Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7959 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 21/03/2019), n.7959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso; 8740-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FIERTLER, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

O.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

O.A. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza un avviso di iscrizione ipotecaria per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, dell’art. 24 Cost, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, eccependo, altresì, la prescrizione del credito ex artt. 2955 e 2956 c.c. L’adita Commissione, con sentenza n. 242/01/08, rigettava il ricorso del contribuente. La decisione veniva appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che, con sentenza n. 08/02/12, accoglieva il gravame. Equitalia Sud S.p.A. ricorre per cassazione, svolgendo quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria non sarebbe consentito comprendere se l’iscrizione ipotecaria impugnata dal contribuente sia ritenuta illegittima per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 80, comma 2 e, quindi, per omessa notifica dell’intimazione di pagamento o per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis e, quindi, per omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., tenuto conto che nel caso si dovesse ritenere che i giudici di appello abbiano annullato l’iscrizione ipotecaria opposta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, sarebbe palese la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che controparte non ha sollevato l’eccezione di omessa notifica della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria e non avrebbe neanche potuto farlo, tenuto conto che l’istituto in questione è stato introdotto dopo la notifica dell’appello proposto dal contribuente.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.P.R., art. 77, comma 2, bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe annullato l’iscrizione ipotecaria fondando la propria decisione sul D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, come introdotto con la L. n. 106 del 2011, attribuendo alla stessa norma efficacia retroattiva e qualificandola come disposizione interpretativa rispetto alla norma precedente (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77). Secondo parte ricorrente tale statuizione sarebbe assolutamente infondata atteso che, facendo riferimento ai principi che regolano l’interpretazione delle leggi, una norma può essere qualificata come “interpretativa” solo nel caso in cui essa venga introdotta al fine di risolvere l’intepretazione controversa di un istituto.

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, atteso che nel caso in cui si ritenga che la Commissione Tributaria Regionale abbia annullato l’iscrizione ipotecaria opposta per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50,comma 2, accogliendo l’eccezione sollevata dal contribuente, la sentenza sarebbe erronea.

5. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono infondati pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, tenuto conto della corretta conclusione cui è giunto il giudice del merito sulla questione sottoposta al suo esame, in quanto nella specie è incontroverso che l’iscrizione ipotecaria non è stata preceduta da alcun avviso o comunicazione e che il ricorrente ha dedotto, per questo motivo, la nullità della iscrizione.

5.1. Sulla questione sollevata in ricorso sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 19667 del 2014, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

a) L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

b) Tuttavia in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concendendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, garantito anche dagli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità. Principi questi ribaditi, con riferimento all’iscrizione ipotecaria per la specificità della normativa, anche dalla sentenza delle SS.UU. n. 24823 del 2015.

Questa Corte, pertanto, nell’ancora aperto dibattito circa l’ambito e la portata dell’esistenza di un generale principio di osservanza del contraddittorio endoprocedimentale, pur a seguito dell’ultimo intervento delle Sezioni Unite (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), ha avuto modo di ribadire la necessità che l’iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente di interloquire in materia, in ragione della natura dell’iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (Cass. n. 380 del 2018; Cass. n. 17612 del 2016; Cass. n. 3316 del 2016), specificando altresì come, laddove nella pur formalmente denunciata violazione di una disposizione nella fattispecie inapplicabile, quale il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, il contribuente si sia nei fatti doluto di non essere stato posto in condizione di fare valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria, rientri nel potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti e quindi l’utilizzazione della normativa che ad essi specificamente si attagli (Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 23875 del 2015). Invero è, ormai, consolidato l’orientamento (Cass. n. 6072 del 2015; Cass. n. 8447 del 2015; Cass. n. 9916 del 2015; Cass. n. 11505 del 2015; Cass. n. 15509 del 2015) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attagli.

6. Da siffatti rilievi consegue il rigetto dei primi tre motivi di ricorso e l’assorbimento del quarto. Nulla va disposto per le spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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