Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7963 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 13/10/2016, dep.28/03/2017),  n. 7963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Terme di Geraci Siculo s.p.a., elett.te dom.ta in Roma, piazza dei

Martiri di Belfiore 2, presso l’avv. Teodoro Carsillo, rappresentato

e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avv. Maria Elisa

Braccioforte che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo presso il fax n. 0918191026 e la p.e.c.

elisa.braccioforte-cert.avvocatitermine.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 293/2012 della Corte d’appello di Palermo

emessa in data 13 gennaio 2012 e depositata il 29 febbraio 2012,

R.G. n. 6/2008;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. CERONI Francesca, che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.A. con citazione del 20 maggio 2002 ha convenuto in giudizio la s.p.a. Terme di Geraci Siculo davanti al Tribunale di Termini Imerese, rivendicando la sua qualità di socio in base al certificato azionario n. 6 della s.p.a. attestante il trasferimento in suo favore di 100 azioni, del valore nominale di 10.000 Lire ciascuna, da parte dell’originario intestatario Sa.An., mediante girata effettuata dal notaio A.E. e annotata sul libro soci. Di recente il Presidente del Collegio Sindacale della s.p.a. aveva disconosciuto la sua qualità di socio in quanto il suo nominativo non risultava annotato nel libro soci ricostruito nel 1994 dopo lo smarrimento dell’originale.

2. Si è costituita la società e ha disconosciuto il certificato azionario esibito dall’attore.

3. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 30 ottobre – 11 novembre 2007, ha accertato la qualità di socio e ha disposto la relativa iscrizione nel registro dei soci.

4. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.

5. Ricorre per cassazione Terme di Geraci Siculo s.p.a. affidandosi a due motivi di ricorso con i quali deduce: a) omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione; b) violazione e omessa applicazione dell’art. 2935 c.c.

6. Non svolge difese S.A..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente premette di aver eccepito la nullità del certificato azionario per inesistenza di un rapporto sottostante tanto è vero che le azioni esibite dallo S. non sono mai state prese in considerazione nella formazione del capitale sociale e nell’elenco dei soci acquisito dalla Camera di commercio e lo S. è stato sempre escluso dalla compagine sociale, circostanze queste confessate dallo S. nella denuncia del 1999 e in un successivo atto di citazione del 2004. Si duole quindi la società ricorrente dell’esclusione del valore confessorio di tali dichiarazioni senza una specifica motivazione.

8. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha argomentatamente illustrato le ragioni per cui ha respinto la predetta eccezione di nullità e disconosciuto il valore confessorio preteso dalla società appellante. La Corte distrettuale ha ritenuto la piena validità ed efficacia del titolo azionario emesso da Sa.An., uno dei soci fondatori di Terme di Geraci Siculo s.p.a., e pervenuto nella disponibilità dello S. mediante regolare girata, conforme alle disposizioni dell’art. 2022 c.c. e ss. e autenticata, quanto alla sottoscrizione del Sa., dal notaio A. in data (OMISSIS). Di conseguenza la Corte di appello ha escluso la nullità e l’irregolarità dell’emissione del titolo e del suo trasferimento nonchè la eccepita inesistenza di un rapporto sottostante al trasferimento.

9. Quanto all’esclusione del preteso valore confessorio di quanto dichiarato, nelle predette due circostanze, dallo S., la Corte di appello ha espresso una chiara e logica motivazione affermando in particolare che lo S., contrariamente a quanto preteso dalla società appellante, ha dichiarato che, in base alla sua conoscenza dell’iscrizione nel libro soci delle azioni acquisite dal Sa., aveva richiesto nel 1999, allorchè la società per la prima volta aveva proceduto a distribuire utili, di percepire la sua quota dei dividendi. In tale occasione, la società, in persona del dott. P.G., gli aveva comunicato che non risultava iscritto nel nuovo libro soci, ricostruito nel 1994 a seguito dello smarrimento denunciato dalla società. Relativamente all’atto di citazione del 2 dicembre 2004 la Corte ha così motivato “va chiarito che, come correttamente dedotto dallo S., nella propria comparsa di costituzione, lo stesso riguarda altre azioni delle Terme di Geraci Siculo s.p.a.”

10. a pertanto affermata la palese infondatezza del primo motivo di ricorso stante la apodittica, e priva di autosufficienza, contestazione per difetto di motivazione della sentenza di appello.

11. on il secondo motivo la ricorrente contesta la ritenuta imprescrittibilità del diritto all’iscrizione nel libro dei soci richiamando nei seguenti termini la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11973/2002 “la prescrizione breve quinquennale, fissata in materia societaria dall’art. 2949 c.c., comma 1 attiene, senza delimitazione e specificazioni a tutti i diritti derivanti dai rapporti sociali e quindi abbraccia ogni diritto che nasca, fra i soci, o fra essi e la società, in dipendenza diretta da patto costitutivo della società medesima o dai successivi atti da questa posti in essere nell’ambito della propria vita istituzionale”.

12. Il riferimento giurisprudenziale non appare pertinente perchè come ha già correttamente rilevato la Corte di appello lo status di socio si concreta in una qualità giuridica che ha il suo rilievo all’interno della società e che non è estinguibile per prescrizione mentre sono prescrivibili i diritti derivanti, volta per volta, dalla qualità di socio (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 5288 del 10 marzo 2005). Nè il riferimento giurisprudenziale operato dalla Corte di appello può apparire improprio in relazione all’affermazione di tale principio di diritto in una controversia concernente una società irregolare, argomento che semmai rafforza la vincolatività del principio stesso.

13. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deb?r, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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