Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7961 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11765-2018 proposto da:

O.P., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO

POLCE;

– ricorrente –

contro

G.D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1070/2017 del TRIBUNALE di AVEZZANO,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

O.P. ricorre, formulando 3 motivi, per la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano, n. 1070/2017, pubblicata il 7 novembre 2017.

Nessuna attività difensiva è svolta dal resistente.

O.P. espone in fatto di aver citato in giudizio, il 5 settembre 2013, dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano, G.D.A., chiedendone la condanna al pagamento di Euro 1.553,25, oltre agli interessi ed alla rifusione delle spese di lite, a titolo risarcitorio, ex art. 64 c.p.c., per avere il convenuto, nella veste di CTU, redatto una relazione peritale errata nell’ambito del processo civile n. 712/2003 – avente ad oggetto la domanda di pagamento dei lavori di appalto eseguiti dalla S.r.l. Sicura Costruzioni – ove era stata giudicata inutilizzabile la CTU proprio per gli errori commessi dal convenuto. Di qui la necessità di un esborso di Euro 835,25 per il rinnovo delle operazioni peritali nella causa civile n. 712/2003 e di Euro 700,00 per la perizia affidata all’ing. D.V. onde dimostrare l’erroneità della CTU redatta da G.D.A..

Il Giudice di pace con sentenza n. 304/2014 condannava G.D.A. a pagare all’attrice la somma richiesta.

Il convenuto condannato impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi al Tribunale di Avezzano, lamentando che le doglianze in ordine al suo operato come CTU non fossero state fatte valere con l’opposizione al decreto di liquidazione del 12 luglio 2005 e che non fossero state sollevate nel corso del giudizio di merito, nel quale era stata disposta la consulenza, asserendo che l’odierna ricorrente non avesse subito alcun danno, non avendo mi provveduto al pagamento del compenso dovutogli, e che non fosse stato dimostrato l’ammontare dello stesso.

Il Tribunale di Avezzano, per quanto qui di interesse, accoglieva parzialmente l’appello e ridimensionava la somma riconosciuta a titolo risarcitorio, portandola ad Euro 853,25, disponeva, inoltre, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 1/2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 345 c.p.c. e art. 320 c.p.c., comma 3, la ricorrente lamenta che la sentenza del Tribunale abbia ridotto di Euro 700,00 la somma richiesta – relativi a quanto corrisposto all’ing. D.V. per dimostrare l’erroneità della CTU dell’odierno resistente – nonostante la mancata contestazione del quantum da parte dell’appellante, il quale, nella comparsa di costituzione e risposta, si sarebbe limitato a lamentare che il danno non fosse stato chiesto in seno al giudizio di merito, senza formulare alcuna censura sulla congruità di quanto richiesto dall’attrice. Il giudice avrebbe dovuto tener conto che, esaurita la fase di ammissione delle prove, non era più possibile, come la sentenza pure dà atto a p. 5, una contestazione dei fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado e, secondo la prospettazione di parte, avrebbe fatto mal governo del principio di non contestazione, atteso che il debitore si era limitato a dolersi della sede in cui era stata formulata la richiesta, ma non aveva contestato che fosse stato necessario ricorrere alla consulenza dell’ing. D.V. per dimostrare l’erroneità della sua relazione peritale nè del fatto che per la consulenza dell’ing. D.V. fosse stato versato il corrispettivo di Euro 700,00.

Per giurisprudenza costante la contestazione dell’an assorbe quella sul quantum quando la contestazione dell’an sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito (Cass. 761/2002; Cass. 5526/2002; Cass. 28381/2005; 8665/2008).

Al fine di verificare la rilevanza della condotta non contestativa del quantum quale risultante dalla comparsa di costituzione e risposta, deve valutarsi se le contestazioni dei fatti costitutivi del diritto in contesa implichino anche quelle dei fatti allegati ai fini della quantificazione della pretesa.

La questione se le contestazioni sull’an postulino la contestazione anche del quantum della pretesa non è suscettibile di una risposta astratta, ma da risolvere caso per caso, verificando se i fatti allegati ai fini della quantificazione della pretesa sono investiti dalla contestazione sull’an.

Nel caso in esame la contestazione in giudizio della debenza dei compensi, esclude l’onere in capo al convenuto di censurare specificamente i conteggi e copre i fatti costitutivi della quantificazione della pretesa.

Va premesso, invero, che la contestazione della controparte circa l’an debeatur si estende ovviamente anche al quantum, posto che il più comprende il meno, sicchè non ha senso parlare di esonero dall’onere probatorio da parte dell’attore; in secondo luogo si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno per il compenso corrisposto al consulente D.V. al fine di provare l’erroneità della CTU resa da G.D.A. fosse generica – non essendo supportata da alcuna allegazione in fatto – e comunque non provata. Il Tribunale rileva, infatti, che “la O. non ha in effetti depositato documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo di Euro 700,00 limitandosi, nel libello introduttivo a dedurre di aver dovuto sostenere la spesa per la redazione della consulenza dell’ing. D.V. stimabile in Euro 700,00 (p. 6 della sentenza).

Detta genericità è comprovata, peraltro, dalle stesse ammissioni della ricorrente che lamenta che tale sua richiesta non sia stata contestata dall’allora convenuto che non aveva sollevato eccezioni sul quantum.

In verità, non è questione di contestazione di quantum, ma persino di an debeatur, perchè, appunto, il Tribunale ha ritenuto non dovuta la somma non per non essere stata provata nel suo ammontare, ma per non essere mai stata provata la ricorrenza di un danno a tale titolo: “a difettare nel caso di specie è dunque proprio la prova di tale danno, non avendo la O. dato dimostrazione del pagamento avvenuto”. Tant’è vero che precisa “prive di regio si appalesano le ulteriori deduzioni sulla presunzione di onerosità della prestazione commissionata all’Ing. D.V.” (p. 6).

Il motivo risulta, dunque, inammissibile, giacchè esso non mette bene a fuoco la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha negato alla ricorrente il risarcimento del danno per la mancata prova da parte sua del fatto costitutivo della pretesa e non per un difetto di prova circa il quantum debeatur.

2. Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia che, in applicazione del principio di causalità che regola l’onere di sopportazione delle spese processuali, il Tribunale abbia omesso di considerare che era risultata parzialmente vittoriosa e che quindi la sua decisione di agire in giudizio si era rivelata giustificata, che G.D.A. aveva dato causa al processo, perciò, il giudice avrebbe potuto condannarlo al pagamento delle spese o compensarle parzialmente, tenendo conto, però, nella individuazione della percentuale di compensazione che l’insorgenza della lite era dipesa da G.D.A..

3. Con il terzo motivo la ricorrente attribuisce al Tribunale la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 24Cost. e dell’art. 6Cedu, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame del fatto decisivo che si converte in violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Condannandola al pagamento della metà delle spese di appello e compensando per la metà le spese del giudizio di prime cure, il Tribunale avrebbe annientato il vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio, con l’aggravio economico della ricorrente connesso alla domanda di tutela di un diritto: a fronte di Euro 853,25 ottenuti a titolo risarcitorio sarebbe stata costretta a farsi carico di Euro 1608,00 per spese processuali.

I motivi numeri due e tre possono essere esaminati unitariamente, perchè riguardano, benchè da prospettive diverse e, quindi, con argomenti a supporto diversi, la stessa statuizione.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23/09/2013 n. 21684). Dall’art. 92 c.p.c., comma 2 si ricava de plano il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente.

Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la domanda dell’attrice è stata parzialmente accolta, perciò vi erano i presupposti della soccombenza reciproca. Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. E’ senz’altro corretta l’individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell’ipotesi in cui l’unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum.

Non giova alla ricorrente il richiamo della pronuncia n. 3438 del 22/02/2016 che ha proprio fatto applicazione del principio surriferito, spiegando le ragioni per le quali in ipotesi, quale quella in esame, deve ritenersi sussistente una soccombenza reciproca e confutando quelle a supporto dell’opposto orientamento che parte ricorrente pretenderebbe venisse applicato, a mente del quale “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c.; ne consegue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all’entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi – secondo il discrezionale apprezzamento ad opera del giudice, del loro vario atteggiarsi – i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un’ipotesi di soccombenza reciproca”.

La decisione richiamata, pur ribadendo che l’onere delle spese giudiziali va regolamentato anche in ragione del c.d. principio di causalità (onde chi è costretto ad agire fondatamente in giudizio contro altro soggetto non può essere condannato a rimborsare a quest’ultimo le spese sostenute, neanche in parte), precisa che non può comunque negarsi, in caso di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta (così come in caso di accoglimento di solo alcune delle domande proposte dall’attore), che sussista parziale soccombenza reciproca delle parti.

I motivi risultano, dunque, infondati.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo il resistente svolto attività difensiva in questa sede.

6. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla liquida per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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