Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7952 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNITA’ MONTANA CENTRO PENTRIA DI (OMISSIS) (P.I. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso l’avvocato PALMIERO

CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato COLALILLO VINCENZO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in proprio

e nella qualita’ di capogruppo dell’ATI con l’Impresa S.

L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 13, presso

l’avvocato GIUFFRE’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 15/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato STEFANO SCARANO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1999, la Spinosa costruzioni generali s.p.a., agendo anche quale mandataria dell’associazione temporanea d’imprese costituita con l’impresa S.L. (nel seguito: impresa) cito’ in giudizio, davanti al Tribunale di Isernia, la Comunita’ Montana del “Centro Pentria” di (OMISSIS), e chiese l’accertamento dell’intervenuta risoluzione, alla data del (OMISSIS), del contratto d’appalto stipulato tra le parti in data (OMISSIS), a causa dell’inutile decorso del termine ad adempiere, assegnato alla Comunita’ con diffida del 15 gennaio 1998, e la condanna della convenuta inadempiente al risarcimento dei danni subiti dall’attrice per l’illecito contrattuale, nonche’ degli altri danni subiti in corso d’opera in relazione alle sette riserve iscritte sul registro di contabilita’. La convenuta resistette alle domande, e chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attrice, in proprio e quale capogruppo dell’ATI tra la stessa e l’impresa S.L. al risarcimento dei danni per il ritardo nell’esecuzione dei lavori di completamento del circuito turistico del (OMISSIS). Il tribunale, assunta una consulenza tecnica d’ufficio, accogliendo la domanda attrice, dichiaro’ la risoluzione del contratto con decorrenza dal (OMISSIS) per inadempimento della committente, e condanno’ questa al risarcimento dei danni per il rimborso delle spese gia’ affrontate per i lavori rimasti incompiuti, per il rimborso del mancato utile, e per il pagamento del secondo acconto revisionale, con gli accessori. Il tribunale nego’ il risarcimento dei danni per le riserve, tenuto conto del disordine del registro di contabilita’, e dei danni per rimanenza merci, e respinse le domande riconvenzionali della comunita’.

Contro questa sentenza proposero appello sia la societa’ e sia la comunita’. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza in data 15 febbraio 2006, respinse il motivo d’appello incidentale della comunita’, basato su una clausola arbitrale, perche’ la relativa eccezione era stata sollevata in primo grado solo con la comparsa conclusionale, e perche’ in ogni caso l’obbligatorieta’ della devoluzione delle controversie in arbitrato, stabilita dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47 nel testo introdotto dalla L. n. 741 del 1981, era venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996; accerto’ il diritto dell’impresa al risarcimento dei danni relativi alle riserve formulate nel registro di contabilita’, e alle rimanenze di materiale, e condanno’ la comunita’ al pagamento dei relativi importi, con gli accessori. La corte, nel confermare il giudizio di grave inadempimento dell’appaltante, preciso’ che le lacune progettuali accertate con consulenza in primo grado erano riconducibili alla diretta responsabilita’ della stazione appaltante che, ai sensi del R.D. 25 maggio 1985, n. 350, art. 5 aveva l’obbligo, prima dell’affidamento dei lavori d’appalto, di verificare il progetto, in relazione al terreno, al tracciato, al sottosuolo e a quant’altro occorre per l’esecuzione dell’opera. La corte ritenne che la consulenza di primo grado fosse esente da censure, in particolare laddove aveva determinato le spese generali dell’impresa, riducendole in ragione dei subappalti concessi ma non per questo azzerandole, come avevano fatto i collaudatori.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 16 maggio 2006, ricorre la comunita’ con atto notificato il giorno 30 maggio 2006, per cinque motivi.

L’impresa resiste con controricorso notificato in data 3 luglio 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denuncia, per violazione del D.P.R. n. 1963 del 1962, art. 43 e segg. il capo di sentenza che ha respinto l’eccezione fondata sulla clausola arbitrale. Trattandosi nella specie di appalto stipulato non dallo Stato ma da un comune, il capitolato generale di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 si applicava non gia’ ex lege, ma in quanto richiamato dalle parti, e quindi in forza di una determinazione contrattuale e non di una norma di legge incostituzionale. Detta eccezione, siccome attinente alla sussistenza del potere del giudice di pronunciarsi sulla controversia, potrebbe essere proposta anche dopo l’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c., diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, che su questa base, innanzi tutto, aveva ritenuto l’eccezione tardiva.

L’ultima affermazione e’ sicuramente errata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, nell’istituto dell’arbitrato, cosi’ come derivato dalla riforma legislativa del 1994, l’eccezione, con la quale si deduca l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, non attiene alla competenza, ma al merito, essendo diretta a far valere non l’incompetenza del giudice adito, ma la rinunzia convenzionale delle parti all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, e, quindi, l’improponibilita’ della domanda. Tale eccezione e’ riservata esclusivamente alla parte e non puo’ piu’ essere proposta dopo la chiusura dell’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c. (Cass. 8 agosto 2001 n. 10925;

30 dicembre 2003 n. 19865; 21 novembre 2006 n. 24681; 30 maggio 2007 n. 12684). L’intervenuta decadenza rende irrilevante la validita’ della clausola, rivendicata con il mezzo in esame.

Con il secondo motivo si censura, per violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 1, e per vizi di motivazione, il giudizio di gravita’ dell’inadempimento della parte appaltante. Avendo la corte territoriale ravvisato il grave inadempimento della ricorrente nel ritardo con cui erano stati richiesti agli enti competenti pareri e autorizzazioni, che conseguentemente non erano ancora acquisiti alla data della consegna dei lavori in data 16 dicembre 1991, e nell’esistenza di lacune progettuali in ordine all’indicazione degli attraversamenti delle condotte idriche sul territorio, si deduce che:

a) l’impugnata sentenza non avrebbe considerato il grave inadempimento degli obblighi gravanti sull’impresa in ordine all’acquisizione di autorizzazioni, concessioni e nulla osta dalle amministrazioni competenti (tra i quali i decreti d’occupazione d’urgenza delle aree oggetto d’intervento, da acquisirsi presso i comuni interessati), ed avrebbe erroneamente svalutato la relativa clausola del capitolato speciale di appalto, senza considerare che esso non solo poneva a carico dell’appaltatore quelle attivita’, ma conteneva una vera e propria delega all’esercizio di attivita’;

b) la sentenza, inoltre, avrebbe malamente affrontato il tema del tipo di gara posta in essere dalla comunita’, con il sistema previsto dalla L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 24, lett. b, perche’ erano state proprio le innovazioni introdotte dall’impresa in sede di gara a determinare gli attraversamenti idrici all’origine dei ritardi.

Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui denuncia una violazione di norme di legge senza indicare le affermazioni della corte territoriale che si porrebbero in contrasto con le norme invocate.

Nel suo svolgimento, il motivo e’ formulato in realta’ come censura alla motivazione della decisione, ma ignora la corposa ed articolata motivazione contenuta nell’impugnata sentenza alle pagine 14 – 16, e – senza indicare quali argomenti difensivi, aventi carattere decisivo perche’ anche da soli tali da imporre alla vertenza un esito diverso, sarebbero stati ignorati dalla corte territoriale mira ad un riesame generale del merito della controversia. Esso e’ pertanto inammissibile nel presente giudizio di legittimita’.

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 1062 del 1962, art. 30 e del R.D. n. 350 del 1895, art. 54 e segg. e il vizio di motivazione sulla tempestivita’ dell’iscrizione delle riserve e sulla legittimita’ o illegittimita’ delle sospensioni. Si sostiene che, se le sospensioni imposte dall’appaltante erano illegittime, le riserve dovevano essere iscritte gia’ nei verbali di sospensione, non essendo peraltro sufficienti formule di stile o la clausola “con riserva”; e se esse erano invece – come si sostiene – legittime, l’omessa attivazione della richiesta di risoluzione contrattuale prima dell’iscrizione delle riserve preclude qualsiasi richiesta di maggiori oneri connessi con il protrarsi dei lavori.

Il motivo e’ infondato. La corte territoriale ha motivatamente confermato la sentenza di primo grado, che aveva giudicato illegittime le sospensioni dei lavori. Essa ha poi rilevato che l’impresa aveva firmato con riserva tutti i verbali a partire da quello della consegna e, sin dalla sua prima sottoscrizione, il registro di contabilita’, denunciando i fatti che impedivano di sviluppare i lavori secondo il programma originario; e che quelle riserve erano state sempre confermate ed aggiornate nelle successive sottoscrizioni del registro. In altra parte della sentenza, esaminando i motivi di appello della comunita’, la stessa corte osserva che le riserve erano state iscritte tempestivamente nel registro della contabilita’ subito dopo ogni annotazione di sospensione dei lavori; e che, laddove mancava il verbale della direzione lavori a causa della sospensione stessa, l’impresa aveva tempestivamente sollevato la questione nella corrispondenza e negli atti di diffida, iscrivendo la riserva sul registro di contabilita’ in occasione dello stato avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi dell’evento.

Il motivo, mentre introduce temi di discussione non presenti nella sentenza impugnata, omette di censurare in modo puntuale e circostanziato la motivazione sopra riportata, nella parte concernente specificamente la regolarita’ delle riserve, limitandosi ad allegarne – in contrasto con la motivazione dell’impugnata sentenza – la genericita’, insuscettibile di verifica nel presente giudizio di legittimita’.

Con il quarto motivo si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa i criteri di individuazione del danno e di liquidazione del risarcimento. Si riportano quindi delle critiche mosse alle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio in primo grado, critiche come tali inammissibili nel presente giudizio, nel quale oggetto d’impugnazione e’ esclusivamente la sentenza pronunciata dal giudice di appello. Si fanno poi delle osservazioni critiche in tema di danni corrispondenti alle spese generali dell’impresa e alle rimanenze di materiali, e dirette a contrastare nel merito gli argomenti utilizzati in proposito dalla corte territoriale, critiche che non si traducono nella puntuale illustrazione di censure riconducibili alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e che sono pertanto inammissibili.

Con il quinto motivo si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa i crediti dell’appaltante nei confronti dell’impresa, e la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1885, art. 104 e segg. che quei crediti aveva liquidato. La doglianza e’ estesa al rigetto degli altri motivi di appello incidentale.

Il motivo e’ generico. Esso non tiene conto del fatto che il rigetto dell’appello incidentale e’ stato motivato nell’impugnata sentenza con l’accertamento della responsabilita’ dell’appaltante per il grave inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, e dell’erroneita’ del certificato di collaudo nelle parti richiamate nel ricorso. La specularita’ delle posizioni delle parti nel giudizio di appello, a questo riguardo, comportava che la stessa motivazione di accoglimento di un gravame dovesse giustificare il rigetto dell’altro.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione Prima della Corte suprema di cassazione, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

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