Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7953 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 22/03/2021), n.7953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2471-2018 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

51, presso lo studio dell’avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINCENZO GIFOLI, FRANCESCO TATA;

– ricorrente –

contro

COMUNE ALBANELLA, SOGET SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5549/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.P. ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza n. 5549/2017, depositata il 5 giugno 2016, con la quale la CTR della Campania respingeva il gravame, in quanto in tema di Ici l’obbligo di versamento dell’imposta è correlato ai dati catastali, senza la necessità di procedere alla misurazione dell’unità in contraddittorio con il contribuente.

Il Comune di Albanella è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere i giudici regionali – aditi per decidere una controversia in materia di Tarsu relativa all’impugnazione di avvisi di accertamento per le annualità di imposta 2008-2011 – respinto il gravame sulla base della normativa ICI, prescindendo dai motivi di appello consistiti nella erronea rilevazione delle superficie dell’immobile sito in (OMISSIS), disposta in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, in quanto l’immobile era stato locato dal ricorrente unitamente ad altri professionisti (come da contratto di locazione registrato prodotto nel giudizio), ciascuno dei quali aveva presentato denuncia Tarsu per la propria quota (corrispondente alla superficie catastale occupata); mentre gli avvisi al predetto indirizzati concernevano l’intera superficie del secondo piano.

3. Con la seconda censura si denuncia l’omessa valutazione del contratto di locazione e delle denunce Tarsu del 2002 dei conduttori con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR della Campania – sez. distaccata di Salerno – trascurato di esaminare la documentazione indicata in rubrica, la quale dimostrava le allegazioni difensive proposte con l’appello, con cui si denunciava l’erronea rilevazione delle superficie, senza riscontro catastale e senza considerare le che ciascuno dei professionisti aveva provveduto a versare la quota di spettanza della Tarsu.

4. La prima censura è fondata, assorbita la seconda.

La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (Cass. n. 22753/2019; n. 906/ 2018; Cass. n. 6945/2007). Come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 11039 del 2006), il principio del tantum devolutum quantum appellatum (art. 342 c.p.c.) impone che il giudice non possa pronunciare ultra petita, operando i limiti della devoluzione, che risultano fissati dagli specifici motivi che l’appellante ha l’onere di proporre con l’atto d’appello (ai sensi dell’art. 342 c.p.c.).

Detto principio non osta, tuttavia, a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) oppure di emettere una qualsiasi pronuncia che non si fondi sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo, anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte, ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio (Cass. n. 906/2018; n. 11289 del 10/05/2018; n. 26733 del 23/10/ 2018).

Nella vicenda in esame si discute della circostanza che l’immobile risulta locato a più professionisti, ciascuno dei quali ha presentato denuncia Tarsu con riferimento alla superficie occupata, di guisa che l’avviso notificato al ricorrente per l’intera superficie catastale doveva considerarsi erroneo, avendo l’avviso ad oggetto imposte già versate pro quota dagli altri co-conduttori. Il contribuente, inoltre, deduce di aver prodotto nel corso del giudizio di primo grado sia il contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate sia le dichiarazioni Tarsu degli altri conduttori.

La pronuncia, tuttavia, non affronta in alcun modo tali questioni, facendo riferimento a una vicenda estranea al giudizio e relativa all’imposizione Imu correlata alla superficie catastale, mai contestata dal contribuente.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa va rinviata alla CTR della Campania, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione:

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della corte di cassazione, tenuta da remoto, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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