Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7962 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13169-2018 proposto da:

N.A.V.M., F.M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G ANIMUCCIA 11, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA FUGGETTA IACOVIELLO, rappresentati e difesi

dagli avvocati PIA ANDREOTTI, CARMINE NATALE;

– ricorrenti –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SOCIETA’ – AGENZIA DI (OMISSIS) – T.

SRL, in persona dell’Agente procuratore e legale rappresentante pro

tempore Rag. T.G. elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

SCOFONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1074/2017 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata

il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

F.M.A. e N.A.V.M. proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso ad istanza della Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., con cui era stato intimato il pagamento della somma di 1.545,15 Euro a titolo di premi relativi a tre polizze fideiussorie rilasciate a garanzia dell’adempimento di oneri concessori per la costruzione di un immobile; sostennero che il fabbricato non era stato realizzato e che era venuto meno l’obbligo della F. e del N. di pagare gli oneri, risultando conseguentemente estinta l’obbligazione di garanzia;

il Giudice di Pace di Potenza rigettò l’opposizione rilevando che il premio era dovuto, nonostante la mancata realizzazione dell’opera, in quanto, contravvenendo alle clausole n. 3 e n. 4 delle polizze, gli opponenti non avevano consegnato all’assicuratrice l’originale delle predette polizze con annotazione di svincolo o una dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune garantito, essendosi così determinato un prolungamento del rapporto di garanzia che giustificava il pagamento dei premi;

pronunciando sul gravame della F. e del N., il Tribunale di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il contratto intercorso fra le parti configurasse una polizza fideiussoria assicurativa e che l’obbligo del pagamento del premio – nonostante l’estinzione del rischio – fino alla restituzione della polizze o alla dichiarazione liberatoria costituisse una specifica applicazione dell’art. 1896 c.c. (secondo cui “il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza”); tanto premesso, ha rilevato che gli appellanti non avevano provato di avere consegnato alla garante gli originali delle polizze restituite dal Comune con annotazione di svincolo o le dichiarazioni liberatorie e che, pertanto, l’opposizione non poteva trovare accoglimento;

hanno proposto ricorso per cassazione la F. e il N., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; ha resistito, a mezzo di controricorso, la Società Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia di (OMISSIS), T. s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la nullità della sentenza “per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.”; lamentano i ricorrenti che “la pronuncia gravata non contiene l’esposizione dei fatti di causa (…), neppure di quelli rilevanti, all’interno della motivazione e per i suoi fini”, rilevando che “la motivazione della sentenza gravata non solo non consente di cogliere l’esposizione dei fatti storici e delle ragioni della domanda (causa petendi) della Reale Mutua (…), ma soprattutto le contestazioni ed i fatti storici e gli elementi di diritto delle eccezioni (…) spiegate da F. e N.”, nè esplicita “i motivi di doglianza sollevati dagli appellanti con specifici motivi di appello e le ragioni di dissenso dell’appellata”;

il motivo è infondato giacchè la sentenza – ancorchè di non facile lettura – consente comunque di contestualizzare le considerazioni in diritto svolte dal Tribunale e di individuare il percorso argomentativo posto a fondamento della decisione;

col secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 1896 c.c. rilevandosi che esso stabilisce che, in caso di cessazione del rischio assicurato, il contratto si sciolga ipso iure, senza prevedere “che la pattuizione intervenuta tra le parti di pagare il premio fintantochè non intervenga la consegna di documenti da una parte contraente all’altra possa avere valore di espressione della volontà della parte di prolungamento del contratto”; i ricorrenti evidenziano che, “se manchi il rischio il rapporto di assicurazione fideiussoria si esaurisce, termina, indipendentemente dall’esistenza della polizza di pattuizioni differenti” e concludono che il Tribunale ha errato nell’affermare che l’art. 1896 c.c. attiene alla durata del rapporto e ne prevede il prolungamento in caso di cessazione del rischio e nel ritenere che “solo a seguito della comunicazione nelle forme stabilite nel contratto sciolto venga meno l’obbligo di pagare il premio e non anche nel caso della conoscenza fin ab initio di quando tale obbligo venga meno stante il contenuto o l’oggetto del contratto che preveda come la controprestazione sia effettuabile non oltre un dato tempo”;

il terzo motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 1896 c.c. “al caso concreto” sul rilievo che “il caso di specie non può essere sussunto nella fattispecie astratta contemplata dall’art. 1896 c.c. (…), restando esclusa ogni possibilità per le parti di mantenere in vita una fideiussione senza che sia dovuta una garanzia”;

il secondo e il terzo motivo – da esaminare congiuntamente – sono inammissibili per difetto di autosufficienza;

a fronte di una decisione che ha fatto perno sulle clausole n. 3 e n. 4 delle condizioni generali di assicurazione, affermando la persistenza della garanzia e del correlativo obbligo di pagamento del premio in difetto della restituzione delle polizze svincolate o della consegna di dichiarazioni liberatorie da parte del garantito, i ricorrenti assumono la cessazione ipso iure della garanzia e degli obblighi relativi alle rate di premio senza confrontarsi col tenore delle polizze e, a monte, senza trascriverne il contenuto e indicarne la sede di reperimento negli atti processuali, non ottemperando pertanto all’onere previsto dall’art. 366 c.p.p., n. 6; il che rileva in modo decisivo anche in relazione alla possibilità di individuare una scadenza della garanzia per una data certa (indicata, nella premessa del ricorso, in quella del 29.12.2008) rispetto alla quale i ricorrenti hanno escluso la possibilità di un prolungamento della garanzia (e dell’obbligo di pagamento dei premi) per il periodo successivo;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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