Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7959 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 7959 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
SENTENZA
sul ricorso n. 17657\2009 proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, in persona del
Ministro in carica, e AGENZIA DELLE DOGANE,
in persona del
difesi ex lege
dall’Avvocatura
Direttore p.t., rapp.ti e
Generale dello Stato, presso i cui
uffici
domiciliano in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
Data pubblicazione: 20/04/2016
– ricorrenti contro
BANCA ANTONVENETA s.p.a.
– intimata avverso
q
la sentenza n. 401 della Corte d’appello di Bologna,
depositata il 18 marzo 2009.
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del giorno 25 febbraio 2016 dal relatore dr. Antonio
Pietro Lamorgese;
termine per la rinotifica;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale
dott. Pierfelice Prati, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto reso esecutivo dal Pretore di Bologna il 21.6.1996,
la circoscrizione doganale di Bologna ingiungeva alla Banca
Nazionale dell’Agricoltura (oggi Banca Antonveneta s.p.a.) il
pagamento della somma di 2,. 67,479.020, in virtù di
fideiussione rilasciata in favore della società Beca s.p.a. a
garanzia della corretta esecuzione di operazioni di
esportazione di carne in paesi extracomunitari, in relazione
alle quali erano stati concessi prefinanziamenti in conto di
contributi a carico della Comunità Europea.
Con atto notificato il 25 luglio 1996, l’istituto di credito
proponeva opposizione, ottenendo dal tribunale di Bologna
l’annullamento dell’ingiunzione.
Avverso tale pronuncia proponevano appello il Ministero
dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Dogane,
sostenendo la mancanza dei presupposti, ritenuti invece
sussistenti dal tribunale, per la proponibilità dell’exceptio
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udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. ALBENZI0 che chiede
doli che era stata sollevata dalla banca in ragione
dell’esattezza dell’esecuzione delle esportazioni da parte
della società garantita.
Con sentenza del 18.3.2009, la Corte di Appello di Bologna
rigettava l’appello, compensando le spese del grado.
nell’ottobre del 1994 era documentalmente emersa la prova
dell’ammissione della merce al consumo nel paese di
destinazione, circostanza risultante da una lettera inviata
da una società di spedizioni alla Beca s.p.a. e
verosimilmente conosciuta dall’amministrazione (la quale,
invece, attese fino all’ottobre del 1996 per chiedere
all’ambasciata egiziana a Roma la conferma della regolare
esecuzione dell’esportazione).
Avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Dogane hanno proposto ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi. I ricorrenti hanno poi
depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378
c.p.c.
s.p.a. non ha svolto
La Banca Antonveneta
attività
processuale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso, come
risulta dalla allegata relata di notifica, è stato notificato
all’avv. Michele Moscato (a mani di persona qualificatasi
come addetta) con studio in Bologna alla via Rossini n. 84,
laddove, invece, come emerge dalla sentenza impugnata, la
banca intimata è stata difesa, nel precedente grado di
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A fondamento della decisione la Corte osservava che già
giudizio, da un diverso legale, ossia dall’avv. Claudio di
Biase (unitamente all’avv. Bruno Inzitari), con studio in
Bologna alla v. Bellaria n. 4.
L’individuazione del corretto destinatario, invero, si evince
nel caso di specie da altro foglio allegato al ricorso per
cassazione, ma la relativa notifica non è stata nemmeno
tentata, non essendovi nell’indicato documento alcuna
attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario.
Deve pertanto trovare applicazione il principio secondo cui,
nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato a
procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento
con l’intimato, la notificazione è giuridicamente
inesistente,
atteso che la mancanza del
suddetto rapporto
impedisce di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello
legale della sua categoria e, conseguentemente, è
inapplicabile la sanatoria ai sensi dell’art. 291 cod. proc.
civ.
Va pertanto dichiarata
l’inammissibilità del ricorso, senza
onere di spese processuali, attesa la mancata costituzione
dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio
2016.
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