Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 796 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 19/01/2010), n.796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10045/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 490/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/12/2005 R.G.N. 566/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

premesso che con ricorso affidato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 23 marzo 2006, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto a questa Corte suprema l’annullamento della sentenza depositata il 14 gennaio 2006 e notificata il successivo 24 gennaio 2006, con la quale la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra S.M. e la società per il periodo dal 12 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999 (e della successiva proroga fino al 27 febbraio 1999, in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato con l’accordo 25 settembre 1997 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”) e pertanto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio, con le condanne conseguenti;

che il ricorso è argomentato con due motivi, relativi rispettivamente: 1) alla violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e 2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., e vizio di motivazione.

che S.M., regolarmente intimata, non si è costituita nel presente giudizio di cassazione;

rilevato che successivamente è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia intervenuta tra le parti in data 4 dicembre 2006;

che con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha pertanto chiesto pronuncia di cessazione della materia del contendere;

ritenuto pertanto che il ricorso proposto dalla società debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della conciliazione raggiunta tra le parti;

che nessuna pronuncia è dovuta in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, in ragione del comportamento processuale della S., che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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