Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7956 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25394-2018 proposto da:

IMMOBILIARE GASMA SRL, in persona dell’A.U., domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato DANIELA CAPUZZI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING SPA, e per essa la DOBANK SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO, 9, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE CAMPAGNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANFRANCO ZURLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1000/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/5/2018 la Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame interposto dalla società Immobiliare G.A.S.M.A. s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Torino 9/1/2017, di – per quanto ancora d’interesse in questa sede – rigetto della domanda proposta (in via riconvenzionale) nei confronti della società Dobank s.p.a. – mandataria della società Unicredit Leasing s.p.a. – di pagamento di somma “in conseguenza della usurarietà” di stipulati contatti di leasing e di declaratoria di “nullità della pattuizione degli interessi di mora”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Immobiliare G.A.S.M.A. s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la società Dobank s.p.a. – mandataria della società Unicredit Leasing s.p.a. -.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 e il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 1284,1322,1346,1355,1372,1418 e 1419 c.c. della Direttiva 2014/104/UE, del D.Lgs. n. 3 del 2017, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, c.p.c., nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”, a “due distinti contratti di locazione finanziaria, rispettivamente n. (OMISSIS) in data (OMISSIS) del fascicolo di primo grado dell’odierno resistente e doc. (OMISSIS) allegato a presente ricorso) e n. (OMISSIS) in data (OMISSIS) ((OMISSIS) del fascicolo di primo grado dell’odierna resistente e doc. (OMISSIS) allegato al presente ricorso)”, alla “clausola risolutiva espressa contemplata nei predetti contratti”, alla “morosità attribuitale dalla concedente”, alla “relazione contabile di parte, con allegate tabelle (docc. 1 – 2 del fascicolo di primo grado dell’odierna ricorrente, qui dimesso sub lett. d e docc. (OMISSIS) allegati al presente atto)”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di citazione notificato il 27.03.2017 (nel fascicolo di parte appellante qui allegato sub lett. e, nonchè doc. (OMISSIS) allegato al presente atto)”, alle “istanze istruttorie” all'”istanza di CTU”, alle “clausole contrattuali”, alla CTP”, alle “tabelle allegate all’atto di citazione d’appello sub doc. 2 (nel fascicolo di parte dell’appellante, qui allegato sub all. e e nel fascicoletto per la cassazione sub docc. (OMISSIS) – (OMISSIS))”, alla “mancata ammissione di prove”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo (con particolare riferimento al 1 e al 3 motivo) come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie alla contraddittorietà, all’illogicità e all’incomprensibilità della motivazione (v. in particolare pagg. 14 e 22 del ricorso) ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge dunque evidente come nella specie la ricorrente invero inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Dobank s.p.a. – mandataria della società Unicredit Leasing s.p.a. -, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.400,00, di cui Euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Dobank s.p.a. – mandataria della società Unicredit Leasing s.p.a. -.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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