Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7956 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 22/03/2021), n.7956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15699/2017 R.G. proposto da:

Associazione Mamma Lucia Ente Morale, in personale del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Regina Margherita n. 262, presso lo studio dell’avv. Luigi Marsico,

rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Stasi, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1938/2017 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata in data 29 maggio 2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Puglia, in Foggia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta dall’Associazione Mamma Lucia Ente Morale avverso gli avvisi n. (OMISSIS) e (OMISSIS), relativi ad accertamento di reddito d’impresa rispettivamente per gli anni di imposta 2011 e 2012.

2. La CTR ha negato che l’associazione potesse avvalersi dell’esenzione fiscale prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, atteso che, anche in relazione alle modifiche allo statuto introdotte nell’anno 1997, non risultava un espresso divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione. Inoltre, per i rapporti con le autorità ecclesiastiche e, visto lo status dei suoi partecipanti, non poteva definirsi nè un’associazione religiosa, nè un’associazione avente finalità assistenziali, culturali o di promozione sociale. A tal proposito, la CTR ha evidenziato che l’associazione non aveva mai indicato nelle proprie dichiarazioni al fisco in quale categoria esentata ritenesse si riconoscersi, laddove l’accertamento tributario compiuto aveva evidenziato l’esistenza di oltre 11 milioni di Euro giacenti su conti correnti, la proprietà di “importanti” beni immobili, l’assenza nello statuto di previsioni di divieto di distribuzione di utili tra gli associati e l’esistenza di un numero di associati di tale consistenza da rendere difficile ipotizzare un’effettiva attività assistenziale nei confronti di ciascuno di essi, di cui peraltro l’associazione medesima non aveva fornito prova alcuna. Tanto determinava l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, con la reiezione delle originarie impugnazioni e la limitazione delle sanzioni a quanto previsto dal D.Lgs. n. 158 del 2015.

3. Per la cassazione della citata sentenza, l’Associazione Mamma Lucia Ente Morale ha proposto ricorso affidato a diciotto motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. Con provvedimento del 2 marzo 2020 è stata è stata disposta la fissazione dell’udienza, in accoglimento di un’istanza di prelievo presentata dalla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) Il ricorso lamenta:

1) Primo motivo: “Violazione art. 101 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, e art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo la nullità dell’impugnata sentenza, per avere pronunciato ponendo a base della propria motivazione il contenuto di altra decisione resa tra le parti in diverso giudizio, senza preventivamente provocare il contraddittorio sul punto.

2) Secondo motivo: “Motivazione omessa su questione essenziale – violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla questione essenziale dell’individuazione degli elementi da cui poter dedurre la natura commerciale dell’attività svolta dall’associazione.

3) Terzo motivo: “Ulteriore motivazione omessa violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla questione essenziale dell’individuazione degli elementi di prova idonei a giustificare la conclusione secondo cui l’associazione svolgeva un’attività commerciale.

4) Quarto motivo: “Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente posto a carico dell’associazione l’onere di provare lo svolgimento di attività diversa da quella commerciale, posto che l’onere di provare la natura commerciale dell’attività ricadeva sull’Agenzia delle Entrate, secondo i principi generali.

5) Quinto motivo: “Falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, commi 3 e 8, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, commi 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto che l’associazione dovesse rispettare i requisiti previsti dalla normativa denunciata come falsamente applicata, laddove mai essa aveva chiesto di essere considerata un’associazione religiosa stipulante accordi con lo Stato italiano e, pertanto, mai poteva considerarsi sottoposta alla relativa normativa.

6) Sesto motivo: “Violazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, e art. 148, comma 1, – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver omesso di rilevare che le entrate rilevate dall’Agenzia delle Entrate e definite “commerciali” provenivano in effetti da donazioni, offerte volontarie, quote associative e interessi sui depositi bancari e postali, come tali, evidentemente estranei alla qualifica a essi attribuita.

7) Settimo motivo: “Motivazione meramente apparente violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’irrilevanza ai fini del decidere della questione circa l’indicazione della tipologia di ente associativo nel modello EAS presentato nell’anno 2009.

8) Ottavo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 30, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo che la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente interpretato l’indicazione contenuta nel modello EAS compilato dall’Associazione, posto che il codice 13 (altri enti) è quello corretto per indicare l’ente ricorrente e, in ogni caso, per non aver rilevato che un eventuale errore nella compilazione del suddetto modulo non poteva mai comportare l’assoggettamento a tassazione come ente commerciale.

9) Nono motivo: “Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5”, deducendo che la pronuncia impugnata avrebbe omesso di valutare il fatto, decisivo per il giudizio, che i pellegrini, ascoltati dalla Guardia di Finanza durante l’ispezione, non solo non avevano confermato la natura commerciale dell’Associazione ma, al contrario, avevano riferito dell’assoluta gratuità delle prestazioni ricevute dall’ente di appartenenza.

10) Decimo motivo: “Omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’omessa pronuncia sulla questione della doppia imposizione sui proventi derivanti dagli interessi attivi sui depositi bancari e postali, notoriamente già tassati alla fonte, e invece oggetto di nuova ripresa negli avvisi impugnati.

11) Undicesimo motivo: “In via gradata rispetto al motivo precedente – Motivazione omessa in relazione a specifico motivo – violazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 4”, deducendo che, qualora si ritenesse implicita la pronuncia sulla questione dedotta con il decimo motivo, la CTR avrebbe comunque omesso di pronunciarsi sulla domanda con cui l’Associazione chiedeva di dar conto delle ragioni del mancato rilievo della doppia tassazione, con conseguente scomputo della ritenuta alla fonte dal totale della somma richiesta a tale titolo.

12) Dodicesimo motivo: “Ai fini Ires – violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata per non aver scomputato dall’imposta Ires la ritenuta operata dagli istituti di credito e da Poste italiane sui depositi della associazione.

13) Tredicesimo motivo: “Omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’omessa pronuncia sulla questione della doppia imposizione sui proventi derivanti dagli interessi attivi sui depositi bancari e postali, notoriamente già tassati alla fonte, e invece oggetto di nuova ripresa negli avvisi impugnati.

14) Quattordicesimo motivo: “In via gradata rispetto al motivo precedente – Omessa motivazione su specifica domanda riproposta in via condizionata – violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 4”, deducendo che, qualora si ritenesse implicita la pronuncia sulla questione dedotta con il tredicesimo motivo, la CTR avrebbe comunque omesso di pronunciarsi sulla questione della tassabilità a fini Irap anche degli interessi bancari e postali.

15) Quindicesimo motivo: “Non imponibilità degli interessi attivi ai fini Irap – Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360, n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver confermato la tassabilità a fini Irap degli interessi attivi bancari e postali.

16) Sedicesimo motivo: “Omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’omessa pronuncia sulla questione, riproposta in via gradata in appello, concernente il mancato cumulo materiale delle sanzioni irrogate per ciascuna annualità d’imposta.

17) Diciassettesimo motivo: “Violazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 n. 4”, deducendo che, qualora si ritenesse implicita la pronuncia sulla questione dedotta con il sedicesimo motivo, la CTR avrebbe, comunque, omesso di pronunciarsi sulla domanda con cui l’Associazione chiedeva di applicare il cumulo materiale alle sanzioni, irrogate invece per ciascuna annualità d’imposta.

18) Diciottesimo motivo: “Pronuncia ultrapetita violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo che la CTR avrebbe liquidato le spese del grado di appello in misura maggiore di quella richiesta dall’Agenzia delle Entrate con la propria notula, pronunciando quindi al di là della domanda formulata dall’odierna controricorrente.

b) L’Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l’infondatezza dell’impugnazione avversa, di cui chiede il rigetto.

c) Il ricorso va respinto.

1) Il primo motivo (Violazione art. 101 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, e art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), è infondato, posto che nessuna delle disposizioni, invocate dalla ricorrente come lese, impone al giudice di provocare il contraddittorio delle parti sulla citazione in sentenza di una decisione giurisprudenziale che sia citata come mero precedente. Nel caso di specie, la CTR, pur citando un precedente non ancora pubblicato, ha poi esplicitato in maniera autonoma le ragioni della decisione, così escludendo in radice l’astratta configurabilità di una motivazione “a sorpresa”, che presuppone peraltro che la parte che se ne dolga espliciti le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla già menzionata questione fosse stato tempestivamente attivato (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11308 del 12/06/2020), ciò che, nella specie, la ricorrente omette di rappresentare.

2) Il secondo motivo (Motivazione omessa su questione essenziale – violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) è inammissibile. La censura, infatti, pur formalmente denunciando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in effetti ne contesta il contenuto, lamentando l’omessa spiegazione delle ragioni della ritenuta natura commerciale dell’attività esercitata; come tale, essa non è sussumibile nel canone dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, riservato ai casi in cui la motivazione manchi del tutto o non sia riconoscibile come tale, circostanze estranee al caso di specie.

3) Il terzo motivo (Ulteriore motivazione omessa – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), è inammissibile per le stesse ragioni indicate a proposito del secondo motivo, atteso che, una volta verificato che la CTR ha espresso comunque una motivazione richiamando fonti di prova acquisite in atti, non sussiste alcun vizio di omessa motivazione.

4) Il quarto motivo (Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), è infondato, atteso che ove, come nella fattispecie, la contestazione abbia oggetto la natura dell’attività dell’ente, e più precisamente si contesti la ricorrenza dei presupposti esonerativi dalla tassazione ordinaria, previsti dal D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 148, l’onere della prova della sussistenza dei ridetti presupposti ricade sul contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11048 del 09/05/2018; id. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 796 del 15/01/2018; id. Sez. 5, Sentenza n. 16032 del 29/07/2005).

5) Il quinto motivo (Falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, commi 3 e 8, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, commi 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), è inammissibile poichè, pur formalmente deducendo una falsa applicazione della normativa denunciata come lesa, tende in effetti a far compiere a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio acquisito agli atti. Infatti, la censura contesta l’erroneità della motivazione resa dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato le fonti di prova ritenute idonee a dimostrare che la ricorrente non rientra tra i soggetti aventi diritto all’agevolazione fiscale di cui all’art. 148 cit.. Richiamato il sopra evidenziato riparto dell’onere della prova in materia, va evidenziato che la CTR ha spiegato da quali elementi probatori ricavasse il convincimento che l’associazione ricorrente svolgeva attività non tutelata, dovendo in proposito rammentarsi che, ai fini dell’agevolazione, l’ente non può limitarsi a sostenere che persegua i fini previsti della normativa agevolativa, ma deve dimostrare, in concreto, che l’attività esercitata non abbia carattere commerciale. E, nella specie, la rilevata assenza nello statuto dell’ente di alcun divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, l’accertata sproporzione tra il totale del denaro accumulato sui conti correnti intestati alla ricorrente rispetto alle finalità dell’ente e l’assenza di dimostrazione delle attività di assistenza nei confronti dei propri associati sono tutti elementi che questa Corte ha ritenuto sintomatici dell’impossibilità di avvalersi del regime agevolativo dell’art. 148 Tuir (Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 26/09/2018).

6) Il sesto motivo (Violazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 e art. 148, comma 1, – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), è inammissibile per le medesime ragioni enunciate a proposito del quinto motivo. La censura tende a far compiere a questa Corte un nuovo esame delle prove, segnatamente in tema di qualificazione delle presunte “donazioni” ricevute dagli associati.

7) Il settimo motivo (Motivazione meramente apparente violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), è inammissibile, in quanto pretende di qualificare come “apparente” ciò che, in effetti, è una parte della motivazione perfettamente intellegibile come tale, tanto che la stessa censura sostiene l’irrilevanza dell’indicazione della tipologia di ente associativo nel modello EAS presentato nell’anno 2009 e nell’anno 2012, che logicamente presuppone che la CTR abbia esplicitato la motivazione sul punto.

8) L’ottavo motivo (violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 30, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), è inammissibile perchè pretende da questa Corte una valutazione circa la rilevanza di una prova (codice EAS in dichiarazione) che, evidentemente, è questione riservata al giudice di merito, cui esclusivamente spetta tale compito, peraltro ulteriormente pretendendo da questa Corte, in subordine, l’accertamento circa la correttezza o meno della citata indicazione, che è ulteriormente una questione di merito non deducibile in questa sede sotto il paramento della violazione o falsa applicazione di legge.

9) Il nono motivo (Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5), è inammissibile. Alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 10 aprile 2017, si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione, ai sensi del citato articolo, solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Nella specie, anche tenendo conto di quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c., si invoca pur sempre da questa Corte una rivisitazione del contenuto di una prova (le “interviste” ai pellegrini effettuate dalla Guardia di Finanza), su cui la CTR si è espressa (cfr. pag. 3 della sentenza); ciò che, alla luce dei citati principi, non è ammissibile.

10) Il decimo motivo (Omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

11) L’undicesimo motivo (In via gradata rispetto al motivo precedente – Motivazione omessa in relazione a specifico motivo – violazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 n. 4).

12) Il dodicesimo motivo (Ai fini Ires – violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3),

13) Il tredicesimo motivo (Omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

14) Il quattordicesimo motivo (In via gradata rispetto al motivo precedente – Omessa motivazione su specifica domanda riproposta in via condizionata – violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 n. 4) e.

15) Il quindicesimo motivo (Non imponibilità degli interessi attivi ai fini Irap – Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360, n. 3), sono inammissibili.

Come correttamente eccepisce l’Agenzia delle Entrate sul punto, essi vanno giudicati inammissibili in quanto nuovi. La questione della “doppia imposizione” sui proventi derivanti all’associazione dai depositi bancari e postali a essa intestati non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, che si limita a riferire dell’esistenza di conti correnti e della rilevante somma su di essi annotata. In ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) la ricorrente avrebbe dovuto, prima di entrare nel merito delle singole argomentazioni, indicare a questa Corte come, dove e quando la questione relativa sia stata proposta e coltivata nei giudizi di merito. L’omissione di tale adempimento fa ritenere nuova la questione e, per conseguenza, inammissibile la sua deduzione in tutti i motivi richiamati.

16) Il sedicesimo motivo (omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), e 17) il diciassettesimo motivo (violazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 4), sono inammissibili per carenza di interesse, giacchè trattano di una questione attinente alle sanzioni, su cui la CTR si è pronunciata a favore dell’associazione ricorrente, avendo provveduto a imporre all’amministrazione fiscale la loro rideterminazione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 158 del 2015.

18) Il diciottesimo motivo (Pronuncia ultrapetita – violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), è infondato, poichè la condanna alla rifusione delle spese di lite consegue all’applicazione di regole legali che determinano i criteri di soccombenza e non è in alcun modo quantitativamente determinata dalla relativa domanda di parte, traendo, invece, fonte da tariffe introdotte con specifici decreti ministeriali, ciò che legittima il giudice a un’autonoma liquidazione, rispetto alla quale la notula di parte costituisce una mera indicazione non vincolante.

d) La soccombenza regola le spese e la parte ricorrente va altresì condannata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo; dichiara infondati i motivi primo, quarto e diciottesimo e, per l’effetto, rigetta il ricorso; condanna l’Associazione Mamma Lucia Ente Morale a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della presente fase di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA