Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7953 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 07/04/2011), n.7953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C., D.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO,

che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/04/2006 R.G.N. 595/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato RUSSILLO GERARDO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega PILEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8-7-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigettava le domande proposte, tra gli altri, da D. C. e D.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dirette ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro, conclusi con la societa’ rispettivamente per i periodi 10-5-2002/30-6-2002 e 1-7-2002 – 30/9/2002, con le pronunce consequenziali.

I lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento delle domande.

La societa’ si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 12-4-2006, con riferimento ai citati odierni ricorrenti confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza D.C. e D. L. hanno proposto ricorso con quattro motivi.

La societa’ ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciano “nullita’ della sentenza per violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23” e formulano il seguente quesito: “accerti la Corte se vi e’ stata violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge”.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “nullita’ della sentenza per falsa applicazione dell’art. 25 ccnl dell’11-1-2001” e formulano il seguente quesito: “accerti la Corte se vi e’ stata falsa applicazione dell’art. 25 ccnl dell’11-1-2001 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “nullita’ della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 formulano il seguente quesito: “accerti la Corte se vi e’ stata violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge”.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “nullita’ della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 (erronea e contraddittoria valutazione delle prove documentali di controparte)” e formulano il seguente “quesito”: “accerti la Corte se sotto il profilo della correttezza giuridica ed il profilo logico-formale l’esame e la valutazione delle prove documentali di controparte fatta dal giudice di merito, in relazione alla quale ne consegue una contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la legittimita’ dell’apposizione del termine ai contratti stipulati inter partes, sia inidonea o meno a giustificare la decisione dallo stesso assunta”.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c, ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili per mancanza dei requisiti imposti dalla detta norma processuale.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalita’ di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimita’ a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalita’ espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), e’ richiesta una illustrazione che pur libera da rigidita’ formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339). Peraltro “e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneita’ a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico – giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Pertanto e’ inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale “sia formulato in modo implicito, si’ da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice” o sia formulato in modo del tutto generico (cfr.. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360, Cass. S.U.5-2-2008 n. 2658). In particolare parimenti e’ inammissibile il motivo “contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla Suprema Corte puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (v. Cass. 17-7-2008 n. 19769).

Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione” e “la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’” (v. Cass. S.U. 1/10/2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309).

Orbene nella fattispecie, con riferimento ai primi tre motivi, i rispettivi quesiti si limitano a chiedere genericamente a questa Corte di accertare se vi sia stata la “violazione” (o la “falsa applicazione”) denunciata, senza minimamente esporre una sintesi logico-giuridica delle questioni specifiche sollevate con i motivi stessi e senza neppure indicare gli elementi essenziali idonei ad individuare gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito.

In relazione, poi, al quarto motivo, il momento di sintesi risulta assolutamente generico e tautologico, in quanto i ricorrenti in sostanza si limitano a chiedere a questa Corte di accertare se vi sia stata “una contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la legittimita’ dell’apposizione del termine ai contratti stipulati inter partes” e se al riguardo l’esame e la valutazione delle prove…sia inidonea o meno a giustificare la decisione”.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore della societa’ controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente le spese liquidate in Euro 12,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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