940,00), proposti dalla contribuente (rispettivamente per la categoria D/7, e per la rendita di Euro 2.424,00) con dichiarazione Docfa presentata relativamente ad unità immobiliare sita in (OMISSIS), iscritta al catasto di Napoli alla Sez. BAR, fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS), subalterno (OMISSIS);

– il giudice del gravame ha ritenuto che, – “indipendentemente dall’effettivo rilievo negli avvisi di accertamento opposti delle ragioni tecniche che hanno indotto l’Ufficio al mancato riclassamento degli immobili de quo nei sensi richiesti”, – apparivano “dirimenti, ai fini della decisione della controversia, gli elementi addotti in giudizio dall’appellante-società”, risultando, difatti, dalla perizia di parte “non solo lo stato di vetustà ed il valore reale degli immobili ubicati nell’area storicamente industriale del distretto di Napoli (ex raffineria), bensì la mancanza di qualsiasi elemento di comparazione per l’assenza di fabbricati commerciali. Anzi, risulta di segno opposto l’avvenuto classamento di altro immobile similare, secondo la rendita DOCFA proposta”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– l’intimata Immobiliare America Group S.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo che:

– la pronuncia di prime cure aveva espressamente accertato la destinazione commerciale dell’unità immobiliare in questione, rilevando che “… dall’allegato n. 1 all’avviso di accertamento impugnato risulta che l’immobile in questione è costituito da un capannone adibito a deposito commerciale di alimentari e merce varia. Al contrario, la parte resistente ha prodotto riferimento ad analoghe unità immobiliari (per giunta di proprietà Comunale) pacificamente classificate sub. D/8 ricadenti nella stessa particella. E, infine, appare rilevante che il classamento sub D/8 fosse proprio quello antecedente al deposito del Docfa”;

– siffatto accertamento aveva formato oggetto di riproposizione, nel giudizio di gravame, con le deduzioni svolte da essa esponente, e ad analoghe conclusioni, quanto alla destinazione commerciale di altre “unità immobiliari di proprietà della stessa parte”, era pervenuta la stessa Commissione tributaria regionale della Campania in distinti giudizi;

– la gravata sentenza, in definitiva, aveva omesso di accertare “le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile con potenziale redditualità in condizioni di ordinarietà”, qual emerse in esito al documentato sopralluogo dell’Ufficio;

– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al R.D. n. 652 del 1939, art. 10, sull’assunto che, – una volta acclarata la destinazione commerciale dell’unità immobiliare secondo l’attività ivi svolta, – la gravata sentenza aveva dato rilievo ad elementi di fattispecie (stato di vetustà, originario carattere industriale della zona, assenza di fabbricati da utilizzare come raffronto) omettendo, del tutto, di esaminare le caratteristiche intrinseche del fabbricato qual emergenti dal sopralluogo;

2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente esaminati in quanto connessi rispetto alla identificazione degli elementi di fattispecie, – sono fondati e vanno accolti;

3. – come, difatti, denuncia la ricorrente, il decisum oggetto di gravame, – dopo aver espressamente precisato di prescindere dalle “ragioni tecniche” poste a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato e, dunque, dai dati fattuali che involgevano le caratteristiche tipologiche e di destinazione dell’unità immobiliare in contestazione, – ha dato rilievo, per un verso, ad un dato (la vetustà dell’immobile) che alcunchè condivide con la destinazione d’uso dell’unità immobiliare, – diversamente incidendo sulla determinazione del capitale fondiario, secondo il costo di ricostruzione, nei soli limiti, però, dello accertato “stato attuale delle unità immobiliari” (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2), stato, questo, dalla cui verifica il giudice del gravame ha dichiarato (expressis verbis) di prescindere, – e, dall’altro, all’ubicazione di detta unità immobiliare in una zona “storicamente industriale”, oltrechè al classamento oggetto (piuttosto che di pregressi accertamenti in fatto) di una proposta sottesa ad una dichiarazione presentata con procedura Docfa;

– la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere, come la Corte ha già ripetutamente rilevato, un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881);

– nella fattispecie, il “fatto decisivo”, – in quanto tale rilevante perchè elemento costitutivo di fattispecie (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2), – era rappresentato dallo “stato attuale” dell’unità immobiliare cui correlare tanto l’accertamento del costo di ricostruzione (da rapportare all’epoca censuaria stabilita per legge; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28), – accertamento da condurre alla stregua delle specifiche caratteristiche tipologie e costruttive dell’unità immobiliare, e della destinazione d’uso impressavi da dette caratteristiche, – quanto lo stesso adeguato coefficiente di riduzione (art. 28, comma 2, cit.); elementi di fattispecie, questi, che il giudice del gravame ha (del tutto) omesso di prendere in considerazione con riferimento ai dati emersi dal dibattito processuale e secondo gli stessi specifici accertamenti (già) svolti dal giudice di primo grado;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà agli accertamenti necessari qual implicati dalla disciplina di fattispecie di cui sopra s’è dato conto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

 

 

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