Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7954 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17638/2018 proposto da:

E.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ENRICO VISCIANO;

– ricorrente –

contro

M.G., METAL LINEA SAS, in persona del socie

accomandatario pro tempore, M.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE CARSO, 43, presso lo studio dell’avvocato

ADRIANO IZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO CAMA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1784/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/4/2018 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla sig. E.M. in relazione alla pronunzia Trib. Monza n. 851 del 2016, di rigetto della querela di falso della scrittura privata “con cui aveva espressamente rinunciato alla corresponsione della propria parte di risarcimento” del 7/7/2008, stipulato con la società Duomo Assicurazioni e recante transazione e quietanza “per l’accettazione dell’importo complessivo di Euro 680.000,00 (da suddividere in quattro quote uguali da Euro 170.000 per ciascuno dei beneficiari), a tacitazione di ogni ulteriore pretesa” in ordine al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del sig. M.F. all’esito di sinistro stradale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resistono con controricorso i sigg. M.G. ed E., nonchè la società Metallinea s.a.s..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “art. 356 c.p.c. e condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione del 25.10.12″, alla “dichiarazione sottoscritta dalla Sig.ra E. recante la data del 7.07,08 e prodotta nel fascicolo di controparte quale doc. n. 4 (cfr. fascicolo convenuti giudizio di prime cure)”, alla “disposta perizia calligrafica”, alla “quietanza con l’assicurazione erogante”, al “documento identificato come “rinuncia””, alla “sentenza del Tribunale di Monza… impugnata… per differenti motivi”, all'”atto di appello”, alle “uniche prove allegate ed allegabili dalle parti”, alle “dichiarazioni testimoniali raccolte”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dai giudici di merito adottata rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie alla contraddittorietà della motivazione (v. pag. 19 del ricorso) ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può infine sottacersi che al 3 motivo non risultano invero dalla ricorrente sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi la medesima limitata a muovere apodittiche doglianze, sicchè il motivo è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., 27/11/2018, n. 30594; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 31/8/2015, n. 17330; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Emerge dunque evidente come nella specie la ricorrente invero inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

Va altresì disposta, ricorrendone i presupposti, la condanna -irrogabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza quale sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile (cfr. Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22405, nonchè, da ultimo, Cass., 2/4/2019, n. 9064 e Cass., 28/8/2019, n. 21759)- della ricorrente al pagamento della somma equitativamente liquidata in dispositivo ex art. 96 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, nonchè al pagamento della somma di Euro 5.000,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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