Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 796 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 16/01/2020), n.796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21300/2016 proposto da:

P.L., POLESINE ACQUE SPA, rappresentati e difesi dagli

avvocati CINZIA SILVESTRI, ANTONIO CORRAINI;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI ROVIGO, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ECUADOR

6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELIANA VARVARA, LICIA

PAPARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.L. e la Polesine Acqua S.p.a. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 259/2016 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 9 febbraio 2016. Resiste con controricorso la Provincia di Rovigo.

La Corte d’appello di Venezia respinse il gravame avanzato da P.L. e la Polesine Acqua S.p.a. contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Rovigo in data 15 novembre 2012, la quale aveva rigettato l’opposizione a due ordinanze ingiunzione emesse dalla Provincia di Rovigo per violazione del parametro Escherichia Coli, accertato in distinti campionamenti, con riguardo alle acque dell’impianto di (OMISSIS).

I tre motivi di ricorso deducono: 1) la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, quanto all’individuazione del responsabile dell’illecito amministrativo ed alla posizione di garanzia; 2) la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione); 3) l’omesso esame di fatto decisivo.

I ricorrenti hanno tuttavia presentato in data 11 settembre 2019 la dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia il visto degli avvocati della controricorrente Provincia di Rovigo, non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, medesimo art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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