Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7954 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 10/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Alberto Baiocco, con

domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Antonio Fegatilli in

Roma, via G.A. Guattani, n. 14/A;

– ricorrente –

contro

T.I., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dall’Avvocato Vincenzo Colaiacovo, con

domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Piero Foscari, n. 40;

– controricorrente –

e contro

C.G.C., C.E. e G.K.,

quest’ultima nella qualità di erede di C.C.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Dante Angiolelli, con domicilio eletto

nello studio dell’Avvocato Dario Buzzelli in Roma, via Pasubio, n.

15;

– controricorrenti e ricorrenti in via incidentale –

e nei confronti di:

OPERGROSS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 956/12 in

data 16 agosto 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 342 del 2003, accoglieva parzialmente, ridimensionandola nel quantum, la domanda proposta dall’ing. F.F. nei confronti della società Opergross s.r.l. e degli eredi dell’altro originario convenuto C.P., ossia di T.I., C.G.C., C.E. e C.C., condannandoli solidalmente a corrispondere all’attore la somma complessiva di Euro 63.559,39, con gli interessi dalla domanda al saldo, in corrispettivo di prestazioni professionali (progettazione di massima, già retribuita, elaborati progettuali finalizzati al conseguimento della concessione edilizia, preventivo particolareggiato, rilievi plano-altimetrici ed altro);

che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 agosto 2012, in parziale riforma della pronuncia appellata, ha accolto gli appelli proposti da C.C., C.E., C.G.C. e T.I. e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta contro di loro da F.F., regolando le spese del giudizio;

che la Corte territoriale ha rilevato che manca la prova del conferimento, da parte del dante causa degli appellanti, C.P., di un incarico professionale avente ad oggetto tutte le attività rivendicate dall’ing. F.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 febbraio 2013, sulla base di un motivo;

che hanno resistito, con separati controricorsi, la T., da un parte, e i C. e G.K. (quest’ultima erede di C.C.), dall’altra;

che i C. e la G. hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un mezzo;

che il ricorrente F. ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che con l’unico mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazione dell’art. 111 Cost.;

che, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, pur avendo correttamente ritenuto che l’interrogatorio libero del convenuto non era idoneo a confortare la tesi dell’attore, avrebbe errato nel non valutare la deposizione della teste M., la quale ha riferito che il C., di cui la teste era consulente finanziaria, aveva richiesto, prima della costituzione della società Opergross, nel cui interesse si sarebbe dovuta evadere, la complessiva opera professionale in questione;

che il motivo è infondato;

che la Corte d’appello ha ampiamente argomentato il proprio convincimento, con motivazione logica ed immune da vizi giuridici, rilevando – alla luce delle dichiarazioni rese dal C. in sede di interrogatorio libero e della deposizione della teste M. – che le attività successive alla redazione del progetto di massima sono state affidate all’ing. F. dal C. nella sua qualità di legale rappresentante della società Opergross;

che nel ragionamento del giudice del merito non è rinvenibile traccia evidente dell’omesso esame di punti decisivi della controversia;

che la censura prospettata si risolve nella richiesta di effettuare un riesame delle risultanze probatorie: il che fuoriesce dai compiti del giudice di legittimità, al quale compete esclusivamente la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta il compito non solo di individuare le fonti del proprio convincimento, ma anche di valutare le prove;

che con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato i C. e la G. deducono violazione dell’art. 752 c.c. in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi;

che l’esame del motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso principale;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente in via principale al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti T., da una parte, e C. ed altri, dall’altra, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge;

dichiara – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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