Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7954 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 07/04/2011), n.7954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 628/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/04/2006 R.G.N. 2073/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 164/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Vercelli, in accoglimento della domanda proposta da T.A. nei confronti della s.p.a. Poste italiane, dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-97, per il periodo 1-12-1999/29-2-2000, con la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 1-12-1999 e con la condanna della societa’ al pagamento di tutte le retribuzioni decorrenti dal 20-3-2003.

La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata l’’8-4-2006, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con due motivi.

Il T. non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.

La societa’, infine, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente in sostanza lamenta che la Corte di merito ha disatteso senza motivazione la difesa incentrata sulla risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro controverso, difesa che assumeva in appello un significato ancor piu’ pregnante alla luce del comportamento tenuto dall’odierno resistente successivamente alle statuizioni del giudice di primo grado, considerato che lo stesso e’ stato licenziato per non essersi ripresentato in servizio a fronte della convocazione inoltrata da Poste” (licenziamento, mai impugnato, irrogato con lettera 29-10-2004 per assenza ingiustificata”, indicativo del manifestato disinteresse del lavoratore alla riattivazione del rapporto di lavoro con la societa’).

Inoltre la ricorrente lamenta che, in sostanza, contraddittoriamente la Corte territoriale ha confermato la riammissione in servizio del T., ormai licenziato per assenza ingiustificata.

Il motivo e’ fondato.

Come piu’ volte e’ stato affermato da questa Corte, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’” se non sussistono errori di diritto o vizi di motivazione (cfr. Cass. 10/11/2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621).

Orbene con l’atto d’appello (vedi paragrafo D) riportato in ricorso) la societa’ aveva ribadito l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, evidenziando tra l’altro che “il disinteresse dell’appellato al ripristino del rapporto di lavoro” risultava “inoppugnabilmente dimostrato dalla sua indisponibilita’ a riprendere servizio e dal successivo licenziamento intimatogli dalla societa’”, non impugnato.

La Corte d’Appello, sul punto, in sostanza ha disatteso l’eccezione riproposta dalla societa’ senza alcuna motivazione, in ordine a tale punto decisivo della controversia.

Tanto basta per accogliere il primo motivo, risultando assorbito il secondo (successivo anche in ordine logico).

La impugnata sentenza va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto. con rinvio alla stessa Corte di Appello di Torino in diversa composizione, la quale provvedera’ al riesame e statuira’ anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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