Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 796 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 15/01/2018, (ud. 20/12/2017, dep.15/01/2018),  n. 796

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Circa gli avvisi di accertamento notificati all’ASD Club Sporting Casentino per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, art. 2697 c.c. (primo motivo), violazione degli artt. 2697,2729 c.c. e assenza motivazionale (secondo motivo), per aver il giudice d’appello negato la sussistenza della prova degli estremi della ripresa a tassazione, prova il cui onere egli ha posto a carico dell’ufficio.

Il ricorso è fondato: la gestione di un esercizio di ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come attività non commerciale ai fini del regime agevolato per l’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4) e l’imposta sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148) soltanto se tale attività risulti strumentale ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati (Cass. 21406/2012 Rv. 624362), spettando al contribuente provare la sussistenza dei presupposti di godimento del regime di favore, ove essa sia contestata (Cass. 21406/2012 Rv. 624363); nella specie, concernente esercizio di pizzeria gestito da associazione sportiva, il giudice d’appello ha invertito l’onere della prova (“nessuna prova l’ufficio ha offerto”), esonerando il contribuente dalla necessaria dimostrazione dei requisiti di spettanza dell’agevolazione oggetto di ripresa.

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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