Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 796 del 19/01/2016
Civile Ord. Sez. 1 Num. 796 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 15641-2009 proposto da:
A.A.
B.B.
– ricorrenti contro
UNICREDIT BANCA S.P.A. (c.f./p.i. 02843911203);
– intimata –
avverso la sentenza n. 81/2009 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata
Data pubblicazione: 19/01/2016
il 20/04/2009;
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FEDERICA MANZI,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.
là
con delega, che insiste nella rinuncia;
a,
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FATTO E DIRITTO
La Corte d’Appello di Trento sez. distaccata di Bolzano, in
riforma della sentenza di primo grado ha rigettato le
domande proposte da A.A. e B.B. aventi ad oggetto l’inadempimento della Bipop
del danno, in ordine ad un contratto di gestione
patrimoniale in fondi PRESINVEST stipulato con la banca.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale hanno
proposto ricorso per cassazione i due investitori.
E’ stata depositata rinuncia agli atti del giudizio da
parte dei ricorrenti notificata alla controricorrente non
costituita.
La Corte, dato dichiara l’estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l’estinzione del giudizio
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2015
Il Presidente
Carire ora Unicredit s.p.a. e la condanna al risarcimento