Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7960 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 30/09/2016, dep.28/03/2017),  n. 7960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16744-2015 proposto da:

S.F.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso l’avvocato NICOLA MAROTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FALZEA, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SC.LA.LU., SC.MA.AN.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 106/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PAOLO FALZEA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 11 marzo 2015 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha rigettato l’appello proposto da S.F.G.A. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto le domande proposte nei suoi confronti da Sc.La.Lu. e da Sc.Ma.An. e aventi ad oggetto l’accertamento del rapporto di filiazione con la prima e la condanna al pagamento di una somma mensile di Euro 500,00, a titolo di mantenimento della stessa.

2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che non fosse inesistente la notifica dell’atto introduttivo eseguita presso il luogo di residenza che il S. aveva avuto in (OMISSIS), dal momento che la denuncia al Comune di Alghero del mutamento di residenza in epoca antecedente alla notifica, quale risultante dal certificato anagrafico prodotto, non dimostrava che alla medesima data fosse stata inviata comunicazione anche al Comune di Sassari, con la conseguenza che la successiva rinnovazione della notifica e la comparizione del convenuto avevano escluso qualunque violazione del principio del contraddittorio; b) che era manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c., comma 1, nella parte in cui non assoggetta a prescrizione l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità; c) che le censure alle risultanze della consulenza tecnica, oltre a non essere state formulate con la prima difesa utile, non erano sorrette da alcun argomento scientifico idoneo ad attribuire rilievo alla generica considerazione delle peculiarità del patrimonio genetico sardo; d) che, anche a tacere del disposto dell’art. 277 c.c., comma 2, che consente di provvedere ex officio al mantenimento, le Sc. avevano espressamente formulato sia la domanda di condanna al rimborso delle spese pro quota relativamente al mantenimento, educazione e istruzione dalla nascita della figlia sino alla data della sentenza, sia la domanda di condanna al pagamento di un assegno di mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell’indipendenza economica; e) che legittimamente il Tribunale aveva fatto decorrere l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento dal 13 febbraio 2001, ossia dalla data della sentenza che aveva accolto la domanda di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento operato da colui che all’epoca era il coniuge di Sc.Ma.An.; f) che il S. aveva genericamente dedotto lo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia, senza fornire alcun riscontro probatorio, così come del tutto genericamente aveva censurato l’inadeguatezza dell’importo determinato.

3. Avverso tale sentenza, il S. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost., e art. 30 Cost., commi 3 e 4, sottolineando, alla stregua del parere pro veritate depositato, la necessità di sollecitare l’introduzione, attraverso una sentenza additiva di principio, di un termine di decadenza rispetto all’esercizio, da parte del figlio, dell’azione intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità.

Secondo il ricorrente, la regola della non prescrittibilità dell’azione prevista dall’art. 270 c.c., oltre a non essere espressiva di un principio generale dell’ordinamento giuridico – contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto non opera alcun bilanciamento tra valori costituzionali parimenti fondamentali, ossia il favor veritatis, da un lato, e il rispetto dei diritti della personalità del genitore e la certezza dei rapporti familiari, dall’altro. In particolare, l’omessa comparazione di tali interessi rende possibile, secondo il ricorrente, un uso strumentale dell’azione da parte del presunto figlio naturale, acuito dall’eliminazione del filtro di ammissibilità di cui all’art. 274 c.c..

Si aggiunge: a) che la disposizione censurata risulta irragionevole nella parte in cui rende imprescrittibili i diritti economici conseguenti all’accoglimento della domanda; b) che, del resto, il legislatore, con riguardo ai discendenti del figlio naturale, fissa un termine decadenziale decorrente dalla morte di quest’ultimo, per l’esercizio dell’azione finalizzata al conseguimento di meri effetti economici; c) che la previsione è, del pari, irragionevole nella parte in cui non distingue la posizione della madre, che sa di essere tale, dalla posizione del padre, come pure quella del figlio maggiorenne rispetto a quella del figlio minorenne; d) che la norma viola anche l’art. 30 Cost., comma 4, in quanto non si accompagna alla previsione di alcun limite per la ricerca della paternità; e) che, ancora, la regola viola l’art. 24 Cost., sia perchè, consentendo l’esperimento dell’azione a distanza di decenni dalla nascita, rende, se non impossibile, estremamente disagevole, il ricordo dei fatti nel destinatario della pretesa, sia perchè non induce il figlio a compiere atti Conservativi del suo diritto, impedendo al padre di attrezzarsi per la sua difesa; f) che, del resto, la Corte costituzionale aveva ritenuto che la previgente previsione del termine decadenziale biennale, da parte dell’art. 271 c.c., corrispondesse all’esigenza di salvaguardare, oltre che gli interessi della famiglia legittima, anche quelli della persona verso la quale la ricerca si rivolge.

Osserva, infine, il ricorrente, che la stessa Corte territoriale non aveva dubitato della rilevanza della questione, il cui accoglimento si accompagnerebbe alla reviviscenza del termine decadenziale previsto dall’art. 271 c.c. previgente.

Al riguardo questa Corte osserva che va esclusa la vincolatività delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, quanto alla rilevanza e alla manifesta infondatezza delle questioni di legittimità prospettate, giacchè, in materia, non opera alcun principio devolutivo, essendo ogni giudice chiamato a valutare autonomamente i presupposti per investire la Corte costituzionale della verifica di conformità alla Carta fondamentale delle norme applicabili nel giudizio.

Ciò posto, la prospettata questione è manifestamente infondata.

La sentenza n. 58 del 1967 della Corte costituzionale, ricordata dal ricorrente, ebbe, infatti, per un verso, ad osservare che i limiti temporali previsti dal previgente art. 271 c.c. corrispondevano all’esigenza di salvaguardare, oltre che gli interessi della famiglia legittima, anche quelli della persona verso cui la ricerca si rivolge; “interessi che poi coincidono con gli altri più generali della certezza del diritto, indubbiamente compromessi dal consentire l’esperibilità dell’azione a tempo indeterminato”; ma, per altro verso, aggiunse che, non sussistendo un principio costituzionale al quale ricondurre l’imprescrittibilità delle azioni di stato, “deve ritenersi rilasciato alla discrezionalità del legislatore lo stabilirla in alcuni casi (come, per es., oltre che per l’ipotesi prima ricordata, per le azioni del figlio naturale consentite, ai sensi dell’art. 279 c.c., allo scopo di ottenere la corresponsione degli alimenti a carico del genitore), e non già in altri”.

In altre parole, il fatto che in tale circostanza la Corte costituzionale abbia ritenuto legittimo il bilanciamento effettuato dal legislatore non rende tale soluzione normativa necessitata, soprattutto se si considera il radicale ripensamento degli equilibri operato dalla L. n. 151 del 1975, nel momento in cui ha iniziato un percorso di superamento del tradizionale sfavore nutrito nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.

In altre parole, la riconducibilità della previsione di un termine per l’esercizio della dichiarazione giudiziale di paternità alla nozione di “limite” per la ricerca della paternità, ai sensi dell’art. 30 Cost., comma 4, non comporta affatto che il legislatore sia costituzionalmente vincolato a prevederlo, come del resto riconosciuto proprio dalla sentenza n. 58 del 1967 sopra ricordata.

La menzione dell’esigenza di certezza dei rapporti non rende infatti quest’ultima un valore costituzionale prevalente su quello perseguito dal legislatore della riforma del 1975 – e degli anni successivi per altri profili – di assicurare un’ampia tutela ai figli nati fuori dal matrimonio. In tale prospettiva, la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce del superamento della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento sia mancato, ma solo che è stato operato, nel caso concreto, rendendo recessiva l’aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità personale del figlio.

In tal modo ricostruito il quadro dei valori, si avverte agevolmente che, rispetto a tali esigenze del figlio, sono privi di concludenza sia i rilievi assegnati alla diversa posizione della madre e del padre sia quelli che aspirano a distinguere, in base ad astratti dati temporali, la posizione del figlio maggiorenne rispetto a quella del figlio minorenne.

Peraltro, alla luce del carattere scientifico degli accertamenti sottesi alle controversie delle quali si discute, il riferimento alle esigenze per il padre di reperire per tempo elementi di prova o di conservare ricordi diventa un argomento assolutamente formale.

Ancora prive di qualunque fondamento sono le considerazioni dedicate ai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria, secondo le indicazioni di Corte cost. n. 70 del 1965, dal momento che il riferimento, come reso palese dall’oggetto di tale procedimento (il preesistente art. 274 c.c.), riguarda le azioni palesemente infondate, destinate appunto ad essere fronteggiate dalla previa delibazione della domanda intesa a ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, e non le azioni fondate, ma esercitate a distanza di tempo ritenuto eccessivo dal convenuto.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.c. nonchè omesso esame in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e, infine, motivazione apparente.

Rileva il ricorrente che le controparti avevano formulato due distinte domande: a) la prima, proposta da Sc.Ma.An., intesa ad ottenere la condanna del S. a rimborsarle pro quota le spese da lei sola sostenute per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della figlia sino alla data della sentenza; b) la seconda, proposta dalla figlia e diretta ad ottenere la condanna del S. a corrisponderle un assegno di mantenimento sino al raggiungimento dell’indipendenza economica, la quale, proprio perchè non poteva rappresentare un duplicato della prima, doveva intendersi come proiettata per il futuro.

Rispetto a tale articolazione delle pretese, il Tribunale aveva condannato il S. a versare alla figlia somme alla cui restituzione aveva diritto la madre, giacchè aveva fatto decorrere l’assegno di mantenimento dal 13 febbraio 2001, in tal modo, per un verso, omettendo di pronunciarsi sulla domanda della madre e, per altro verso, attribuendo alla figlia somme che ella, essendo stata mantenuta dalla madre, non aveva titolo a richiedere e, infatti, non aveva richiesto.

Inoltre, la statuizione che aveva fatto decorrere retroattivamente l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento era errata, secondo il ricorrente, anche in relazione alla sua misura, necessariamente limitata dall’ammontare degli esborsi, in concreto o presumibilmente, sostenuti dal genitore che aveva affrontato per intero la spesa.

Il secondo motivo è fondato.

Secondo quanto emerge dalle conclusioni formulate dalle due attrici, appare evidente che Sc.Ma.An. aveva richiesto il rimborso delle spese di mantenimento, istruzione ed educazione ed istruzione, dalla nascita della figlia sino alla data della sentenza, mentre Sc.La.Lu. aveva formulato domanda di determinazione dell’assegno di mantenimento “contestuale”, ossia destinata a saldarsi temporalmente con il termine della pretesa restitutoria della madre.

Tale non equivoca determinazione dei limiti temporali delle due domande è, del resto, coerente con la ricostruzione costantemente operata da questa Corte (v., ad es., Cass. 16 luglio 2005, n. 15100), secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, a norma dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.; la relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e quindi non incidendo sull’interesse superiore del minore, che soltanto legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art. 277 c.c., comma 2. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell’azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore.

In tale contesto, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale non sono conducenti, sia perchè le parti avevano compiutamente delimitato, in termini temporali, l’ambito delle rispettive pretese, sia perchè, al momento dell’introduzione dell’azione, la figlia non era minorenne, essendo nata nel 1977, con la conseguenza che non residuava alcuno spazio per l’esercizio di poteri officiosi da parte del giudice.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 148 c.c., nonchè motivazione apparente per avere la Corte territoriale confermato la decisione del Tribunale, quanto alla misura dell’assegno di mantenimento, imputando all’appellante la genericità della censura proposta, laddove era evidente che la somma di Euro 500,00 in favore della figlia, convivente con la madre, era stata determinata senza considerare le esigenze dell’avente diritto e finiva per porre a carico dell’obbligato l’intero onere per il mantenimento.

In dipendenza della necessità di ridefinire il limite iniziale (secondo motivo) e finale (quarto motivo) della pretesa economica della figlia, il terzo motivo, incidente sul quantum debeatur, deve ritenersi assorbito.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.c. nonchè motivazione apparente, in relazione al mancato rilievo del matrimonio, in data (OMISSIS), di Sc.La.Lu., ossia di un fatto estintivo dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.

La doglianza è fondata.

La questione, in effetti, è stata prospettata dal ricorrente, che aveva anche richiesto alla Corte territoriale, nel corso del giudizio di secondo grado, lo svolgimento di adeguata istruttoria. La circostanza del matrimonio dell’avente diritto può, infatti, assumere rilievo, con riguardo alla cessazione dell’obbligazione esistente a carico del S. (v., ad es., Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tuttavia, sul punto, non si rinviene alcuna risposta argomentativa della sentenza impugnata.

5. In dipendenza delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, in diversa composizione.

PQM

Previa declaratoria di manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, e, in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, in diversa composizione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti Menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA