Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 796 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 14/01/2011), n.796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5779/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

sul ricorso 10399/2007 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MURANO ARMANDO con studio in BOLZANO VIA MANCI

5-

18, (avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2005 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 20/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Bolzano, a seguito di indagini della Guardia di Finanza in ordine ad attività di gioco d’azzardo svolta in un circolo privato tra i cui responsabili vi era B.D., era informata dei dati risultanti da un conto corrente bancario intestato al medesimo e dallo stesso utilizzato da cui emergevano rilevanti incassi di denaro nell’anno 1997, e su tale base recuperava a tassazione dette somme, imputandole alla categoria “redditi diversi” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1, a fini IRPEF, ILOR e CSSN. Il B. impugnava l’avviso aventi la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, sostenendo che non vi era prova della provenienza illecita delle somme, essendo la attività di gioco d’azzardo contestata iniziata nell’anno successivo, e che il denaro in questione aveva provenienza diversa, tra cui il gioco svolto in strutture a ciò legittimate.

La Commissione respingeva il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse superato la presunzione posta a suo carico dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Proponeva appello il contribuente, e la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano lo accoglieva, ritenendo non provata la provenienza delle somme da fatto illecito, ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 14, e disponeva la compensazione delle spese giudiziali.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia, con un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso e formula ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso ed il controricorso devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico, complesso motivo di ricorso, la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’art 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone che la statuizione della Commissione di 2^ grado, secondo cui poichè era risultato che la attività di gioco d’azzardo illecito imputata al B. si era svolta in anni diversi da quello oggetto di accertamento spettava all’Ufficio la prova della illiceità della provenienza delle somme confluite nel conto bancario, senza possibilità di invocare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, era errata.

Infatti l’Ufficio aveva anche in atto di accertamento invocato la presunzione di cui all’art. 32 cit., secondo cui “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta e che non hanno rilevanza allo stesso fine”.

Sostiene che la presunzione è applicabile al caso di specie ed era gravante sul contribuente, che non aveva ottemperato a tale onere.

Rileva che sul punto vi è difetto di motivazione, in quanto la Commissione di li grado non ha spiegato il motivo della affermata non ricorrenza della presunzione. Il contribuente in controricorso contesta la tesi dell’ufficio, e sostiene che in ogni caso egli aveva dato la prova che le somme derivavano da altre fonti lecite e non tassabili.

Nel controricorso sostiene la violazione dell’art. 92 c.p.c., e difetto di motivazione per avere la Commissione di li grado compensato le spese di giudizio in presenza di parte totalmente vincitrice senza alcuna motivazione sul punto.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Infatti in presenza di dati emergenti da un conto corrente bancario intestato e nella disponibilità del contribuente spetta al medesimo la prova che ha tenuto conto delle rimesse ai fini della determinazione del reddito imponibile ovvero che si tratta di poste escluse dalla tassazione, ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Il motivo sinteticamente addotto dalla Commissione, secondo cui avendo l’Agenzia sostenuto la derivazione delle somme da attività illecita di gioco “la formulazione della pretesa impositiva escludeva la applicabilità della presunzione in oggetto, non solo è errato, in quanto il contribuente è onerato della prova che le somme non siano imputabili a reddito, a prescindere dalla categoria nell’ambito del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6 (T.U.I.R.) in cui tale reddito possa essere collocato; l’argomento è anche insufficiente sotto il profilo motivazionale, in quanto dalla stessa sentenza si evince che l’Ufficio aveva collocato il reddito recuperato nella categoria “redditi diversi” che non è limitata, come pare opinare la Commissione, ai proventi illeciti di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 14 (come interpretata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 bis, convertito nella L. n. 248 del 2006) ma costituisce una categoria residuale che comprende tutte le tipologie di reddito non rientranti tra le altre tipizzate dall’art. 6 del cit. T.U.I.R. (tra cui, pacificamente, i proventi da vincite legali al gioco).

Il ricorso è pertanto fondato e la sentenza deve essere cassata per il motivo accolto, rimanendo quindi assorbito il ricorso incidentale avente ad oggetto il regime delle spese in detta sentenza.

La causa deve essere rimessa per nuovo esame, in relazione ai punti controversi relativi alla prova a carico del contribuente non esaminati dalla sentenza impugnata, a diversa sezione della Commissione Tributaria di secondo gradi di Bolzano, che si atterrà al principio sopra enunciato e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso della Agenzia e dichiara assorbito quello incidentale del contribuente. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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