Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7957 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 21/03/2019), n.7957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28839-2010 proposto da:

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato RAIMONDO ANGELA, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

UMP COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 342/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2018 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società U.M.P. S.r.l. in liquidazione impugnava un avviso di accertamento ICI, relativo all’anno di imposta 2000, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, con sentenza n. 509/21/07, accoglieva il ricorso della contribuente, in ragione della prescrizione del diritto alla riscossione del credito. Avverso tale pronuncia, l’Amministrazione finanziaria proponeva appello, che veniva rigettato dalla CTR del Lazio, sulla base del rilievo che la data del 29.12.2005, apposta dallo stesso Ente impositore sulla distinta delle raccomandate presentate alla CMP di San Lorenzo, non poteva essere ritenuta una prova della tempestiva spedizione dell’avviso di accertamento, atteso che il timbro recava la data del 2.1.2006, ossia del giorno prima rispetto a quello della ricezione da parte della contribuente. Roma Capitale propone ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo. La parte intimata non ha svolto difese. La causa all’udienza del 25.11.2016 è stata rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non presente in atti.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha comunicato che il fascicolo d’ufficio, relativo alla causa R.G.N. 1576 del 2009, è stato inviato al macero.

Con ordinanza resa in data 10.1.2018, a seguito di riconvocazione dopo l’udienza pubblica del 4.10.2017, il Collegio ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per la ricostruzione del fascicolo d’ufficio, entro il termine di 120 giorni dalla notifica dell’ordinanza, effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC, in data 8.2.2018, cui non risulta essersi dato seguito da parte della Commissione. Cionondimeno il Collegio ritiene possibile procedere all’esame delle censure prospettate ed alla decisione sulle stesse sulla base degli atti presenti nel fascicolo del giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, nonchè del Regolamento ICI Comune di Roma art. 15, comma 1, approvato con Delib. Consiglio Comunale 21 dicembre 198, n. 335, e ss. mod., atteso che nella specie la procedura di notifica dell’avviso di accertamento ICI, relativo all’anno 2000, era stata avviata dall’Ente impositore con la consegna all’ufficio postale dell’atto da notificare in data 29 dicembre 2005 e doveva, pertanto, ritenersi perfettamente legittima, in quanto posta in essere prima dello spirare del relativo termine di prescrizione.

2. La censura è inammissibile.

2.1. Roma Capitale nel proprio ricorso sostiene che, nel caso di specie, la procedura di notifica dell’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2000 fu avviata dall’ente impositore il 29 dicembre 2005, con la consegna dell’atto da notificare all’Ufficio postale, e censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982.

Tuttavia la censura non coglie nel segno, giacchè nella sentenza impugnata non si nega che ai fini della produzione degli effetti della notifica per il notificante non è necessario che la notifica sia completata, essendo sufficiente che l’atto da notificare sia consegnato all’Ufficio postale per la spedizione, ma si afferma qualcosa di diverso, e cioè che la data del 29 dicembre sarebbe stata apposta dallo stesso Ente impositore sulla distinta delle raccomandate presentate per la spedizione al Centro di Meccanizzazione Postale di Roma San Lorenzo, laddove il timbro apposto sulla stessa distinta dall’Ufficio postale reca la data del 2 gennaio 2006, ed aggiunge che l’unico elemento effettivamente probatorio della data di spedizione è quello apposto dall’Ufficio postale.

3.2. La prima affermazione della Corte di merito contiene un accertamento in fatto non (censurabile e in ogni caso non) censurato in alcun modo in questa sede, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Peraltro, neanche la seconda affermazione della Commissione Tributaria Regionale (secondo la quale quel che rileva ai fini della individuazione del momento della spedizione è la data apposta sulla distinta dall’ufficio postale) risulta specificamente ed efficacemente censurata in diritto in questa sede.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Nessuna decisione va assunta in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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