Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7964 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.U., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. MASSIA Pierfranco del foro di Torino per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO PANNELLI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore F.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giuseppe Ferrari n. 4, presso lo studio dell’Avv. Laurita Longo

Lucio, rappresenta e difesa dall’avv. Bartolomeo Daniele del foro di

Torino per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 399/2007 della Corte di Appello

di Torino del 22.03.2007/7.05.2007 nella causa n. 153 R.G. 2006;

Udita la relazione nella pubblica udienza dell’11.03.20011 svolta dal

Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il PM, in persona del Sost. Proc. Gen. FEDELI Massimo, che ha

concluso per l’inammissibilita’ e, in subordine, per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, C.U., premesso di avere lavorato per la S.r.l. CENTRO PANNELLI in qualita’ di agente di commercio dall’8.04.2002 al 13.02.2003 con l’incarico di promuovere la vendita di prodotti per l’edilizia, lamentava il mancato pagamento delle provvigioni maturate sugli ordini successivi al primo e l’illegittima risoluzione del rapporto da parte della preponente; chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento di Euro 56.332,15 in relazione alle invocate spettanze.

La Centro Pannelli nel costituirsi contestava le avverse domande e in via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni relativi all’autovettura aziendale e del danno morale per l’appropriazione indebita nella ritardata restituzione della stessa autovettura e della scheda telefonica.

All’esito di consulenza tecnica contabile il Tribunale di Torino con sentenza del 20.10.2003 condannava la convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 2555,11 e respingeva la domanda riconvenzionale.

Tale decisione, appellata in via principale dal C. e in via incidentale dalla Centro Pannelli, e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 399 del 2007, che ha dichiarato inammissibile il gravame principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha condannato il C. a restituire alla societa’ la somma di Euro 4.337,77, oltre interessi dal pagamento al saldo, somma ricevuta in esecuzione della sentenza impugnata. La Corte in particolare ha ritenuto inammissibile l’appello principale perche’ l’appellante, in sede di conclusioni, aveva introdotto una domanda nuova e diversa da quella avanzata in primo grado in relazione alla causa petendi e al petitum, non collegabili all’asserita violazione dell’art. 16 del contratto di agenzia da parte della Centro Pannelli. La stessa Corte ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale della societa’, in quanto dal rigetto del ricorso del C. discendeva come conseguenza l’accoglimento delle richieste della convenuta, non potendosi prendersi in considerazione i rilievi – mossi soltanto in via subordinata – dalla stessa convenuta nella denegata ipotesi di non ritenuta legittimita’ della risoluzione del contratto disposta dall’azienda.

Il C. ricorre per cassazione con unico articolato motivo.

La societa’ resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente sostiene che erroneamente l’impugnata sentenza ha riscontrato novita’ della domanda cosi’ come formulata con l’atto di appello, laddove la parte appellante si e’ limitata a chiedere un ritocco migliorativo dell’importo liquidato in primo grado, chiedendo una ulteriore verifica dei conteggi effettuati dalla consulenza tecnica di ufficio contabile. In tal senso e’ formulato il quesito di diritto a pag. 5 del ricorso.

Cio’ precisato sulla dedotta violazione di legge, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.

Invero il ricorso proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 incorre nella violazione dell’art. 366 bis, introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, la formulazione, a pena di inammissibilita’, di un quesito di diritto, che illustri e sintetizzi le questioni sollevate, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Orbene nel caso di specie il quesito di diritto e’ privo delle caratteristiche indicate dall’anzidetto art. 366 bis c.p.c., non essendo individuate le norme, che si assumono violate, ma proponendosi una diversa interpretazione della domanda rispetto a quella adottata dal giudice di appello. Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva conforme giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non puo’ essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perche’ tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come gia’ evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilita’, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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