Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7963 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 31/03/2010), n.7963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro e

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

BARTON MODA s.r.l.;

– intimata –

avverso la decisione n. 242/36/06 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 24 aprile 2006, depositata il 27

febbraio 2007, R.G. 3466/00;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che in data 23 settembre 2009 e’ stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore, letti gli atti depositati, rilevato che:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego di esenzione ILOR e delle conseguenti cartelle di pagamento emesse dall’Ufficio delle IIDD di Albano nei confronti di Barton Moda s.r.l.

e si incentra, sulla novita’ della iniziativa economica ai fini della ricorrenza dei presupposti per l’esenzione decennale dall’ILOR D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 26 e dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105;

2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

2. il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), e’ richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidita’ formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (cfr. Cassazione civile sez. lavoro n. 4556 del 25 febbraio 2009 e sezione 3^ n. 8897 del 7 aprile 2008). Nella specie tale momento di sintesi e chiarificazione e’ del tutto assente e lo stesso ricorso appare diretto a una inammissibile riedizione del giudizio di merito;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in quanto anche in questo caso la mancata puntualizzazione delle ragioni per le quali si ritiene insufficiente o incongrua la motivazione comporta la riproposizione in sede di legittimita’ di una riedizione del giudizio di merito cosicche’ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA