Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7952 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 22/03/2021), n.7952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16505-2017 proposto da:

COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANNA TAVANO, SALVATORE PEZZULO,

DONATELLA SILVIA, RUGGERO MERONI, IRMA MARINELLI, ANTONELLO

MANDARANO;

– ricorrente –

contro

GESA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio dell’avvocato SRL STUDIO PLACIDI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANDREA NETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7286/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Comune di Milano ricorre sulla base di un unico motivo per la cassazione della sentenza n. 7286/38//2016, depositata il 22.12.2016, con la quale la CTR della Lombardia statuiva l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi al pagamento della Tarsu per le annualità 2007-2012, relative agli immobili siti in (OMISSIS) di proprietà della società Ge.Sa. s.p.a., sul presupposto che la contribuente aveva presentato una dichiarazione infedele e la categoria dichiarata era differente da quella effettiva.

La contribuente resiste con controricorso.

Il Comune di Milano ha depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza, cui ha replicato la contribuente, la quale ha depositato anche l’atto di costituzione del nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 221 del 2000, art. 7, nonchè erronea e falsa applicazione del regolamento comunale per l’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e delle categorie di tassazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente fatto erronea applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla carenza motivazionale degli atti tributari, avendo trascurato di considerare che, come affermato da questa Corte, l’obbligo motivazionale degli accertamenti deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia posto in grado conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi di contestarne efficacemente la pretesa nei suo elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum della pretesa.

Precisa, altresì, l’ente locale le ragioni della emissione degli avvisi, trattandosi di locali da inquadrarsi nella categoria degli esercizi commerciali e non in quella dei magazzini connessi ad attività artigianali.

3. Preliminarmente, va chiarito che, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). La censura proposto con il ricorso per cassazione non contravviene al principio per cui nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non avendo il ricorrente proposto il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel quale caso, per proporre il ricorso deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014).

Il motivo dedotto concerne difatti la violazione di legge, per avere i giudici regionali confermato la sussistenza del deficit motivazionale degli avvisi, sebbene la contribuente si fosse adeguatamente difesa contrastando l’applicazione di una categoria diversa da quella denunciata.

4. Il motivo è fondato.

La CTR della Lombardia ha respinto il gravame, ravvisando il deficit motivazionale degli atti impugnati per la carente individuazione delle ragioni di fatto e diritto sottese agli atti impositivi, mancando l’illustrazione delle ragioni per le quali la categoria dichiarata non corrispondeva a quella effettiva di corretto inquadramento.

4.1 In continuità con quanto già affermato da questa Corte in merito agli oneri motivazionali di ogni atto impositivo va innanzitutto ribadito che “L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa.” (vedi da ultimo Cass. n. 30039 del 2018). Tale condivisibile principio di portata generale, è fondato sulla necessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presenti gli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogni formalismo nell’indicazione delle norme di diritto violate, quando chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmente integrabili in sede di giudizio purchè siano indicati gli elementi di fatto e istruttori del procedimento; in sintesi l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell’avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente. Un tale estensione dell’obbligo motivazionale soddisfa del resto la declinazione di legittimità di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

4.2 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la verifica in ordine all’esistenza e all’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell’atto in esame, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, a tenore del quale “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Tale norma, che ha sostituito del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, il comma 2, abrogato dalla L. n. 296 del 1006, art. 1, comma 172, ricalcando sostanzialmente gli obblighi motivazionali richiesti in linea generale dello Statuto del contribuente, impone dunque esclusivamente che previa enunciazione del criterio astratto vengano specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne deriva che in tema di Tarsu, nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perchè si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. n. 16165 del 2018 e n. 7437 del 2019) – risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass. n. 20620/2019; n. 11270 del 2017; n. 24267 del 2011).

4.3. Sennonchè, nella presente fattispecie, gli avvisi opposti effettivamente difettano della indicazione della categoria applicata ai cespiti di proprietà della contribuente, il quale, tuttavia, nel ricorso originario ha dimostrato di conoscere esattamente le ragioni della diversa applicazione delle tariffe Tarsu (categoria 8; v. punto V pagina 5 del controricorso della stessa società intimata).

Ebbene, al riguardo, la carente indicazione degli elementi sui quali si fonda l’avviso non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè esso sia stato impugnato dal contribuente, che abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati (Cass. n. 18224/2018; Cass. n. 9778 del 18/04/2017; Cass. n. 2373/2013).

L’avviso avrebbe potuto essere dichiarato nullo solo ove il contribuente avesse dimostrato che tale difetto di motivazione aveva pregiudicato il proprio diritto di difesa, dovendosi ritenere invece che la limitazione di detto diritto sia esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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