Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7955 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 10/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.S.E., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avvocato Egidio Lanari, con domicilio

eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Vallebona, n. 10;

al quale è subentrata, nel corso del giudizio di cassazione,

l’erede N.L., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale notarile, in sostituzione del defunto Avvocato Egidio

Lanari, dall’Avvocato Giovanni Bonaccio, con domicilio eletto nello

studio di quest’ultimo in Roma, piazzale Clodio, n. 56;

– ricorrente –

contro

A.P., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del controricorso, dagli Avvocati Rosario Scicchitano e

Fabrizio Marini, con domicilio eletto nel loro studio in Roma, via

Gaetano Donizetti, n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5205/11 in data

6 dicembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con sentenza in data 10 dicembre 2002, ha respinto, in quanto non sufficientemente provata, la domanda avanzata da A.P. nei confronti dell’Avv. D.S.E. con la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno subito a causa della negligente condotta del professionista che, incaricato di espletare una pratica per risarcimento danni (in esito ad un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) e attribuito a colpa di un automobilista rimasto non identificato), aveva lasciato prescrivere il relativo diritto prima di agire in giudizio;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 dicembre 2011, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato sussistente la responsabilità professionale dell’Avv. D.S. nei confronti del cliente e, per l’effetto, ha condannato il professionista al pagamento, nei confronti dell’ A., della somma di Euro 126.501,73, oltre accessori;

che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la prova sia del difetto di diligenza professionale nell’esecuzione del mandato conferito dall’ A. all’Avv. D.S., sia del probabile esito favorevole del giudizio che il cliente aveva inteso promuovere, officiando il professionista, nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’Avv. D.S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 gennaio 2013, sulla base di due motivi;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che con atto depositato il 22 febbraio 2017 si è costituita N.L., erede dell’Avv. D.S.E., nel frattempo deceduto, rilasciando procura all’Avv. Giovanni Bonaccio.

Considerato che con istanza depositata in data 28 febbraio 2007 l’Avv. Giovanni Bonaccio, difensore di N.L., erede del ricorrente per cassazione, ha chiesto un differimento dell’adunanza camerale, rappresentando di non essere ancora in possesso, benchè tempestivamente richiesto, del carteggio della causa, che si trova presso lo studio del defunto Avv. L.E., legale del D.S.;

che il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, posto che all’Avv. Giovanni Bonaccio la procura speciale è stata conferita sin dal 30 settembre 2016, sicchè mentre da un lato non consta che il carteggio della causa in possesso del precedente difensore, Avv. Egidio Lanari, sia stato formalmente richiesto – il nuovo difensore era in condizione, attraverso l’esame del fascicolo di parte depositato in cancelleria unitamente al ricorso per cassazione, di avere una completa rappresentazione dell’intera materia del contendere ai fini della presentazione di una memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale;

che, passando allo scrutinio del ricorso, con il primo motivo il ricorrente lamenta errata motivazione circa la mancata prova dei fatti posti a fondamento del diritto, vantato dall’ A. nei confronti del Fondo di garanzia, e mancato esame della responsabilità del cliente, il quale, nonostante le visite effettuate presso lo studio dell’Avv. D.S., stando ai testimoni dell’ A., che lo avrebbero accompagnato senza entrare ovvero rimanendo in strada, non ha mai consegnato i documenti domandati dal Fondo di garanzia;

che il secondo mezzo denuncia errata valutazione dei danni presunti ed errata motivazione, in quanto la Corte d’appello, ritenendo che i danni, riportati ed indicati dal c.t.u., oltre che dal consulente di parte, diano la dimostrazione della serietà dell’incidente, avrebbe stabilito che l’Avv. D.S. è stato negligente e colpevole, perchè l’azione dell’ A. aveva ottime probabilità di essere accolta;

che i due motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati;

che la Corte d’appello ha ampiamente argomentato il proprio convincimento, con motivazione logica ed immune da vizi giuridici, rilevando – alla luce delle univoche risultanze probatorie – che: (a) l’ A. si rivolse all’Avv. D.S. per proporre azione giudiziaria verso il Fondo di garanzia, come risulta anche dalla missiva inviata dallo stesso Avv. D.S. in data 8 novembre 1988 al Fondo di garanzia – gestione INA, in cui si fa riferimento al sinistro del (OMISSIS) avvenuto a (OMISSIS) e si avanza richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’ A.; (b) sussisteva l’incarico professionale al legale con lo scopo di iniziare un giudizio per risarcimento dei danni in base a quanto già emergeva dalla cartella clinica emessa dal Presidio ospedaliero di cura (OMISSIS), che attestava le fratture subite dal ricoverato in esito ad un sinistro stradale; (c) ove l’incarico de quo fosse stato correttamente e diligentemente coltivato dal legale (ribadendo la richiesta di risarcimento ed interrompendo il termine di prescrizione), l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno sarebbe stato possibile, perchè risulta verosimile che il danno lamentato potesse essere ascritto al fatto di un’auto non identificata e, quindi, a responsabilità da attribuire al Fondo; (d) che i danni sono sicuramente esistenti e di una certa entità, come si ricava dalle perizia di parte e dalla consulenza tecnica espletata in primo grado;

che nel ragionamento del giudice del merito non è rinvenibile traccia evidente dell’omesso, insufficiente o contraddittorio esame di punti decisivi della controversia;

che le censure prospettate si risolvono – al di là della formale prospettazione – nella richiesta di un rinnovato esame del merito della vicenda: il che fuoriesce dai compiti del giudice di legittimità, al quale compete esclusivamente la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello, cui spetta il compito non solo di individuare le fonti del proprio convincimento, ma anche di valutare le prove;

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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