Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7951 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 20/04/2020), n.7951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4580/2018 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI COLLI

ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PRINCIPATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3021/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

F.F. e D.M.T., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore S., evocarono in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Scuola (OMISSIS) davanti al Tribunale di Napoli chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore durante la lezione di educazione fisica. Il (OMISSIS) a seguito di un contrasto con un compagno di gioco il minore era caduto riportando una lesione al malleolo peroniero destro, a causa dell’omessa vigilanza da parte dell’insegnante e del personale ausiliario. Si costituivano entrambi i convenuti contestando la responsabilità contrattuale o extracontrattuale e deducendo la non esigibilità di un ulteriore controllo da parte del personale scolastico. Chiamavano, tuttavia, in causa la Duomo Unione Assicurazioni S.p.A. dalla quale pretesero di essere garantiti in caso di soccombenza. Si costituì tale compagnia eccependo che la polizza stipulata riguardava gli infortuni, che i convenuti avevano disatteso il patto di gestione lite e che, in ogni caso, la polizza prevedeva un sistema di liquidazione dei danni autonomo;

con sentenza del 24 aprile 2013, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda rigettando quella di garanzia proposta dal Ministero contro l’assicuratore. Poichè gli attori non avevano dedotto che il comportamento dell’altro alunno coinvolto nel contrasto costituisse un illecito, il Tribunale aveva escluso che la domanda fosse qualificabile ai sensi dell’art. 2048 c.c., riconducendola all’ipotesi della responsabilità contrattuale nella quale è previsto l’obbligo di vigilare anche sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni;

avverso tale decisione il Ministero proponeva appello con atto notificato il 19 giugno 2013. Si costituivano in giudizio i coniugi F., nella predetta qualità, eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito, l’infondatezza. Si costituiva anche Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A. insistendo per il rigetto dell’appello nella parte relativa alla domanda di garanzia;

la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 29 giugno 2017 in accoglimento del secondo motivo rilevava la non imputabilità dell’inadempimento poichè l’insegnante di educazione fisica era presente, non vi era stato un illecito dell’altro alunno poichè l’episodio si era verificato a seguito di un contrasto con un compagno di gioco e conseguente perdita di equilibrio dell’infortunato. Il rigetto della domanda principale determinava l’assorbimento di quella di garanzia;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.S., nelle more divenuto maggiorenne, affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la società Cattolica di Assicurazioni, cessionaria di Duomo Unione Assicurazioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dei principi in tema di onere della prova/falsa applicazione l’art. 115 c.p.c.. La decisione impugnata ha ricostruito la dinamica dell’incidente ritenendo non contestata la presenza dell’insegnante di educazione fisica. Sotto tale profilo la Corte avrebbe errato poichè, seppure la difesa del Ministero ha dichiarato in comparsa di costituzione che “il docente era presente alla lezione”, comunque, ha formulato successivamente una richiesta di prova testimoniale riguardante anche la presenza dell’insegnante. Pertanto tale elemento vanificherebbe la deduzione specifica, facendo venir meno l’obbligo degli attori di contestare tale fatto storico (la presenza del docente);

in secondo luogo il principio di non contestazione troverebbe applicazione con riferimento al fatto principale e non a quello secondario (nel caso di specie la presenza del docente in occasione dell’incidente);

il motivo è infondato. Parte ricorrente correttamente assume che l’onere di contestazione specifica, sorge a seguito di allegazione specifica della controparte. Ma tale onere verrebbe meno e, conseguentemente, non potrebbe ritenersi non contestato e quindi provato il fatto, nel caso in cui la parte che abbia dedotto un fatto specifico poi richieda la prova costituenda su tale fatto.

L’assunto non è condivisibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, perchè la circostanza di prova è molto più ampia rispetto al fatto specifico della presenza del docente alla lezione. Infatti, il capitolo di prova trascritto dal ricorrente riguarda tutta la dinamica e ovviamente, nella descrizione del fatto non sarebbe stato possibile dedurre una circostanza diversa da quella, effettivamente svoltasi (secondo l’assunto del Ministero). Quest’ultimo ha chiesto di provare che “il giorno (OMISSIS) alle 12:00 l’alunno in epigrafe, alla presenza dell’insegnante, nel corso della lezione di educazione fisica e di un’azione di gioco, metteva un piede in fallo, procurandosi una forte distorsione al piede. Soccorso dal docente, l’allievo veniva accompagnato dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale”. Pertanto la presenza del docente a lezione viene inserita in un contesto molto più articolato, che rende insostenibile la tesi del ricorrente. In secondo luogo, la prospettazione sarebbe comunque infondata, poichè il principio di non contestazione riguarda l’attività del giudice che può evitare di ammettere delle prove riguardo al fatto specifico non contestato. Ma non svolge alcuna funzione nei riguardi della parte che intenda, per maggiore cautela, formulare comunque una richiesta di prova costituenda o depositare documentazione relativa anche al fatto non contestato. Quanto alla deduzione relativa alla non contestazione del fatto principale e non di quello secondario, si tratta di una prospettazione assolutamente generica e assertiva e ciò a prescindere se la presenza dell’insegnante in classe possa essere relegata nella categoria dei fatti secondari;

con il secondo motivo si lamenta la violazione dei principi in tema di onere della prova e la violazione l’art. 1218 c.c., oltre alla contraddittorietà della motivazione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le modalità del sinistro non sarebbero chiare. Ricorrendo la responsabilità contrattuale, gravava sul convenuto l’onere di fornire la prova liberatoria in considerazione della diligenza richiesta per quel tipo di attività di controllo. Tale prova non sarebbe stata fornita, perchè il Ministero si sarebbe limitato ad allegare che il minore si era procurato da solo il danno. La circostanza che si trattasse di alunni dodicenni non farebbe venir meno l’onere di fornire la prova liberatoria e cioè la circostanza che l’evento dannoso si sarebbe verificato per causa non imputabile al Ministero. Infine, resterebbe oscura la circostanza della presenza o meno dell’insegnante durante il gioco. Infatti se il sinistro si è verificato a seguito di un contrasto di gioco tra due alunni, allora significa che il docente non era presente, avendo lo stesso prospettato un’altra ricostruzione in altra sede;

le censure relative alla presunta contraddittorietà della motivazione sono inammissibili per due ordini di ragioni: innanzitutto perchè il ricorrente fa riferimento al precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il testo vigente non consente alcuna valutazione sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione tranne i casi, non prospettati dal ricorrente, di motivazione del tutto apparente o inesistente. In secondo luogo, il rilievo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., trattandosi di cd doppia conforme che non consente di formulare in sede di legittimità censure che riguardino l’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (L. 7 agosto 2012, n. 134);

per il resto la Corte territoriale ha correttamente inquadrato l’ipotesi in oggetto nella responsabilità contrattuale sensi dell’art. 1218 c.c., richiamando il relativo regime probatorio, in conseguenza del quale sugli attori gravava l’onere di allegare il fatto e il nesso causale, mentre sul convenuto la prova di avere correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola. Si tratta di una presunzione di responsabilità che non ha carattere assoluto, caratterizzata da una inversione dell’onere della prova che grava sul Ministero per l’attività svolta dal docente. A tal proposito occorre subito chiarire che nella ricostruzione dell’evento la presenza dell’insegnante risulta non contestata per le ragioni già espresse con riferimento al primo motivo. L’evento si è verificato durante lo svolgimento di una lezione di educazione fisica dove l’attività sportiva presenta un certo rischio, non eliminabile, neppure con l’adozione di rigorose norme di controllo e prudenza;

nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che trattandosi di pratica sportiva prevista dai programmi scolastici e in difetto di ogni profilo di colpa da parte del docente, non fosse esigibile alcun comportamento ulteriore, trattandosi di fatto sostanzialmente imprevedibile e non imputabile a titolo di inadempimento. Nel fare ciò la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti (Ministero ed assicuratore) – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di refezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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