Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7958 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23579-2018 proposto da:

S.F., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato MAURILIO

PRIORESCHI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/1/2018 la Corte d’Appello di L’Aquila, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 21221 del 2016, ha accolto il gravame interposto dai sigg. F. e S.G. e P.G. in relazione alla pronunzia Corte d’Appello di L’Aquila n. 340 del 2013, e conseguentemente riformato la sentenza Trib. L’Aquila n. 76/2007, di rigetto della domanda proposta nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro avvenuto il (OMISSIS), allorquando “presso lo stabilimento balneare “(OMISSIS)”… S.F., all’epoca diciassettenne e intento a giocare a basket nel campo delimitato verso il lato mare da una palizzata in legno costituita da due supporti verticali alti circa un metro su cui poggiava un grosso tronco del peso di 120 kg e lungo 8 metri circa, andò a recuperare la palla finita oltre la palizzata passando sotto al tronco in questione, cui si era aggrappato con le mani per farvi scivolare sotto il proprio corpo e in quel mentre veniva colpito sul capo dal tronco, riportando lesioni gravissime e un’invalidità totale (100%) per tetraplegia”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito gli S. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 23 reg. c.n., artt. 1 e 2 CEDU, artt. 2, 3, 32 Cost., art. 1322 e 1343 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1229 c.c., art. 5 disciplinare concessorio, art. 1 c.n., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 101,116,183 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2051,1362,1363 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2053 c.c., art. 49 c.n., artt. 112,113,185 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dai ricorrenti operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “procedimento penale che terminò ex art. 444 c.p.c. con l’applicazione della pena su richiesta delle parti”, alla “causa civile contro la s.a.s. (OMISSIS), concessionaria del bene demaniale marittimo, e contro i signori A.G., in proprio e nella qualità di socio accomandatario, A.F., A.S., A.A. e D.C.C.”, alla “sentenza… n. 1721/03… del Tribunale di Pescara”, alla pronunzia “in sede di appello”, alla sentenza Trib. L’Aquila n. 76 del 2007, all’appello, al ricorso per cassazione, al “punto 5 della concessione demaniale”, alla “clausola di esonero da responsabilità”, all'”atto di concessione”, al “primo atto difensivo contro la concedente… pag. 13”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove (in tutto o in parte) riprodotti (es., al “primo atto difensivo contro la concedente… pag. 13”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va pertanto osservato anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando come dell’ipotesi del giudizio di rinvio la S.C. sia (anche) “giudice del fatto” (v. Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 8/7/2017, n. 1419).

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere invero dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente da questa Corte ripetutamente affermato: v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934).

Va per altro verso posto in rilievo (con particolare riferimento al 3 motivo) come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'”omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può d’altro canto sottacersi (con particolare riferimento al 2 e al 3 motivo) che non risultano invero dal ricorrente sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze, sicchè il motivo è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 8/1/2010, n. 120; Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., 27/11/2018, n. 30594; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 31/8/2015, n. 17330; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

A tale stregua, rimane invero quantomeno non idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “Nel medesimo atto di concessione si legge che il concessionario oltre a non poter indurre alcuna servitù: “… non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse… ” agli atti risulta che quella palizzata non era presente al momento della firma della concessione demaniale e non vi sono altri documenti che attestino che vi sia stata poi una autorizzazione alla sua posa in opera”.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre a spese prenotate a debito, in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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