Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7960 del 07/04/2011
Cassazione civile sez. lav., 07/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7960
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14146-2008 proposto da:
R.D., domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9,
presso lo studio dell’avvocato CARPAGNANO ROSA IDA (Studio Legale
Associato in Associazione con Clifford Chance), rappresentato e
difeso dagli avvocati CAPACCHIONE BIAGIO, CARPAGNANO DOMENICO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI
GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 12/01/2008 R.G.N. 4313/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/03/2011 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella;
udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, confermando decisione del Tribunale di Trani, ha rigettato la domanda proposta da R.D. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto a percepire, nel mese di febbraio di ciascun anno in cui era rimasto iscritto nelle liste di mobilità, l’assegno per il nucleo familiare nella misura intera, anzichè in quella – commisurata al minor numero di giornate di questo mese – corrispostagli dall’Istituto previdenziale. La Corte di merito ha osservato che il reclamato assegno doveva collegarsi, nella specie, non alla prestazione lavorativa, bensì all’indennità di mobilità e, dunque, alla misura di quest’ultima, a sua volta ragguagliata non al mese ma alle giornate di effettiva disoccupazione; correttamente, pertanto, l’Istituto aveva rapportato l’assegno al numero di giornate, minore di quello degli altri mesi, proprio del mese di febbraio.
Per la cassazione di questa sentenza il lavoratore ricorre sulla base di un unico motivo.
L’INPS resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, convertito in L. n. 153 del 1988, del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 11, 12 e 59 e della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 10.
Assume che, nella specie, non si discute della misura dell’importo dell’indennità di mobilità dovuta nel mese di febbraio, bensì dell’importo – dovuto nello stesso mese – del diverso istituto dell’assegno per il nucleo familiare; pertanto, del tutto improprio è il riferimento alla disciplina della predetta indennità, dovendo applicarsi quella specifica dell’assegno, in base alla quale il mancato svolgimento della prestazione lavorativa viene equiparato alla prestazione effettiva, consentendosi al lavoratore di percepire la provvidenza de qua nonostante la sua inattività.
Il ricorso è infondato.
La questione posta dal ricorrente ha costituito oggetto di numerose analoghe controversie e di altrettante numerose conformi decisioni di questa Corte, che hanno espresso il seguente principio di diritto “L’assegno per il nucl, nelle riferite decisioni e/o familiare dovuto, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 10, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità va determinato, in considerazione della specialità della normativa che lo prevede, su base giornaliera, e cioè secondo il criterio proprio dell’indennità di mobilità, trovando nella relativa disciplina la sua fonte genetica, la sua ratio ed il suo specifico collegamento; esso, perciò, deve essere corrisposto in ragione dei giorni di cui è composto il mese di febbraio di ciascun anno e non nella misura intera rapportata al mese, ovvero a trenta giorni, non trovando applicazione, in considerazione della specialità della regolamentazione, il parametro di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 59, commi 1 e 2 (recante il T.u. sugli assegni familiari) come sostituito dalla L. 17 ottobre 1961, n. 1038, art. 15” (cfr., tra tante, Cass. nn. 10640, 12128, 12337, 13168, 17437 del 2009).
La interpretazione del dato normativo espressa dalla sentenza impugnata è conforme al detto principio, che qui si ribadisce, condividendo il Collegio le ragioni che, nelle riferite decisioni, ne giustificano l’affermazione e non prospettando il ricorrente, rispetto a quelli già esaminati e confutati, argomenti nuovi che possano indurre a un mutamento dell’orientamento assunto sulla questione controversa.
Il ricorso, di conseguenza, va rigettato.
Il ricorrente è condannato al pagamento in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011