Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7953 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 20/04/2020), n.7953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19339/2018 proposto da:

P.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO MARCHETTI;

– ricorrente –

contro

PE.RO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAOLUCCI DE’ CALCOLI 6, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

CUTONILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA BRIZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 4 novembre 2004 Pe.Ro. evocava in giudizio la Regione Marche, il Collegio Regionale Maestri di Sci della Regione Marche e P.M. davanti alla Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 343.000 subiti in occasione di un incidente sciistico contestando al P. di non avere tenuto una velocità moderata, di non avere rispettato la precedenza dello sciatore a valle, qual era l’attore e al Collegio Regionale l’omessa adozione di un servizio di vigilanza in pista idonea a garantire il corretto svolgimento del corso di formazione, sin dalle fasi preliminari;

si costituiva P.M. contestando di avere colposamente investito l’attore. La Regione Marche erroneamente evocata in giudizio si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Il Collegio Regionale dei maestri contestava la pretesa e chiamava in garanzia Aviva Italia S.p.A., per la responsabilità civile. La causa era istruita con la prova testimoniale e consulenza tecnica e il giudice istruttore, in considerazione delle dichiarazioni dei testi ritenute palesemente contrastanti, trasmetteva gli atti al PM in sede;

il Tribunale di Macerata, con sentenza del 15 novembre 2014, rilevava che dalle risultanze processuali era emerso che l’attore, a causa della neve fresca e poco compatta, era caduto in pista ed era stato travolto dal P. che lo seguiva a distanza eccessivamente prossima. Liquidava il danno nella misura di Euro 64.000 e rigettava la domanda nei confronti del Collegio regionale maestri di sci perchè, al momento del sinistro, il corso di formazione per maestro di sci non era ancora iniziato;

avverso tale decisione proponeva appello P.M. lamentando l’errata ricostruzione del sinistro, delle prove e la carenza di attività istruttoria. Si costituiva Pe.Ro. chiedendo la pronunzia d’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis o ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e nel merito deducendo l’infondatezza;

la Corte d’Appello di Ancona con sentenza del 13 marzo 2018 rigettava l’impugnazione;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.M. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Pe.Ro..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale dalle prove espletate sarebbe emersa una dinamica differente. Il teste Pa. ha dichiarato che l’infortunato era caduto da solo, senza alcun contatto fisico con il presunto investitore. Inoltre, l’attore pur essendo a conoscenza di chi fosse stato l’investitore, in occasione dell’intervento della Polizia, aveva omesso di indicarne il nominativo e ciò inficerebbe i presupposti degli artt. 2043 e 2697 c.c.. Nello stesso modo il teste S. avrebbe riferito di non ricordare se l’attore era caduto e poi era stato investito o era caduto a causa dell’investimento. Tali versioni contraddittorie non riguarderebbero, invece, la posizione tenuta dall’odierno ricorrente. La teste F. ha dichiarato di avere appreso da una terza persona, Pe.Pa., cugino dell’infortunato, che l’investitore era rovinato addosso a Pe.Ro.. Si tratterebbe di una dichiarazione de relato ex latere actoris in quanto confermativa della versione dei fatti fornita dall’attore. Nello stesso modo le deposizioni di p.w. e S.M. sarebbero contrarie alle risultanze documentali, con riferimento alle distanze esistenti sulla pista tra testimoni e parti e riguardo all’orario dell’incidente;

con il terzo motivo si deduce la violazione agli artt. 2043 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e la inversione dell’onere della prova operata dal giudice in contrasto con le risultanze documentali e testimoniali, in violazione l’art. 115 c.p.c.. In particolare, il giudice di appello avrebbe attribuito al convenuto l’onere di provare l’assenza di responsabilità operando una ricostruzione in contrasto con le risultanze istruttorie. Difetterebbe, in sostanza, la prova che il ricorrente aveva tenuto una condotta antigiuridica in violazione dell’obbligo generale del neminem laedere;

il primo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. I motivi sono inammissibili poichè si traducono in una rilettura delle risultanze istruttorie censurando la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla ricostruzione della dinamica. Si tratta di profili che non sono sindacabili in questa sede, sia per ciò che riguarda la interpretazione e valutazione delle prove, sia per quanto attiene alla attendibilità dei testimoni. Parte ricorrente solo apparentemente deduce una violazione di legge mentre, in realtà, prospetta una erronea ricognizione della fattispecie concreta suggerendo una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito e omettendo di specificare i criteri ermeneutici che sarebbero stati violati nella applicazione delle norme richiamate;

con il secondo motivo si deduce l’omessa considerazione di fatti storici rappresentati dai documenti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte d’Appello avrebbe mancato di valutare il contenuto delle richieste risarcitorie dalle quali emergerebbe un riconoscimento da parte dell’infortunato di essere caduto da solo. Nello stesso modo non avrebbe considerato che l’unico testimone certamente presente era Pa. e, pertanto, le dichiarazioni rese dal questo avrebbero dovuto essere ritenute credibili;

con il quarto motivo si deduce la violazione agli artt. 2043 e 2697 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale travisato prove decisive poste a fondamento della sentenza di condanna. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale le risultanze processuali, ed in particolare le dichiarazioni dei testi, non conforterebbero la ricostruzione operata in appello;

anche il secondo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. I motivi sono inammissibili, poichè l’omessa considerazione di elementi istruttori esula dai confini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che riguarda soltanto la mancata considerazione di un fatto storico. A prescindere da ciò, le censure sono inammissibili perchè, a fronte di una doppia conforme relativa agli elementi fattuali, non è consentito, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, formulare rilievi in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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