Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7964 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 21/03/2019), n.7964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9078-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SCIAUDONE;

– ricorrente –

contro

S. COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

Nonchè da:

S. COSTRUZIONI SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ENRICO DE SENA;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 505/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Sud s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in data 30.9.2011 che, in accoglimento del ricorso proposto da S. Costruzioni s.r.l., aveva ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita su immobile della società in forza di n. 25 cartelle esattoriali.

La CTR della Campania, con sentenza in data 7.12.2012, rigettava l’appello, rilevando che l’iscrizione ipotecaria, non preceduta dalla comunicazione dell’avviso di intimazione al pagamento, era nulla per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, come già affermato dal primo giudice, che aveva anche evidenziato che, a prescindere dal mancato avviso, l’iscrizione era avvenuta ad oltre un anno dalla notificazione delle cartelle esattoriali presupposte.

Avverso detta pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui S. Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale per un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso Equitalia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50,comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato all’iscrizione di ipoteca la norma de qua, che è di stretta interpretazione ed opera unicamente nel procedimento di esecuzione forzata.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia della sentenza sul motivo d’appello con il quale si lamentava che il primo giudice non aveva accertato se essa avesse o meno fornito prova della rituale notificazione delle cartelle presupposte, contestata da S. Costruzioni.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 assumendo che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter esaminare i documenti da essa prodotti, in ragione della sua tardiva costituzione in giudizio.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che le cartelle di pagamento potevano essere legittimamente esibite e dovevano essere valutate dal giudice di appello.

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, che deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, S. Costruzioni lamenta che la CTR, pur riconoscendo la soccombenza di Equitalia, abbia compensato le spese del giudizio.

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata: la CTR ha infatti respinto l’appello rilevando che l’iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere preceduta dall’invio dell’intimazione al pagamento, a prescindere dall’avvenuto decorso del termine annuale dalla notificazione delle cartelle, osservando solo incidentalmente che il primo giudice aveva anche accertato detta circostanza.

Non è superfluo rilevare che il motivo è anche infondato, in quanto, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (vedi S.U. n. 19667/2014; Sez. 6-5, n. 23875/2015).

7. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La CTR, infatti, non ha pronunciato sulla questione, attinente alla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, che le era stata specificamente devoluta e che non poteva ritenersi assorbita dall’accoglimento della domanda di nullità dell’iscrizione ipotecaria, attesa l’autonoma valenza della pronuncia di nullità o validità degli atti presupposti.

8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto investe la sentenza di primo grado.

9. All’accoglimento del secondo motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla CTR della Campania in diversa composizione, perchè verifichi, tenuto conto delle eccezioni riproposte dalla contribuente in appello, se Equitalia abbia o meno dato prova della rituale notifica delle cartelle. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

10. Restano assorbiti il quarto motivo del ricorso principale, attinente a questione di rito che investe anch’essa la verifica della prova della rituale notificazione delle cartelle, e l’unico motivo del ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il terzo, assorbiti il quarto nonchè l’unico motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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