Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7958 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 22/03/2021), n.7958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9950/2014 R.G. proposto da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato

in calce al ricorso, dall’Avv. Vincenzo Triolo, dall’Avv. Antonietta

Coretti e dall’Avv. Vincenzo Stumpo, elettivamente domiciliato

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto in Roma, Via Cesare

Beccaria n. 29;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 112/02/2013, depositata il 15 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.F., dopo che il Tribunale di Perugia, quale Giudice del lavoro, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice tributario, riassumeva il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia. In particolare, il contribuente evidenziava di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di un Istituto di credito e di aver risolto anticipatamente rapporto di lavoro avvalendosi di un provvedimento di “esodo incentivato”, quale ultra cinquantacinquenne. In particolare, rilevava che con tale provvedimento gli era stato accordato, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, l’assegno straordinario per il sostegno del reddito in forma rateale, dalla data di cessazione del rapporto fino al raggiungimento del diritto alla pensione, secondo le disposizioni del D.M. 28 aprile 2000, n. 158. L’Inps, però, aveva erogato tale assegno, assoggettando l’importo lordo a tassazione ordinaria, anzichè a tassazione separata in base all’aliquota del TFR, con la conseguenza che l’importo erogato era stato notevolmente inferiore rispetto a quello dovuto.

2. La commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 239/01/2011, aveva accolto il ricorso, disponendo che l’Inps rideterminasse il netto da percepire applicando l’Irpef, come da tassazione separata direttamente sulle lordo spettante.

3. La Commissione tributaria regionale Umbria rigettava l’appello dell’Inps, rilevando che il metodo da essa seguito era poco chiaro e comunque non conforme a quanto stabilito dal citato D.M., art. 10.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps, depositando anche memoria scritta.

5. Resta intimato il contribuente.

6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, si evidenzia che l’attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria, presso la quale essa è stato riassunto il giudizio a seguito del provvedimento del Tribunale di Perugia, quale Giudice del lavoro, con il quale veniva declinata la giurisdizione ordinaria, si è ormai cristallizzata e non è oggetto di questo giudizio di legittimità.

2. Con un unico motivo, l’I.N.P.S. censura la sentenza impugnata per la violazione del combinato disposto del D.I. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, comma 9, art. 19 t.u.i.r., (già art. 17), commi 2 e 4-bis, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″. La ricorrente rileva che la funzione di sommare all’importo netto della pensione, che sarebbe spettata al dipendente esodato, quello delle ritenute di legge sull’assegno, è quella di rendere neutro, ai fini fiscali, l’assegno stesso in favore del percipiente, in quanto mediante tale operazione è il Fondo a conferire al beneficiario un importo corrispondente alle ritenute, poi effettuate dal sostituto d’imposta e versate all’Erario, in modo da favorire l’esodo, incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale. Aggiunge la difesa dell’I.N.P.S. che la ratio della disposizione del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, è quella di offrire al lavoratore esodato, il quale non ha ancora maturato il diritto alla pensione, un trattamento di sostegno del reddito che lo accompagnerà sino alla maturazione della pensione stessa, conseguita anche sulla scorta della contribuzione che il Fondo continua ad erogare nelle more della percezione dell’assegno. In tal senso si giustifica, secondo l’Inps, il criterio di calcolo dell’importo dell’assegno previsto dal citato decreto ministeriale, che vede aggiungere all’importo pari al trattamento pensionistico netto le somme rappresentative delle ritenute di legge sull’assegno straordinario che verranno successivamente detratte a titolo di ritenuta. In definitiva, secondo tale assunto difensivo, nel calcolo dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno per il reddito – di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 9 – costituito dalla sommatoria dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione, e l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario, tali ritenute, nel caso di assegno in favore di ex dipendenti di istituti di credito ultracinquantacinquenni, devono essere considerate quelle di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, e non quelle di cui alla citata norma, comma 2, (tassazione separata).

2.1. Il motivo è fondato.

Invero, nella sostanza, si controverte della corretta determinazione dell’importo lordo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto per i dipendenti di istituti di credito che, come l’odierno controricorrente, hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.I. 28 aprile 2000, n. 158, art. 5, comma 3, lett. b).

2.2. La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3, lett. a, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio… il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza”. Si aggiunge che “in presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all’art. 17 Tuir…; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 5, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datore di lavoro”.

2.3. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis, all’epoca vigente, prevede che “per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne di 55 anni se uomini, di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto delle altre indennità e somme indicate all’ art. 16, comma 1, richiamata lett. a “.

2.4. Il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 5, comma 1, lett. b), dispone che “il Fondo provvede…b) in via straordinaria: all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo”.

Il D.M. n. 158 del 2000, art. 10 (prestazioni: criteri e misure) prevede al comma 9, che “nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore pari: A) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità; 2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. B) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

3. Sulla questione, questa Corte, con orientamento consolidato (Cass. n. 22386 del 2018; n. 19980 del 2017; n. 26926 del 2016; n. 26927 del 2016; n. 18128 del 2014; n. 9144 dei 2012; n. 5480 dei 2012; n. 5364 del 2012; n. 4425 del 2012), ha già avuto modo di affermare che, in tema di cosiddetto prepensionamento, gli incentivi all’esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina. Ne consegue che, nel caso dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui al del D.M. n. 158 del 2000, art. 5, comma 1, lett. b), mirandosi ad incentivare l’esodo con l’erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell’anzianità contributiva mancante, l’importo delle “ritenute di legge”, che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all’importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell’assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno, e cioè con l’aliquota agevolata ex art. 17 t.u.i.r., comma 4-bis, anzichè con l’aliquota ordinaria di cui all’art. 17 t.u.i.r., comma 2.

4. Al riguardo, si è infatti affermato (Cass. n. 22386 del 2018, cit., in motivazione) che: – la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l’altro, per i dipendenti che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.I. 28 aprile 2000, n. 158, art. 5, comma 1, lett. b), va effettuata in applicazione di tale Decreto, art. 10, comma 9, che dispone che la misura lorda dell’assegno è computata sommando l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario;

– la determinazione di incentivi nell’ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori, ciò in ragione della varietà della legislazione in materia di prepensionamenti.

5. Nella specie qui in esame, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante. L’esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull’assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all’importo della pensione. In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dall’art. 17 t.u.i.r., comma 4-bis, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all’intero assegno, poichè questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti “prepensionati” la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

6. Pertanto, l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

7.Le spese delle fasi di merito e di legittimità devono essere compensate tra le parti, in ragione della difficoltà delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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