Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7951 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BARI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso

l’avvocato CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

CAPRUZZI BIANCALAURA, LANZA ROSSANA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., M.E.A., D.T.E.,

MA.FE., quest’ultimi due nella qualita’ di eredi di

M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE

5697, presso l’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato COCCIOLI ALBERTO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 578/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BIANCALAURA CAPRUZZI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 11 ottobre 1994 il Comune di Bari ingiunse ai signori M.F., M.E.A., e M. P., proprietari di un edificio in (OMISSIS), a norma del R.D. n. 639 del 1910, il pagamento della somma di L. 330.348.312, a titolo recupero delle spese sostenute per i lavori urgenti e indifferibili fatti eseguire a tutela della pubblica e privata utilita’ non solo con riguardo al predetto stabile, ma anche sui contigui immobili di (OMISSIS) di sua proprieta’, il cui crollo, avvenuto il (OMISSIS), era stato determinato dalla rovina di quello al numero civico (OMISSIS).

Con distinti atti, sia i signori F. ed M.E. A., e sia il signor M.P. si opposero all’ingiunzione, e i procedimenti furono riuniti. Il comune, resistendo all’opposizione, ne chiese il rigetto.

Con sentenza 13 settembre 2001 il tribunale, ritenuto trattarsi di recupero di credito da risarcimento danni, sottratto al potere di auto — accertamento dell’ente pubblico perche’ privo dei requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, dichiaro’ illegittima l’ingiunzione.

Il Comune di Bari propose appello, e la Corte d’appello di Bari, con sentenza 29 giugno 2004, respinse il gravame. La corte ritenne che nella fattispecie fosse stato fatto valere un credito di risarcimento da fatto illecito, in relazione al quale peraltro la responsabilita’ dei privati o del comune era controversa, e che la pretesa non potesse farsi valere con il procedimento di cui al R.D. n. 63 del 1910. Questa considerazione assorbiva ogni altro motivo di doglianza.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 22 ottobre 2004, ricorre il Comune di Bari con atto notificato il giorno 21 dicembre 2004, per due motivi, illustrati anche con memoria.

I signori M.F., M.E.A., nonche’ D.T.E. e Ma.Fe. quali eredi di M. P. resistono con controricorso notificato in data 28 gennaio 2005, e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il comune censura per violazione del R.D. n. 639 del 1910 e della L. n. 142 del 1990, art. 38 per aver qualificato come risarcimento da fatto illecito il credito dell’ente, avente ad oggetto il recupero delle spese sostenute per i lavori urgenti e indifferibili fatti eseguire a tutela della pubblica e privata utilita’. Entro tali limiti, e sfrondata dei profili motivazionali che sconfinano negli accertamenti di fatto (cio’ vale in particolar modo per l’adombrata gestione di negozio), la censura si sottrae alle eccezioni di inammissibilita’ sollevate dai contro – ricorrenti. A sostegno del motivo l’ente, nel suo ricorso, premette che la controversia costituisce l’epilogo di una lunga vicenda, concernente la necessita’ di lavori di consolidamento degli edifici in questione; che nel corso di essa l’ente era ripetutamente intervenuto, in particolar modo con alcune ordinanze sindacali dirette ai proprietari, opponenti all’ingiunzione nella causa in corso (ord. del 14 marzo 1979; ord. n. del 28 maggio 1980; ord. 10 giugno 1980) recanti diffide all’esecuzione di opere provvisionali a tutela della pubblica incolumita’; che dette ordinanze erano rimaste ineseguite, prima che il (OMISSIS) si verificasse il crollo;

che dopo di cio’, stante l’urgenza e inderogabilita’ per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita’ dei lavori di rimozione delle macerie, demolizione di parti instabili ed esecuzione di opere provvisionali, tali lavori erano stati affidati ad un’impresa, e di cio’ era stata data comunicazione ai signori M., con avviso che allorquando fosse stata comunicata la misura finale dei lavori sarebbe stata espletata la rivalsa nei confronti dei proprietari; che delle somme fatturate all’impresa era stato pertanto ingiunto il pagamento ai privati.

Il motivo e’ infondato. E’ indubbio che, a norma della L. 8 giugno 1990, n. 267, art. 48, comma 2 il sindaco, quale ufficiale del governo, puo’ adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia, tra l’altro, di edilizia al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’ dei cittadini; e che, a norma del comma successivo della stessa disposizione, se quell’ordinanza e’ rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco puo’ provvedere d’ufficio a spese degli interessati. Ne’ qui e’ in discussione la possibilita’ di utilizzare in tali casi, ricorrendone gli altri presupposti, lo speciale procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2. In base a queste premesse, qualora il sindaco, nell’esercizio dei ricordati poteri, avesse emesso un’ordinanza, rivolta ai privati proprietari, di provvedere ai lavori di rimozione delle macerie, demolizione delle parti instabili ed esecuzione di altre opere provvisionali, e l’ordinanza – se non impugnata e sospesa, o se giudicata legittima dagli organi del contenzioso amministrativo – non fosse stata eseguita, il sindaco medesimo avrebbe potuto provvedere d’ufficio a spese degli interessati, e successivamente avvalersi del procedimento di cui al citato R.D. n. 639 del 1910, art. 2. Tuttavia non e’ stato questo, nella stessa prospettazione della vicenda da parte dell’ente ricorrente, lo svolgimento dei fatti. Le spese costituenti oggetto del preteso credito, fatto valere con lo speciale procedimento ingiunzionale, non si riferiscono ad opere la cui esecuzione fosse stata precedentemente ordinata ai privati proprietari. Le precedenti ordinanze rivolte ai signori M., di cui si fa menzione peraltro esclusivamente nella parte narrativa del ricorso, non avevano ad oggetto l’esecuzione dei lavori poi eseguiti dal comune, di rimozione delle macerie e di demolizione delle parti instabili, ma, al contrario, di esecuzione dei necessari lavori di consolidamento in prevenzione del crollo; ne’, a seguito dell’inadempimento dei privati proprietari, il comune era intervenuto ad eseguire quegli stessi lavori a spese degli interessati. Mancano pertanto nella fattispecie di causa, nella ricostruzione dello stesso ricorrente, i presupposti di fatto per l’applicabilita’ delle norme invocate. Il giudizio della corte di merito, che, non discostandosi da questo criterio, ha ravvisato nel credito azionato in causa soltanto una pretesa risarcitoria, non e’ incorso conseguentemente nella violazione delle norme citate.

Con il secondo motivo si censura, per omessa pronuncia su una domanda di merito, l’affermazione della corte territoriale, che la qualificazione risarcitoria del credito dell’ente giustificasse il rigetto dell’appello, assorbendo ogni altra doglianza. Si deduce che, nello speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639 del 1910, avendo l’ingiunzione natura di titolo esecutivo, l’opponente ha veste sostanziale di attore, gravato dell’onere della prova in ordine all’invalidita’ o inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione minacciata. A diversa conclusione il giudice di merito sarebbe pervenuto sulla base della falsa premessa che l’ente non avesse nella specie il potere di avvalersi del procedimento ingiunzionale speciale, e che lo stesso fosse quindi gravato – quale attore sostanziale – dell’onere di proporre una domanda di condanna al pagamento della medesima prestazione indebitamente richiesta con l’ingiunzione, in manca della quale la pretesa creditoria non poteva essere oggetto del giudizio. La mancanza di una tale domanda sarebbe stata eccepita dagli opponenti solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, ma tardivamente e senza fondamento. A questo riguardo si deduce che il comune aveva chiesto, con la comparsa di costituzione in primo grado, il rigetto di ogni avversa domanda, la declaratoria di legittimita’ dell’ingiunzione opposta e la revoca della sospensione dell’esecutorieta’ della stessa; e in via istruttoria, occorrendo, l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare le cause del crollo; e, nel giudizio d’appello, “in via gradata, condannare i signori M., previa ammissione, ove occorra, di consulenza tecnica di ufficio, cosi’ come gia’ richiesta in primo grado e reiterata in questa sede, al pagamento della somma gia’ oggetto dell’ingiunzione opposta o di altra da accertarsi in corso di causa”. Su tale domanda, appunto, il giudice d’appello aveva erroneamente omesso di pronunciarsi.

Il motivo e’ infondato. E’ da premettere che, secondo la giurisprudenza tradizionale e consolidata di questa corte, il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ha per oggetto non la pronunzia di illegittimita’ formale o sostanziale della pretesa tributaria, bensi’ l’accertamento negativo della sussistenza dei presupposti di legge che determinano l’obbligo del privato di pagare la somma pretesa dall’amministrazione. In detto giudizio, percio’, si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, per cui il creditore procedente assume la veste di convenuto, mentre il debitore intimato ed opponente acquista la veste di attore. L’ente convenuto, d’altronde, e’ legittimato a proporre domande riconvenzionali, essendo in sua facolta’ dedurre anche un diverso titolo a giustificazione della pretesa fatta valere inizialmente con il procedimento monitorio (Cass. sez. un. 9 ottobre 1967 n. 2339 e succ. conf.). L’ammissibilita’ di tali domande e’ tuttavia subordinata alla loro proposizione con la comparsa di risposta, in conformita’ di quanto dispone l’art. 167 c.p.c., mentre la loro proposizione nel giudizio di appello trova ostacolo nella norma dell’art. 345 c.p.c., che vieta in tale giudizio la proposizione di domande nuove (tra le altre, Cass. 12 maggio 1973 n. 1278; 10 luglio 1974 n. 2038; 19 febbraio 1980 n. 1210). Il dovere del giudice, poi, di pronunciare su tutte le domande proposte in causa comporta la necessita’ di verificare, d’ufficio, quali domande siano state proposte, sicche’ la difesa di parte, che deduca l’inesistenza di una domanda avversaria, non e’ eccezione in senso stretto, e non incontra limiti temporali o decadenze.

Poste tali premesse, l’opposizione era stata correttamente accolta, giacche’ era stato dimostrato non solo che l’ingiunzione era stata emessa fuori dei casi previsti dal R.D. n. 639 del 1910, ma inoltre che il credito dell’ente, e identificato dal titolo fatto valere (spese liquidate per lavori eseguiti in danno dei privati, inadempienti a provvedimento contingibile e urgente in materia di edilizia), non sussisteva. Il motivo di ricorso, nella sua parte narrativa, conferma poi, anche attraverso la riproduzione delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che il comune non aveva proposto una domanda riconvenzionale di accertamento del suo credito per il risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito degli opponenti, domanda fondata quindi su titolo diverso da quello fatto valere con il ricorso al procedimento d’ingiunzione. Una domanda di condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta, infatti, fu proposta solo in appello.

E’ appena il caso di aggiungere che la domanda in questione non potrebbe essere ravvisata, nelle conclusioni rassegnate in primo grado, nella richiesta di assunzione di una consulenza tecnica.

Poiche’ l’ammissibilita’ delle richieste istruttorie si valuta in relazione al thema decidendum, e non si stabilisce il thema decidendum in relazione alle domande istruttorie, la mancanza di una domanda riconvenzionale del comune per il fatto illecito degli opponenti comportava, nel giudizio di primo grado, solo l’irrilevanza della consulenza tecnica richiesta. Correttamente, pertanto, la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi su una domanda di condanna degli appellati, inammissibile perche’ proposta per la prima volta nel giudizio d’appello. Secondo il consolidato insegnamento di questa corte, infatti, la proposizione di una domanda inammissibile non determina l’insorgere di alcun potere – dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa, con conseguente esclusione di qualsivoglia vizio di omessa pronuncia della sentenza emessa (Cass. 22 dicembre 1998 n. 12789; 7 agosto 2003 n. 11933; 20 marzo 2006 n 6094; 7 maggio 2009 n. 10489).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate on complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di cassazione, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA