Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7961 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 21/03/2019), n.7961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22078-2013 proposto da:

AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI INTEGRATI, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

PATERNO’ RADDUSA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERGIORGIO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 200/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 02/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia Nazionale per i servizi integrati – Agenserv. – impugnava innanzi alla CTP di Siracusa una cartella esattoriale, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 115.656,63 a titolo di tributi relativi al trienni 1990, 1991 e 1992 per IVA, IRPEF, ILOR, quali somme dovute dai soggetti interessati dal Sisma 1990, le cui posizioni non erano state regolarizzate e/o definite ai sensi della L. n. 388 del 2010, art. 138 e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. La contribuente lamentava la decadenza dal potere di riscossione per decorso del termine fissato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, prevedeva che la cartella di pagamento dovesse essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 55/5/10, accoglieva il ricorso ritenendo decorso il termine di decadenza dal potere di riscossione, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005. La Società Serit Sicilia S.p.A. impugnava la decisione. L’Agenserv. si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni ed eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Agente della riscossione per mancanza di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società Serit Sicilia S.p.a. e per assenza di procura ad un difensore tecnico. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 200/16/12, dichiarava inammissibile l’appello principale proposto da Serit Sicilia S.p.A. ed accoglieva l’appello incidentale spiegato dall’Agenzia delle entrate, dichiarando cessata la materia del contendere per l’importo di Euro 96.881,45 perchè già oggetto di sgravio. L’Agenserv. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita ex art. 370 c.p.c. al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.A., non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 334 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, atteso che la sentenza impugnata sarebbe nulla nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate fosse tempestivo e come tale ammissibile, nonostante la dichiarata inammissibilità dell’appello principale presentato da Serit Sicilia S.p.A., oggi Riscossione Sicilia S.p.A.. Parte contribuente precisa che nel caso in esame, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, n. 55/05/2010, era stata depositata in segreteria il 12.4.2010 e, pertanto, ai fini della tempestività, l’impugnazione incidentale doveva essere proposta entro il 28.5.2011, con la conseguenza che l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate proposto il 21.6.2011 era da considerarsi tardivo.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto erroneamente tempestivo l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate in quanto proposto il 21.6.2011 a fronte dell’appello principale notificatole il 20.5.2011, in ragione del rispetto del termine (di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54) decorrente dalla notifica dell’appello principale. Parte ricorrente lamenta che alla data del 21.6.2011 il termine ordinario per l’impugnazione della sentenza era già decorso, pertanto l’appello incidentale era tardivo e come tale inefficace, stante l’inammissibilità dell’appello principale proposto dalla Serit Sicilia S.p.A. rilevata dalla CTR.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

Questa Corte, con indirizzo ampiamente condiviso, ha stabilito che il ricorrente che denunzia l’inammissibilità dell’appello incidentale per intempestività è tenuto a riportare in ricorso, ai fini della decisività della questione proposta, il contenuto degli atti processuali su cui tale doglianza si fonda, o il luogo del loro reperimento nei giudizi di merito, al fine di consentire alla Corte di verificare la tempestività del gravame erroneamente introdotto. Va, infatti, ribadito il principio di diritto secondo il quale: “La parte che lamenti il mancato rilievo della tardività dell’appello incidentale, sollecitando il giudice di legittimità a provvedervi nell’esercizio dei poteri ufficiosi, ha l’onere di indicare gli atti processuali su cui tale eccezione si fonda ed il luogo di reperimento nel grado di merito, non essendo ammissibile che la Corte sia costretta a ripercorrere in modo esplorativo l’intero sviluppo dell’attività procedimentale” (cass. n. 10440 del 2013).

Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 25 e della L. n. 388 del 2000, art. 138 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, atteso che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui avrebbe ritenuto che il recupero delle imposte fosse tempestivo, sostenendo che, per effetto della L. n. 388 del 2000, art. 138, il termine di decadenza iniziava a decorrere il 15.12.2002 e scadeva il 31.12.2007. Parte ricorrente precisa che la L. n. 388 del 2000, art. 138, nella fattispecie in esame non sarebbe applicabile, in quanto il contribuente non avrebbe presentato alcuna richiesta di fruire delle rateazioni e delle sospensioni previste a favore dei soggetti colpiti dal Sisma del 1990.

5. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater e del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente eccepisce, in subordine, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che ha previsto a favore dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dal Sisma del 1990 la possibilità di definire gli anni 1990, 1991 e 1992 con il pagamento del 10% dei tributi dovuti per tali annualità, agevolazione poi prorogata dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quatere da ultimo dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis. Ne consegue che, in ragione di tale disposizione, la cartella di pagamento sarebbe illegittima, atteso che l’Ufficio avrebbe dovuto iscrivere a ruolo esclusivamente il 10% dei soli tributi eventualmente non pagati e, di conseguenza, si chiede l’annullamento della cartella di pagamento, con riguardo alle somme residue, per la parte eccedente tale 10%.

6. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del quarto.

6.1. Per l’esame della questione appare preliminarmente opportuno trascrivere della L. n. 388 del 2000, art. 138, primi tre commi, i quali recitano: “Li soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.”

6.2. La disposizione di cui alla sopra trascritta L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica della cartella), per l’azione di riscossione di somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15.12.2002, prevista dallo stesso articolo, comma 1; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15.12.2002, l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione, come è appunto avvenuto nella fattispecie. Non è contestato che il contribuente non ha presentato alcuna istanza di pagamento rateizzato delle imposte relative al triennio 1990-1992 e pertanto avrebbe dovuto versare il dovuto entro il 15 dicembre 2002, con la conseguenza che le imposte non versate avrebbero dovuto essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2003, e non nel 2006 (v. sentenza C.T.R.) come è avvenuto. Questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 956 del 2014, n. 7274 del 2014, Cass. n. 16074 del 2014; Cass. n. 3987 del 2017) che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’ufficio, l’atto impositivo.

La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, con la conseguenza che la sentenza impugnata va in parte qua cassata.

7. In definitiva va accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, mentre le parti soccombenti vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto e inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa la spese di lite dei gradi di merito e condanna le parti soccombenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2500,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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