Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7953 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 10/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.V., rappresentato e difeso, in forza di procura a

margine del ricorso, dagli Avvocati Nicola Mazzia e Massimo Boggia,

con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, viale

delle Milizie, n. 38;

– ricorrente –

contro

Z.L.; V.G., erede di D.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, n. 304/11 in data 31 ottobre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 marzo 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2001, F.V. proponeva opposizione tardiva avverso il Decreto Ingiuntivo n. 652 del 2000, emesso, su ricorso proposto dal geom. Z.L., in data 12 luglio 2000 dal Presidente del Tribunale di Taranto nei suoi confronti, con cui gli veniva intimato il pagamento dell’importo complessivo di Lire 9.295.330 oltre interessi legali e spese e competenze della procedura, a titolo di compenso per prestazioni professionali consistite nella redazione di un progetto per la realizzazione di 22 box su un terreno di sua proprietà, sito in (OMISSIS);

che con detto atto di citazione, notificato sia a Z.L. che al rag. D.P.A., l’attore deduceva l’irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo nonchè il caso fortuito e la forza maggiore che gli avevano impedito di avere tempestiva conoscenza di detto decreto ingiuntivo, circostanze che lo legittimavano a proporre opposizione tardiva e, nel contempo, contestava nel merito la pretesa creditoria, chiedendo accertarsi che nulla era da lui dovuto allo Z. per le causali di cui al ricorso, mentre in via subordinata chiedeva che venisse riconosciuto come unico responsabile dell’affidamento dell’incarico di progettazione, e quindi unico soggetto obbligato al pagamento, il D.P.;

che il D.P. rimaneva contumace, mentre si costituiva lo Z., concludendo per l’inammissibilità e il rigetto della proposta opposizione;

che il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 17 marzo 2005, dichiarava inammissibile l’opposizione e la chiamata in causa del terzo;

che la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 31 ottobre 2011, ha accolto l’appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato l’opposizione proposta dal F., rigettando ogni ulteriore domanda e condannando l’appellante a rifondere all’appellato Z. le spese del grado;

che – riscontrata la sussistenza dei presupposti dell’opposizione tardiva, in ragione della nullità del decreto ingiuntivo, e rilevato che l’opponente avrebbe dovuto chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo – la Corte d’appello ha giudicato l’opposizione nel merito infondata, essendovi in atti la prova scritta del conferimento dell’incarico di progettazione e dell’adempimento dell’incarico nell’interesse e con il consenso del F.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 dicembre 2012, sulla base di tre motivi;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c.) il ricorrente censura che la Corte d’appello non abbia ritenuto ammissibile la chiamata in causa del D.P., e sostiene che all’opponente deve essere riconosciuto il diritto di chiamare in giudizio il terzo senza la necessità di chiedere alcuna autorizzazione;

che il motivo è infondato, perchè la Corte d’appello si è correttamente attenuta al principio secondo cui l’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (Cass., Sez. 1, 29 ottobre 2015, n. 22113);

che con il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente rileva che il mandato conferito al D.P. era comprensivo di tutti gli accertamenti necessari per la realizzazione di box auto sul suolo di proprietà F. e che tra gli accertamenti da compiere vi erano proprio quelli relativi alla verifica della sussistenza dell’accesso carrabile al suolo, sicchè la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio logico di ritenere che la progettazione potesse precedere l’acquisizione del diritto di passaggio, mentre, invece, la stessa doveva necessariamente far seguito a tale acquisizione: il progetto che il geom. Z. asserisce di avere redatto per conto del F., contrariamente a quanto asserito dalla Corte di merito, non sarebbe concretamente realizzabile, non essendo previsto come sarebbe potuto avvenire l’accesso carrabile ai box;

che il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c.) lamenta che la Corte di merito abbia violato le regole di ermeneutica negoziale, interpretando il mandato nel senso che la progettazione potesse essere eseguita dal terzo incaricato dal rag. D.P. lasciando a carico del F. l’onere di attivarsi successivamente per ottenere la necessaria autorizzazione al passaggio carrabile da parte del condominio;

che il secondo ed il terzo motivo – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati;

che la Corte d’appello ha ampiamente argomentato il proprio convincimento, immune da vizi logici e da mende giuridiche: (a) affermando che vi è prova scritta dell’incarico, conferito dal F. proprietario del suolo ricadente nel foglio di mappa (OMISSIS) p.lle (OMISSIS) – il (OMISSIS), incarico con cui il rag. D.P. è stato autorizzato a “voler procedere agli accertamenti ed eventuale progettazione e nominare un tecnico di sua fiducia per la realizzazione di box su particelle sopra menzionate”; (b) rilevando essere noto al F. – quanto meno dal (OMISSIS) a seguito dell’assemblea dei condomini dello stabile di (OMISSIS), tenutasi il (OMISSIS) – che per la realizzazione del suo intento era necessaria la preventiva autorizzazione del condominio; (c) sottolineando che – essendo stata ritenuta necessaria in sede assembleare l’acquisizione di “materiale” su cui discutere e valutare in concreto la natura e la portata dell’autorizzazione richiesta – si è dovuti passare ad una più specifica attività tecnica (materiale), quale quella eventuale di progettazione, demandata per l’appunto, in qualità di tecnico, al geom. Z.; (d) affermando che dalla deposizione del teste C.G. risulta provato che nell’anno 1998 il geom. Z. si recò sui luoghi in oggetto, almeno in una occasione, alla presenza del F., il quale collaborò nell’attività di misurazione, consentendo altresì l’accesso al suolo attraverso un locale di sua proprietà con affaccio sul terreno ed adoperandosi per consentire il corretto svolgimento delle operazioni; (e) sottolineando che tale ultima circostanza smentisce che l’incarico sarebbe stato autonomamente conferito dal rag. D.P., eccedendo i limiti del mandato, mentre dimostra che l’opponente ne ha ratificato l’operato, anche per fatti concludenti; (f) affermando che il progetto, redatto dal geom. Z. nell’adempimento dell’incarico nell’interesse e con il consenso del F., reca la data del 31 ottobre 1998;

che, nel contestare la ricostruzione data dal giudice del merito, il ricorrente, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, tende, in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito;

che sotto questo profilo il ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360 c.pc.., nn. 3 e 5, invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatti riservati in via esclusiva al giudice del merito;

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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