Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7960 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTI GAETANA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

PALERMO, L.C.R. (C.F. (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica

dell’11/02/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di segnalazione del servizio sociale del Comune di (OMISSIS), che aveva evidenziato il degrado ambientale e igenico del domicilio in cui vivevano i minori G.C., nata il (OMISSIS) e G.D., nato il (OMISSIS), figli naturali di G.G. e L.C.R., nonche’ delle dichiarazioni di altra figlia della G., V., nata il (OMISSIS), che aveva accusato la madre di prostituirsi e il L.C. di compiere atti osceni in presenza sua e dei su detti, il tribunale per i minorenni di Palermo disponeva, con il consenso della G., il ricovero in comunita’ della madre e dei figli, separando poi la figlia V. dal gruppo familiare ed inserendola in una diversa struttura. Successivamente, a seguito di richiesta del p.m. ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 9 con sentenza del luglio 2008, detto tribunale dichiarava lo stato di adottabilita’ dei minori G.C. e D., sospendendo dall’esercizio della potesta’ genitoriale i genitori naturali e nominando tutore provvisorio dei minori l’assessore alla famiglia del Comune di (OMISSIS). Cio’ avendo accertato l’inadeguata capacita’ genitoriale della madre e del La Corte, il quale aveva proceduto al riconoscimento dei minori solo in prossimita’ dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. La sentenza era impugnata separatamente da entrambi i genitori, ma la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 23 giugno 2009, rigettava le impugnazioni. Avverso tale sentenza G.G. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 27 luglio 2009 alla curatrice dei minori, il 28 luglio alla Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo ed al L.C.R., formulando quattro motivi. Le parti intimate non hanno depositato difese. La ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente affermato che, contrariamente a quanto dedotto con la memoria, l’avviso di udienza e’ stato tempestivamente notificato alla ricorrente in cancelleria (in mancanza di elezione di domicilio in Roma) in data 11 gennaio 2010, nel rispetto del termine di cui all’art. 377 c.p.c., essendo stata fissata udienza per la discussione per il giorno 11 febbraio 2010.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”, per non essere stati formulati unitamente ai motivi – il primo riguardante vizi motivazionali e gli altri violazioni di legge – ne’ i prescritti quesiti di diritto (Cass. nn. 11097, 7197, 8463, 4556, 4044 del 2009), ne’ la prescritta sintesi con la quale debbono concludersi i motivi con i quali si deducono vizi motivazionali (Cass. nn. 4589 e 4556 del 2009; Cass. sez. un. n. 16528 del 2008).

Nulla va liquidato sulle spese non avendo le parti intimate depositato difese.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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