Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7954 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 22/03/2021), n.7954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16735/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Alberto Corti, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/26/2011 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 19 maggio 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’impugnazione proposta da R.G. avverso l’avviso n. (OMISSIS), relativo ad accertamento di maggior reddito a fini Irpef e Irap per l’anno di imposta 2002.

2. La CTR ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, l’originario ricorso del contribuente era ammissibile, nonostante l’erronea indicazione dell’autorità giurisdizionale adita. Nel merito, la CTR ha ritenuto che la ricostruzione induttiva del maggior reddito non fosse assistita da alcuna presunzione legale, atteso che “i maggiori ricavi determinati sulla base dei parametri hanno il valore di presunzione relativa con valenza meramente presuntiva ove non correlati alle necessarie prove che l’ufficio non ha fornito”.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi; R.G. ha resistito con controricorso.

4. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Dott. Cardino Alberto, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. a) e comma 4”, deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sanata la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per mancata indicazione dell’autorità adita.

b. Secondo motivo: “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”, deducendo la nullità della sentenza in quanto redatta a mano con grafia illeggibile e, quindi, equiparabile a sentenza priva di motivazione.

c. Terzo motivo: “Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), e degli artt. 2697 e 2728 e ss. c.c., anche nel relativo combinato disposto”, deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata poichè, anzichè indagare preliminarmente l’assolvimento dell’onere della prova ricadente sull’Ufficio, ha ritenuto che presunzioni semplici, in uno con considerazioni generiche ed errate, fossero insufficienti a far ritenere provato l’assunto dell’accertatore.

2. R.G. argomenta nel controricorso l’inammissibilità dell’impugnazione avversa, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. Il primo motivo è infondato. L’avvenuta costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado ha sanato la nullità dell’atto introduttivo mancante dell’indicazione della Commissione tributaria provinciale adita, stante il raggiungimento della vocatio in ius, che è lo scopo della relativa notificazione (Cass. n. 5932 del 1978; id. n. 590 del 1999).

5. Il secondo motivo è infondato. La sentenza è nulla solo se assolutamente indecifrabile e non se meramente di difficile lettura (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5869 del 12/03/2018). Nel caso di specie, la ricorrente non solo si difende compiutamente rispetto al contenuto della sentenza impugnata, ma ne trascrive nel ricorso ampio stralcio, il che induce a ritenere che sia stata in grado di esercitare sul punto il proprio diritto di difesa.

6. Il terzo motivo è fondato. La CTR, dopo una lunga premessa ricostruttiva del fatto processuale, affida la decisione alle sole seguenti parole: “la ricostruzione induttiva fatta dall’ufficio non è assistita da presunzione legale, atteso che i maggiori ricavi determinati sulla base dei parametri hanno il valore di presunzione relativa con valenza meramente presuntiva ove non correlati alle necessarie prove che l’ufficio non ha fornito”. Tale motivazione applica falsamente la normativa denunciata come lesa nel motivo in esame, avendo questa Corte più volte affermato (Sez. 5, n. 14981 del 2020; Sez. 5, n. 11633 del 2013; Sez. U. n. 26635 del 2009) che, nell’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri, assume rilievo centrale l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente; l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, e il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito. Con siffatte premesse, è evidente che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato tali principi ermeneutici, avendo affermato che la pretesa fiscale era illegittima in quanto affidata a una presunzione relativa, non assistita dalle necessarie prove che l’Ufficio non avrebbe fornito. Un’affermazione che omette, tuttavia, di verificare, previamente, la natura e l’esito del contraddittorio amministrativo, al fine di ripartire, in conseguenza di tale preliminare necessario accertamento, l’onere della prova secondo i richiamati principi e trarne poi le dovute conseguenze in relazione alla valutazione delle prove fornite.

7. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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