Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7952 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 20/04/2020), n.7952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16784/2018 proposto da:

E – DISTRIBUZIONE SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIA NINFA BADALAMENTI;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. CONTI

ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato IVAN CANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PICONE;

– controricorrente –

e contro

ENEL ENERGIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 486/2017 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata

il 02/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 29 settembre 2015, P.F. evocava in giudizio E-distribuzione S.p.A. (già denominata Enel Distribuzione S.p.A.), nonchè Enel Energia S.p.A., davanti al Giudice di pace di Sciacca, chiedendo che venissero dichiarate illegittime o annullate alcune fatture relative al conguaglio consumi dell’utenza di pertinenza calcolate a seguito della rimozione e sostituzione del contatore. Si costituiva la convenuta contestando la pretesa e rappresentando di essersi limitata a rettificare e non a ricostruire i dati della misura. Assumeva che aveva provveduto al conguaglio consumi con la lettura di rimozione e ciò a causa della mancata lettura di quelli reali da parte del cliente, per l’impossibilità di procedere diversamente ad una lettura dei dati;

con sentenza dell’8 aprile 2016 il Giudice di pace accertava la legittimazione passiva di entrambe le società convenute e, in accoglimento della domanda, dichiarava non dovuta la somma di Euro 4171 e quella di Euro 693 ordinando ad Enel Distribuzione di collocare un nuovo contatore con conteggio zero, in contraddittorio con l’utente e disponendo il pagamento delle spese di lite;

avverso tale sentenza E-distribuzione S.p.A. proponeva appello, con atto del 4 novembre 2016, ritenendo errata la valutazione del primo giudice riguardo all’illegittimità della sostituzione del contatore, giacchè effettuata in violazione della normativa vigente e del contraddittorio con il consumatore. Ribadiva di avere effettuato la ricostruzione dei consumi a causa dell’anomalia costituita dalla mancata registrazione dei prelievi. L’asserita assenza di contraddittorio afferente il cambio del misuratore non avrebbe dovuto invalidare gli esiti del verbale di cambio del misuratore. Si costituiva P.F. contestando il gravame;

il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 6 dicembre 2017, rigettava l’appello con condanna al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale rilevava che la procedura di sostituzione del misuratore meccanico dei consumi di energia elettrica implicava la registrazione del prelievo di energia effettuato dal cliente sino a quel momento ed avrebbe dovuto essere espletata nel contraddittorio, costituendo la prova, unitamente alla fattura, del diritto di credito vantato dal distributore di energia. Al contrario, tale operazione sarebbe avvenuta senza la presenza del cliente, in violazione della Delib. AGEE n. 200 del 1999, artt. 9-11 e dei principi di correttezza e buona fede;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione E-Distribuzione S.p.A. affidandosi a due motivi e resiste con controricorso P.F..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 1366 c.c.. La sostituzione del contatore meccanico con quello elettronico avviene nell’interesse del consumatore e per tale ragione non è necessario un preventivo avviso. Il contraddittorio con l’utente, comunque, è garantito dalla presenza di persone autorizzate a consentire tale operazione. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il nuovo misuratore non riportava consumi;

con il secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto e della Delib. AGEE n. 200 del 1999. Come rilevato anche dal Tribunale, la necessità della presenza dell’utente in occasione della sostituzione del misuratore viene meno nel momento in cui il misuratore sostituito non registra alcun dato. Pertanto, poichè il cliente non aveva mosso contestazioni e aveva chiesto il pagamento rateale dei consumi derivanti dalla ricostruzione, il procedimento di sostituzione del contatore non presenterebbe profili di illegittimità;

i motivi sono strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Parte ricorrente deduce che la sostituzione del contatore meccanico è avvenuta senza la presenza dell’utente e che il misuratore non riportava consumi. Tale dato non sarebbe stato contestato dalle parti. La deduzione è formulata in violazione del principio di autosufficienza, perchè parte ricorrente, invocando l’efficacia dell’art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto trascrivere, allegare o localizzare la fase processuale nella quale tale elemento è stato dedotto davanti ai giudici di merito e, analogamente, trascrivere il contenuto delle difese di merito di controparte, al fine di dimostrare che non vi sarebbe stata alcuna contestazione. Tali elementi difettano del tutto. Pertanto, sulla base di tale considerazione viene a cadere la tesi del ricorrente incentrata sul fatto che, nell’ipotesi di misuratore sostituito che non registri alcun dato, non vi sarebbe l’interesse dell’utente a partecipare alla operazione di verifica dei consumi di sostituzione del contatore;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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