Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7964 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 7964 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 25520-2010 proposto da:

IMPRESA EDILE SAN MARINO S.R.L. (p.i. 00399110584), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO
AMBROSIO 4, presso l’avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che

Data pubblicazione: 20/04/2016

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
2016

ricorso;
– ricorrente –

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contro

A.T.E.R. – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE:

T

1

- intimata Nonché da:
A.T.E.R. – AZIENDA TERRITORIALE RESIDENZIALE DELLA

PROVINCIA DI FROSINONE (P.I. 00105380604), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

l’avvocato MASSIMO COCCO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

IMPRESA EDILE SAN MARINO S.R.L.

(p.i. 00399110584), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO
AMBROSIO 4, presso l’avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso al ricorso incidentale;

con troricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 3220/2009 della CORTE D’APPELLO

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso

di ROMA, depositata il 31/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito, per la ricorrente,
BELLOMI che ha

chiesto

l’Avvocato ALESSANDRO

raccoglimento del ricorso

principale, il rigetto dell’incidentale;

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udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’avvocato MASSIMO COCCO che ha chiesto
il rigetto del ricorso principale, raccoglimento
dell’incidentale;
P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso

per

l’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale; per

il rigetto dei restanti motivi dello

stesso ricorso e rigetto del ricorso incidentale.

udito il

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. Impresa Edile San Marino convenne in giudizio
innanzi al Tribunale di Frosinone lo IACP di quella provincia e,

d’appalto per la realizzazione di 51 alloggi, ne chiese la
condanna al pagamento di maggiori compensi, per saldo del
corrispettivo contrattuale, per revisione prezzi, per interessi
legali e moratori e per danni.
Il Tribunale adito rigettò la domanda e la decisione fu
riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte
d’Appello di Roma, che, in conformità con la disposta CTU, e
per quanto qui rileva: a) rilevò che la perizia di variante era
dovuta all’inadeguatezza del relativo progetto, sicehè il periodo
di sospensione, in attesa della sua approvazione, andava
considerato nel computo del risarcimento connesso ai prolungati
tempi dell’appalto; b) rigettò l’eccezione di decadenza delle
riserve iscritte e riprodotte nel conto finale di liquidazione, non
essendo necessario il loro richiamo ad ogni SAL; e) liquidò la
somma di € 32.663,47 comprensiva degli interessi di mora
maturati sino alla citazione d’appello, oltre interessi successivi
da calcolarsi in base ai medesimi criteri, nonché di 119.045,46,
con gli interessi, per danni, mediante computo di rivalutazione
ed interessi dalla data della domanda, e non da verificarsi del
danno, versandosi in ipotesi di obbligazione risarcitoria da
inadempimento contrattuale e non da responsabilità aquiliana; d)

premettendo di aver stipulato col convenuto, un contratto

rigettò le altre pretese in conformità con la CTU, per la
genericità e tardività delle contestazioni mosse dall’Impresa.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la

ha presentato ricorso incidentale, al quale la Società ha replicato
con controricorso, ed ha successivamente depositato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione
alla statuizione sub c) della narrativa, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 33, 34, 35 e 36 del dPR n. 1063 del 1962
e 4 della L n. 741 del 1981, nonché vizio di motivazione, per
avere la Corte d’Appello liquidato gli interessi moratori previsti
dal Cap. Gen. D’Appalto, applicabile ratione temporis fino alla
decisione,invece che fino al saldo.
2. Col secondo, il terzo ed il quarto motivo, si deduce,
ancora in riferimento alla statuizione sub c), rispettivamente la
violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cpc; 1223,
1224, 1282, 1284 cc, dei principi in materia di liquidazione del
danno e degli interessi in tema di responsabilità contrattuale;
degli artt. 16, 54 e 63 del RD n. 350 del 1895; 26, 54 e 64 del
dPR 1063 del 1962; 1219 cc, oltre che vizio di motivazione / per
avere la Corte d’Appello liquidato il danno mediante la
rivalutazione

dell’importo

riconosciutogli

a

titolo

di

risarcimento, dalla data della domanda, invece che dal fatto,
come avrebbe dovuto, in considerazione della natura di debito di

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Società con sei mezzi, resistiti con controricorso dall’ATER che

valore dell’obbligazione risarcitoria da inadempimento
contrattuale. La rivalutazione, prosegue la ricorrente, avrebbe
quindi dovuto esser liquidata a decorrere dall’iscrizione della

a quantificare i compensi ma ne chiede, anche, il pagamento;
laddove, con riguardo agli interessi compensativi non era
necessaria alcuna costituzione in mora, avendo il debitore
dichiarato per iscritto di non volere adempiere col rigetto
formalizzato dalla DL in data 27.2.1985.
3. Col quinto ed il sesto motivo, la ricorrente censura la
statuizione sub d) della narrativa, per vizio di motivazione e per
violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L n. 741 del
1981; del DM n. 627 del 1978 e degli artt. 1226, 2729 e 2697 cc
In particolare, la Corte romana ha omesso di riconoscere il suo
credito di E 75.899,07, erroneamente rilevando che le
contestazioni all’elaborato peritale erano generiche e tardive,
laddove, invece erano già contenute nelle note critiche
tempestivamente depositate, ed erano puntuali e fondate: il CTU
avrebbe dovuto riconoscere la voce per fermo cantiere, dovendo
lq stesso,liquidarsi in base alla misura relativa alle spese generali
presunta

ex lege;

errori che si erano tradotti in vizi

dell’impugnata sentenza.
4. Col primo motivo del ricorso incidentale, l’ATER
censura la statuizione sub a) della narrativa, per violazione
dell’art. 30 del dPR 1063 del 1962, oltre che per vizio di

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riserva, tenuto conto che con tale atto l’appaltatore non si limita

motivazione. La Corte territoriale non aveva considerato che in
base alle pattuizioni dell’appalto la progettazione, la
calcolazione ed il conseguimento dell’approvazione sismica

5. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 16, 54 e 64 del RD n. 350 del 1895 e 26
del dPR n. 1063 del 1962, in relazione alla statuizione sub b)
della narrativa, per avere la Corte erroneamente disatteso la
formulata eccezione di decadenza.
6. Muovendo, per la relativa priorità logica, all’esame del
ricorso incidentale, il primo motivo, come non ha mancato di
rilevare la Società appaltatrice, è inammissibile per il deficit di
autosufficienza, non avendo la committente riportato il tenore
del patto contrattuale che poneva, in tesi, a carico dell’impresa
l’onere della progettazione antisismica, vizio tanto più grave, in
quanto il conferimento del relativo compito è stato
espressamente contestato dal l’ appaltatrice.
7. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è
infondato. Dal combinato disposto degli invocati artt. 16, 54 e 64
del R.D. n. 350 del 1895 e art. 26 del dPR n. 1063 del 1962 (che
ha efficacia normativa, trattandosi di appalto stipulato da IACP,
cfr. Cass. 23 n. 2531 del 1988; 4896 del 1994), l’appaltatore che,
in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese
di compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, ha l’onere
di inserire formali riserve nel registro di contabilità entro il

4

spettavano all’impresa.

momento della prima iscrizione successiva, di esporre, poi, nel
modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad
individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma e di

conto finale. Non è necessario, dunque, che le riserve siano
rinnovate ogni qualvolta si compia un atto di contabilità,
occorrendo, invece, secondo l’art. 64 del Regolamento citato, che
esse siano ripetute, ribadite e, comunque, “confermate” all’atto
della sottoscrizione del conto finale (Cass. 11852 del 2007),
come è avvenuto nella specie.
8. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 9
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le
disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale
approvato col dPR n. 1063 del 1962, trovano applicazione
soltanto nei casi di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto o
di saldo dei lavori oltre i termini in esse indicati; previsione che
trova applicazione, ex lege n. 700 del 1974 sulle somme dovute a
titolo di acconto e saldo per revisione prezzi. Tali interessi, che
sono comprensivi del risarcimento dei danni da svalutazione
monetaria, spettano, bensì, sino al momento dell’emissione del
mandato di pagamento da parte della P.A., e dunque sino
dall’invio del titolo di spesa all’organo destinato al pagamento di
esso emissione (cfr. Cass. n. 10692 del 2005) e non solamente
fino alla sentenza che riconosca i maggiori importi dovuti (come
erroneamente affermato dalla Corte territoriale), ma non sono

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confermare, infine, la riserva all’atto della sottoscrizione nel

analogicamente estensibili ad altre diverse ipotesi di ritardato
pagamento o al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi
assunti dall’Amministrazione appaltante: per i quali, ove sia

dei danni secondo le regole ordinarie (Cass. 7204 del 2001; n.
26916/2008; n. 23089/2007; n. 5278/2007). 10. Dalla stessa
disamina effettuata dalla ricorrente le voci sulle quali solo stati
liquidati gli interessi moratori non riguardano di ritardo dei
pagamenti delle rate di acconto o di saldo dei lavori, anche per
revisione prezzi, ma maggiori compensi (anche a titolo
revisionale) riconosciuti dovuti all’esisto della CTU, per cui
sotto questo profilo la ricorrente difetta di interesse ad
impugnare una statuizione che le ha attribuito anche quelli di
capitolato cui la stessa non aveva titolo. 11. 11 vizio
motivazionale è inammissibile, perché dedotto su profili di
diritto, laddove la censura motivazionale è utilmente predicabile,
solo, in relazione a profili di fatto.
12. Anche i motivi secondo, terzo e quarto sono
inammissibili, per le ragioni esposte al precedente punto, in
relazione ai profili motivazionali ed infondati in relazione alle
dedotte violazioni di legge. Ed, infatti, la sentenza impugnata ha
fatto corretta applicazione del principio (cfr. Cass. n 7204 del
2011 cit; 3768 del 2006; 4896 del 1994; 589/1992; n. 11209 del
1990; 2395/1989), secondo cui in materia di appalto di opere
pubbliche, la costituzione in mora del committente, con riguardo

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accertato che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento

a debiti per maggiori compensi, indennizzi o interessi, postula
una intimazione di pagamento e, pertanto, non può discendere
dalla mera iscrizione di una riserva nel registro di contabilità, o

emissione e presentazione di fattura, con la conseguenza che gli
interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte
dell’Amministrazione vanno liquidati dalla data dell’intimazione
di pagamento o della domanda introduttiva del giudizio, non
dalla data dell’evento dannoso. 13. La liquidazione del danno,
contrariamente a quanto postulato dalla ricorrente, è, dunque,
correttamente avvenuta a decorrere dalla data della domanda.
Resta da aggiungere che la questione della valutazione del
rigetto della riserva da parte della DL in termini di dichiarazione
scritta di non volere adempiere ex art 1219 co 2 cc, è nuova, non
avendola trattata la Corte territoriale; ed è peraltro infondata, non
provenendo dal debitore.
14. 11 quinto ed il sesto motivo del ricorso sono
inammissibili, perché involgono questioni squisitamente di
merito e sono rivolte direttamente alle valutazioni operate dal
CTU. Peraltro, va rilevato che qualora, come nella specie, il
giudice condivida i risultati della disposta consulenza, detto
giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del
suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle
risultanze della consulenza implica, da una parte, il rigetto delle
contrarie deduzioni delle parti, e, dall’altra, delinea il percorso

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dalla sua conferma in sede di conto finale, o della semplice

logico della decisione e ne costituisce motivazione adeguata,
insuscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3881
del 2006).

della reciproca soccombenza.
PQM

e

La Corte rigetta i ricorsi e i in i i entale, spese compensate.
Così deciso in Roma, l’8 marzo 2016.

15. Le spese del giudizio vanno compensate, in ragione

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