Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7951 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 27/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17875/2014 proposto da:

BANCA INTESA SANPAOLO SPA, A.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato

MANUELA MARIA GRASSI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO BRUGNATELLI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Brugnatelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.L. e Intesa San Paolo S.p.a. (nuova denominazione di Banca Intesa S.p.A., che aveva incorporato la Banca Commerciale Italiana S.p.a.) hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/01/2014, che aveva rigettato l’impugnazione proposta dagli stessi ricorrenti nei confronti della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 11/10/2010. Il giudizio era iniziato con due distinte opposizioni, poi riunite, spiegate da A.L., già direttore della Filiale capogruppo di (OMISSIS) della Banca Commerciale Italiana S.p.a., e dalla Intesa San Paolo S.p.a., contro le ordinanze ingiunzione n. 62224 e n. 62224/bis, rispettivamente del 10/01/2008 e del 01/09/2008, emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e inerenti un illecito amministrativo per omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette, di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197 (operazioni per complessivi Euro 2.635.996,01, di cui Euro 1.352.600,62 in contanti, effettuate dalla correntista V.I.BUR. s.r.l. dal settembre al dicembre 1998). Le ordinanze avevano ingiunto a A.L. e Intesa San Paolo S.p.a. il pagamento in solido dell’importo di Euro 263.599,00. Il Tribunale aveva disatteso i motivi di opposizione relativi alla prescrizione ed alla decadenza, ai difetti formali dell’ingiunzione, alla carenza di responsabilità dell’ A. (al quale, stando alle circolari organizzative della banca, non erano delegate funzioni di segnalazione delle operazioni sospette di primo o di secondo livello) e all’importo non rilevante dei prelievi di denaro compiuti dalla V.I.BUR. s.r.l., accogliendo soltanto la doglianza sull’entità della sanzione, che veniva così ridotta in Euro 131.799,50. Anche la Corte d’Appello di Napoli ribadiva che l’ A., quale direttore delle filiale capogruppo, avrebbe dovuto operare la segnalazione di secondo livello, mediante trasmissione all’Ufficio Italiano Cambi e che la mancata segnalazione non poteva reputarsi incolpevole. Affermata la responsabilità dell’ A., veniva confermata pure la responsabilità solidale della banca, come l’interruzione della prescrizione nei confronti di essa per effetto della tempestiva notifica dell’ingiunzione al coobbligato A..

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197, anche in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, comma 1 e art. 23, comma 12. La censura afferma come fosse documentato che l’ A. non era il soggetto tenuto alle segnalazioni di primo livello in base all’organizzazione interna della banca, individuando il responsabile nel dirigente del settore riguardante la categoria di clienti comprensiva della V.I.BUR. s.r.l..

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 3, 4 e art. 23, comma 12, anche in relazione all’art. 2104 c.c., comma 2, sostenendo che l’organizzazione aziendale poneva altri funzionari come responsabili delle segnalazioni di primo livello, sicchè la condotta dell’ A. era quanto meno incolpevole.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, in relazione all’art. 1310 c.c., comma 1, in quanto, se risultasse che l’ A. non è obbligato in solido con la banca, la notifica dell’ingiunzione fatta a quello non varrebbe ad interrompere la prescrizione nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a..

Il primo motivo di ricorso risulta fondato e ciò assorbe l’esame delle ulteriori due censure.

Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197 (vigente ratione temporis), stabilisce che il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo di un intermediario abilitato ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta induca a ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p.. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato deve poi esaminare le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate, trasmetterle senza ritardo all’Ufficio italiano dei cambi.

Nelle ipotesi contemplate dall’art. 3 citato, quindi, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, è stabilito, come questa Corte ha più volte affermato (Cass. Sez. 5, 30/10/2009, n. 23017; Cass. Sez. 2, 14/10/2008 n. 25134; Cass. Sez. 2, 10/04/2007, n. 8699) un duplice obbligo di segnalazione, ugualmente sanzionato dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 5, comma 5: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell’attività, ossia all’organo direttivo della banca (art. 3, comma 1), e da parte di quest’ultimo all’Ufficio italiano dei cambi (comma 2). E’, dunque, il responsabile della dipendenza che deve segnalare al suo superiore “ogni” operazione che lo “induca a ritenere” che l’oggetto di essa “possa provenire” da reati attinenti al riciclaggio, mentre al titolare dell’attività spetta poi di valutare tali segnalazioni e di trasmetterle all’Ufficio italiano cambi se le ritenga fondate. Il dovere primario di segnalazione incombe, così, su chi, in quanto responsabile dell’articolazione aziendale, ha modo di controllare che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l’operazione, ovvero quali siano le caratteristiche, l’entità, la natura di esse, o ancora, con riguardo al cliente, quale ne sia la capacità economica e l’attività svolta. La Corte d’Appello di Napoli ha detto nella sentenza impugnata di condividere l’ampia motivazione adottata dal Tribunale, per la quale l’art. 3 citato individua in modo chiaro e inderogabile il soggetto gravato dell’obbligo di effettuare le segnalazioni di primo livello, rimanendo delegabile la segnalazione di secondo livello. La Corte di Napoli così non ha però fatto corretta applicazione della norma in esame, in quanto non ha accertato se A.L. fosse, nell’organizzazione della filiale capogruppo della Banca Commerciale Italiana di Napoli, la persona fisica responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo che gestiva il rapporto con la cliente correntista V.I.BUR. s.r.l., perciò tenuto ad effettuare la segnalazione delle operazioni sospette al titolare dell’attività o al legale rappresentante o ad un suo delegato; nè ha affermato che l’ A. fosse, viceversa, il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato (cosiddetto “responsabile antiriclaggio”), di tal che, essendogli pervenuta la segnalazione, doveva poi trasmettere la stessa all’Ufficio italiano cambi, dopo aver valutato le operazioni sulla base degli elementi messi a sua conoscenza.

Non potrebbe, infatti, sostenersi una “responsabilità aziendale” del direttore di filiale, ove questi non abbia direttamente gestito il rapporto con il cliente, ovvero non abbia personalmente comunque rilevato la sussistenza di un’operazione sospetta, nè abbia ricevuto la segnalazione. Alle irrogazioni delle sanzioni di cui al D.L. n. 143 del 1991, si applicano, infatti, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 (del D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 8), ivi comprese, pertanto, quelle che sono espressione del generale principio della personalità della sanzione amministrativa (della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 5, 6 e 7).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, riguardando l’uno la responsabilità personale e la colpevolezza dell’ A. e l’altro l’eccezione di prescrizione della Banca, la quale è correlata, agli effetti della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 28 e dell’art. 1310 c.c., all’accertamento che lo stesso A. e la Intesa San Paolo S.p.a. possano considerarsi condebitori solidali.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi agli indicati principi e tenendo conto dei rilevi svolti. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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