Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7956 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 10/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.R., e B.G., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato David

Zanforlini, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Eugenio

Maria Zini in Roma, via Angelico, n. 45;

– ricorrenti –

contro

C.V., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Filippo Indelli

e Carlo Martuccelli, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 36;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1855/12 in

data 17 agosto 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con decreto ingiuntivo emesso il 17-19 settembre 2001, il Tribunale di Rovigo intimava a B.R. e a B.G. di pagare all’Avv. C.V. la somma di L. 12.259.812, oltre agli accessori, quale corrispettivo di attività professionale prestata in favore degli ingiunti, come da conforme parere espresso dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Rovigo;

che i B. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo;

che l’Avv. C. si costituiva, resistendo;

che, con sentenza in data 12 luglio 2005, il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento in favore dell’Avv. C. della minor somma di Euro 613,55, così determinato il residuo credito del convenuto opposto, detratto il versamento di Lire 4.158.000 già effettuato, compensando tra le parti le spese di lite;

che il primo giudice – dopo avere premesso che l’attività dell’Avv. C. era stata complessa, e non limitata ad una mera consultazione, essendo assimilabile all’assistenza prestata nella redazione di un contratto, cosicchè era ad essa applicabile l’onorario contemplato dalla tariffa per l’attività stragiudiziale al D.M. Grazia E Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, n. 2, lett. f), – rilevava, quanto al valore dell’affare, che, trattandosi di locazione con durata minima di sei anni, doveva farsi riferimento al valore corrispondente ai canoni dovuti per sei anni, e quindi all’importo di Lire 324.000.000, senza considerare la protrazione per ulteriori sei anni in caso di rinnovo alla prima scadenza;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 agosto 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato i B., in solido tra loro, al pagamento in favore del C. dell’importo di Euro 5.083,49, oltre accessori di legge e interessi legali, e ha regolato le spese di entrambi i gradi, compensandole per 1/3 e ponendo i restanti 2/3 a carico dei B.;

che la Corte territoriale ha rilevato che la previsione nel contratto di locazione di una diversa determinazione del canone per i successivi sei anni, ed in misura superiore a quello stabilito per il primo periodo (da Lire 54.000.000 annui a Lire 78.000.000 annui), deve considerarsi pattuita anche per effetto dell’attività di mediazione e assistenza prestata dal legale ai propri clienti: di conseguenza, ha ritenuto che per la determinazione del valore del contratto ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista si debba fare riferimento alla misura dei canoni dovuti per i dodici anni di durata del contratto, ancorchè quelli del secondo periodo soltanto eventuali, ma comunque costituenti anch’essi oggetto di specifica trattativa;

che la Corte di Venezia ha applicato le aliquote intermedie della tariffa (con, in aggiunta, la percentuale del 10% per le spese generali e la voce posizione d’archivio), tenendo conto che la trattativa tra le parti è stata lunga e complessa e ha avuto ad oggetto non solo la nuova determinazione del canone, ma anche l’esecuzione dei lavori straordinari per l’adeguamento dei locali alla normativa vigente, il cui costo è stato posto a carico del conduttore;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello i B. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4 gennaio 2013, sulla base di due motivi;

che l’intimato ha resistito con controricorso.

Considerato che il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa l’individuazione dello scaglione di tariffa applicabile: ad avviso dei ricorrenti, il rinnovo per ulteriori sei anni aveva carattere puramente eventuale e potenziale, essendo sfornito del carattere dell’oggettività e della concretezza, mentre la durata minima di sei anni prevista dalla legge risponderebbe al contenuto dell’atto in sè e rispecchierebbe l’unico dato oggettivo riscontrabile e ricavabile;

che il motivo è ammissibile, essendo formulato nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall’art. 366 c.p.c.;

che, nel merito, esso è fondato;

che, secondo la disciplina degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale secondo la tariffa approvata con il D.M. n. 585 del 1994, ratione temporis applicabile, gli onorari, in caso di attività consistita nell’assistenza alla stipulazione e redazione di contratti, sono calcolati in base al valore della pratica (art. 2 della tabella), il quale si determina, secondo i criteri di cui all’art. 5 delle norme generali, a norma del codice di procedura civile;

che, pertanto, poichè per il contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione in questione le parti avevano pattuito la durata di sei anni, dal 1 giugno 2001 al 31 maggio 2007, il valore della pratica è dato dal cumulo dei canoni di tutte le sei annualità di durata del contratto, senza che si possa tener conto del sessennio successivo, essendo il rinnovo alla prima scadenza contrattuale pur sempre eventuale, dipendendo dal mancato invio di tempestiva disdetta;

che non rileva in senso contrario che la possibilità di rinnovazione tacita del contratto di sei anni in sei anni, in mancanza di tempestiva disdetta, sia stata prevista nello stesso contratto di locazione e che le parti abbiano previsto, per tale ipotesi, una diversa determinazione del canone per i successivi sei anni, superiore alla misura stabilita per il primo periodo;

che il secondo mezzo lamenta erronea applicazione di norme di diritto con riferimento al presunto riconoscimento dello scaglione tariffario chiesto dal professionista;

che si censura il passo in cui la sentenza della Corte d’appello riferisce che “gli stessi appellati, anteriormente alla proposizione del giudizio monitorio, con la lettera racc. del 25 luglio 2001 con cui hanno trasmesso la somma di Lire 5.089.392, avrebbero riconosciuto come corretta la quantificazione dell’onorario, avendo fatto riferimento con il loro conteggio allo scaglione tariffario compreso tra i 750 e 1.000 milioni di Lire”;

che – sostengono i ricorrenti – nella specie il contenuto della missiva qualificava il rapporto sottostante al riconoscimento come “parere scritto” e non, invece, come “redazione di contratto di locazione”, sicchè non poteva valere come riconoscimento di debito o atto ricognitivo;

che il motivo è inammissibile, perchè non censura una ratio decidendi della sentenza impugnata, ma una deduzione dell’appellante Avv. C., di cui la Corte d’appello dà conto nell’esposizione del motivo ma che poi la stessa non trasforma in argomentazione a sostegno della decisione di accoglimento;

che il primo motivo è accolto e il secondo dichiarato inammissibile;

che la sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta;

che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA