Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7950 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Unicredit Banca s.p.a., domiciliata in Roma, via Settembrini 30,

presso l’avv. Del Bufalo P., che la rappresenta e difende unitamente

agli avv. Dal Martello P. e Malesi P., come da mandato in calce ai

ricorso;

– ricorrente –

contro

ICCREA Banca s.p.a., domiciliata in Roma, piazza del Fante 2, presso

l’avv. Calmieri P., rappresentata e difesa dall’avv. Buongiorno G.,

come da mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., domiciliata in Roma, via Val

Gardena 3, presso l’avv. De Angelis L., che la rappresenta e difende,

come da procura notarile;

– intimato –

contro

Banca di Roma s.p.a.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 5186/2003 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 9 dicembre 2003;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

uditi i difensori avv. Malesci per la ricorrente principale e avv.

Palmiro delegato per la ricorrente incidentale, che hanno chiesto

l’accoglimento dei rispettivi ricorsi, avv. De Angelis per la

resistente B.N.L. spa che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. RUSSO Rosario, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato il rigetto di una domanda di risarcimento dei danni per L. 194.709.000 proposta il 9 ottobre 1990 dal Credito Italiano s.p.a., successivamente Unicredit Banca s.p.a., nei confronti della ICCREA Banca s.p.a. e della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti delle parti chiamate in causa, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Banca di Roma s.p.a..

Risulta dalla decisione impugnata che il 22 febbraio 1990 furono presentati per l’incasso presso sportelli di Firenze del Credito Italiano s.p.a. quattro assegni circolari emessi per complessive L. 194.709.000 dalla ICCREA Banca s.p.a.. Provveduto al pagamento, il Credito Italiano s.p.a. spedi’ alla propria filiale di (OMISSIS) i titoli, con la regolare annotazione della negoziazione. I documenti furono pero’ trafugati durante il trasporto. E la banca negoziatrice con lettera del 12 aprile 1990 comunico la sottrazione alla banca emittente, che il 15 raggio 1990 ne informo’ la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e la Cassa di risparmio di Roma, cui i titoli erano stati nuovamente presentati per l’incasso, previa alterazione soppressiva delle annotazioni della prima negoziazione.

La Credito Italiano s.p.a. convenne pertanto in giudizio la ICCREA Banca s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocatile con l’omessa rilevazione dell’alterazione.

La ICCREA Banca s.p.a., costituitasi in giudizio, contesto’ che l’alterazione dei titoli fosse rilevabile, ma chiamo’ comunque in garanzia le banche che avevano provveduto alla nuova negoziazione successiva al furto.

Il 21 ottobre 1994 il Tribunale di Roma rigetto’ sia la domanda proposta dalla Credito Italiano s.p.a. sia la domanda di garanzia proposta dalla ICCREA Banca s.p.a.; e compenso’ le spese del giudizio. Ritenne il tribunale che, attesa anche la singolarita’ della vicenda, le alterazioni dei titoli non erano ne’ prevedibili ne’ riconoscibili con l’ordinaria diligenza.

La sentenza, appellata dal Credito Italiano s.p.a., fu riformata l’11 novembre 1998 dalla Corte d’appello di Roma, che, rigettate le domande di garanzia, condanno’ la ICCREA Banca s.p.a. al risarcimento dei danni in favore della banca attrice. Ritennero i giudici, d’appello che l’alterazione era riconoscibile da parte della banca emittente, in ragione della sensibile differenza di colorazione dei documenti, come del resto ammesso dalla stessa ICCREA Banca s.p.a.

nella lettera del 15 maggio 1990 con la quale aveva informato dell’alterazione la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e la Cassa di risparmio di Roma. In quella lettera si affermava infatti che i titoli erano stati “evidentemente trattati con agenti chimici”, tanto da apparire “scoloriti in tutti i colori di stampa”. La sentenza d’appello fu tuttavia cassata per vizi di motivazione con la sentenza n. 1829/2001 della Corto di cassazione. E i giudici, del rinvio, con la sentenza ora nuovamente impugnata per Cassazione, hanno confermato il rigetto delle domande, gia’ pronunciare dal giudice di primo grado, ribadendo altresi’ La compensazione delle spese dell’intero giudizio. Hanno ritenuto infatti che, in seguito alla decisione di cassazione, era demandato loro di pronunciarsi nel merito dell’appello proposto dal Credito Italiano s.p.a.; e, condividendo le motivazioni esibite dal tribunale, hanno escluso che le alterazioni dei titoli fossero riconoscibili, sia dalla banca emittente sia dalle banche della seconda negoziazione, rilevando che la lettera del 15 maggio 1990 non poteva essere interpretata come confessione di tale riconoscibilita’ da parte della ICCREA Banca s.p.a..

Contro questa sentenza ricorre ora per Cassazione la Unicredit Banca s.p.a., che propone due motivi d’impugnazione. Resistono con controricorso la ICCREA Banca s.p.a. e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., mentre non ha spiegato difese la Banca di Roma s.p.a., succeduta alla Cassa di risparmio di Roma.

La ICCREA Banca s.p.a. ha altresi’ proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, di cui due condizionati all’accoglimento del ricorso principale. tutte le parti hanno depositato memorie. Delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza viene disposta la riunione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dato conto dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale formulata dal a ICCREA Banca s.p.a., che rileva la nullita’ della procura rilasciata al difensore dal funzionario dr. F.E., quale rappresentante del presidente del consiglio di amministrazione. La resistente sostiene infatti che, per come descritta nell’elenco dei documenti allegati al ricorso principale, la procura notarile legittimante i dr. F. non appare estesa ai rapporti di diritto sostanziale.

L’eccezione e’ tuttavia palesemente infondata, perche’ il riferimento del ricorso al potere del dr. F. di “rilasciare procure speciali e nominare difensori”, oltre che di rinunciare all’azione, non lascia affatto intendere che il funzionario abbia un potere di rappresentanza solo processuale.

2.1 – Con il primo motivo del ricorso principale la Unicredit Banca s.p.a. deduce violazione degli art. 333, 392, 393, 394 c.p.c. e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Premesso che il giudizio di rinvio non e’ una rinnovazione del precedente giudizio d’appello o comunque del precedente giudizio di merito, sostiene che n a decisione di cassazione, pur censurando l’incompletezza della giustificazione in fatto della sentenza d’appello, non ne ha posto in discussione l’accertamento relativo alla riconoscibilita’ dell’alterazione da parte di un cassiere della banca emittente, in ragione della sensibile differenza di colorazione tra i titoli controversi e i moduli abitualmente utilizzati per gli assegni circolari. Sicche’, non essendo stato travolto dalla decisione rescindente, questo accertamento di fatto non poteva essere rimesso in discussione dal giudice de rinvio. Ne’ il giudice del rinvio poteva confermare la semenza di primo grado, che, sostituita dalla sentenza d’appello, non esisteva piu’. Il motivo e’ infondato.

Non v’e’ dubbio che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non e’ destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nel limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed e’ funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande preposte dalle parti (come si desume dal disposto dell’art. 393 c.p.c., a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensi’ la sua inefficacia)” (Cass., sez. 1^, 28 gennaio 2005, n. 1824, m. 579712, Cass., sez. 1^, 2.3 settembre 2002, n. 13833, m. 557516, Cass., sez. 2^, 18 giugno 1994, n. 5901, m. 487120, Cass., sez. 1^, 17 novembre 2000, n. 14892, m. 543320).

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa corte, “nei casi di cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il giudice del rinvio – pure vincolato al principio di diritto implicitamente enunciato circa i punti gia’ ritenuti decisivi o non correttamente motivati ed il giudizio di ammissibilita’ delle prove – e’ sostanzialmente soggetto a solo limite di non incorrere nello stesso errore logico della sentenza cassata; pertanto, egli puo’ riesaminare i fatti gia’ considerati, ai fini di una diversa rivalutazione, nel rispetto dei limiti dei giudicato”. (Cass., sez. 3^, 16 marzo 1995, n. 3073, m. 491208, Cass., sez. L, 6 aprile 2004, n. 6707, m.

571860). Sicche’, sebbene non possa rimettere in discussione la decisivita’ dei fatti in relazione ai quali la sentenza di cassazione ha rilevato il difetto di giustificazione (Cass., sez. 2^, 14 giugno 2000, n. 8125, m. 537600), “nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza impugnata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio puo’ non solo valutare liberamente i fatti gia’ accertati, bensi’ anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronunzia da emettere in sostituzione di quella cassata” (Cass., sez. L, 29 marzo 2001, n. 4663, m. 545327).

Questo principio non opera solo con riferimento ai fatti che la sentenza di cassazione abbia considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall’impugnazione, ne’ in via principale ne’ in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento e’ stata fondata (Cass., sez. un., 16 dicembre 2003, n. 19217, m. 568947, Cass., sez. L, 10 maggio 2005, n. 9733, m. 581201, Cass., sez. L, 23 giugno 2006, n. 14635, m. 591226). E nel caso in osarne e’ evidente che la sentenza di. cassazione con rinvio non considero’ definitivamente accertato alcun fatto, perche’ censuro’ la decisione di merito appunto per una carente e lacunosa ricostruzione dei fatti. Ne’ e’ possibile sostenere, come la ricorrente, che la sentenza di cassazione abbia implicitamente considerato definitivo l’accertamento della riconoscibilita’ dell’alterazione, che era specifico’ oggetto di controversia tra le parti.

2.2 – Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, con riferimento alla valutazione della lettera del 15 maggio 1990 con la quale la ICCREA Banca s.p.a. comunico’ alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e alla Cassa di risparmio di Roma che avevano negoziato assegni circolari alterati. Sostiene che, anche a interpretare l’avverbio “evidentemente” come espressivo di un’inferenza logica stringente piuttosto che di un’immediata percepibilita’ dell’utilizzazione di agenti chimici, rimaneva la confessione da parte della ICCREA Banca s.p.a. dell’immediata percepibilita’ appunto della degenerazione dei colori originari dei titoli, che, secondo la stessa banca emittente, “apparivano”, cioe’ si mostravano palesemente, “scoloriti”.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione della lettera del 15 maggio 1990 come destinata ad addebitare la responsabilita’ alle banche che avevano operato la seconda negoziazione dei titoli controversi.

3. Con li primo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione dell’art. 92 c.p.c. e vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente compensato le spese di un giudizio di cui solo la Unicredit Banca s.p.a. porta la responsabilita’. Il motivo e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “in tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, (e succ. modif. ed integr., la valutazione dell’opportunita’ della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge;

e’ incensurabile in sede di legittimita’, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o la evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale espressa sul punto. Pertanto, mentre, quando manchi la motivazione della statuizione, viene a mancare lo stesso presupposto del sindacato del giudice di legittimita’, ove detta statuizione sia accompagnata dai motivi, ritenuti giusti, della compensazione, sussiste il presupposto della disamina da parte della Cassazione, anche se non sotto il profilo della insufficienza della motivazione, inconcepibile a fronte della legalita’ di una omissione totale, bensi’ quanto al vizio di contraddittorieta’ di motivazione. Sotto tale profilo, tuttavia, il sindacato di legittimita’ non e’ ammissibile nella stessa ampiezza in cui tale difetto si atteggia per ogni altro capo della sentenza impugnata, bensi’ solo nei limiti in cui non sia dato comprendere la ragione della statuizione per rapportarla alla volonta’ della legge e accertare se questa sia stata o no violata” (Cass., sez. 1^, 2 luglio 2007, n. 14964, m. 599769).

4. La decisione di rigetto del ricorso principale risulta assorbente del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimita’ sono a carico della ricorrente principale, che quale soccombente dovra’ rivalerne per intero la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e per i due terzi la ICCREA Banca s.p.a., dovendo essere compensate per il rimanente terzo tali spese, in ragione della parziale soccombenza della ricorrente incidentale;

mente non v’e’ pronuncia sulle spese nei confronti della Banca di Roma s.p.a., che non ha spiegato difese.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e l’incidentale, dichiara assorbito il ricorse incidentale condizionato. Compensa per un terzo le spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento dei due terzi di dette spese nei confronti dell’ICCREA, liquidandole nella misura non compensata in Euro 4.000,00 per onorari e 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge. Condanna la ricorrente principale al pagamento per intero nei confronti della BNL delle spese di questo grado di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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