Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7950 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 27/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16204/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ROSALDA ROCCHI,

che la rappresenta e difende;

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

107, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TORINO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 25502/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi l’Avvocato Vari e l’Avvocato Cau per delega dell’Avvocato

Torino;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 4.2.2010 T.R. proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale relativa ad un verbale di accertamento di violazione del C.d.S. recante l’importo complessivo di Euro 121,78.

Con sentenza n. 57168/10 depositata in data 17.10.2012, il Giudice di pace di Roma accoglieva il ricorso ed annullava la cartella impugnata, compensando le spese del giudizio. Tale provvedimento veniva impugnato in appello, eccependo la T. la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure condannato i soccombenti alle spese di giudizio. Il Comune di Roma si costituiva in giudizio, contestando le motivazioni addotte dall’appellante a sostegno del gravame, di cui chiedeva il rigetto. Si costituiva altresì Equitalia Sud s.p.a., contestando, a sua volta, i motivi di appello ed allegando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto concessionario per la riscossione.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, con sentenza del 18.12.2014, ha accolto l’appello e, per l’effetto, condannato Roma Capitale, in solido con Equitalia Sud s.p.a., al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) quanto al Comune di Roma, non era condivisibile la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese del grado, facendo riferimento alla natura della causa, avente ad oggetto un aspetto formale del procedimento sanzionatorio, in quanto l’accoglimento del ricorso con annullamento della cartella esattoriale per motivi formali non costituiva giusto motivo per la compensazione;

2) quanto alla posizione di Equitalia, posta la sicura legittimazione passiva sia del soggetto irrogatore della sanzione che dell’ente esattore nel caso di annullamento della cartella esattoriale, entrambi potevano essere condannati in solido al pagamento delle spese, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., senza che vi fosse, peraltro, la necessità di specifica motivazione al riguardo, avendo, peraltro, il soggetto esattore di certo contribuito a dare causa al processo.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso la Equitalia Sud s.p.a., sulla base di due motivi. T.R. e Roma Capitale hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., D.P.R. n. 603 del 1973, artt. 12, 24 e 25, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per averla il Tribunale ritenuta soccombente nel giudizio e, quindi, condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, nonostante la formazione illegittima a monte del titolo esecutivo (sostanziatasi, nel caso di specie, nella mancata prova della notifica dei verbali sottesi alla cartella) fosse addebitabile esclusivamente all’ente richiedente l’emissione della cartella esattoriale ed essa non avesse alcuna possibilità di verificare la regolarità del titolo trasmesso dall’ufficio, bensì un mero obbligo di porlo in esecuzione.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non rileva al riguardo l’attesa decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione della qualificazione come opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ovvero come opposizione “recuperatoria” della L. n. 689 del 1981, ex art. 22 – dell’azione volta a contestare la cartella di pagamento notificata dall’agente per la riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni del codice della strada mai notificati o notificati oltre il termine ex art. 201 C.d.S., oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 21957 del 28/10/2016 pronunciata dalla Terza Sezione Civile.

Risulta dagli atti che T.R. avesse proposto opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa correlata a violazioni del codice della strada, deducendo la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione o dell’ordinanza – ingiunzione irrogativa della sanzione, convenendo sia l’ente impositore titolare della pretesa contestata (Roma Capitale) sia il soggetto esattore (Equitalia Sud s.p.a.), sul presupposto della concorrente legittimazione passiva dei convenuti. L’adito Giudice di Pace di Roma, ritenuta provata l’omessa notifica del verbale iscritto a ruolo per la mancata costituzione in giudizio sia di Roma Capitale che di Equitalia Sud s.p.a., accoglieva il ricorso, compensando le spese processuali. Veniva proposto appello soltanto da T.R. in ordine alla compensazione delle spese.

Ne consegue che la domanda della T., pienamente accolta dal giudice di primo grado, aveva individuato in Equitalia Sud, in uno all’ente impositore, un soggetto avente interesse a resistere all’opposizione, e la sentenza di accoglimento resa dal Giudice di Pace aveva certamente reso la medesima Equitalia Sud parte destinataria della statuizione di annullamento della cartella esattoriale. La legittimazione a contraddire (rectius, la titolarità passiva della pretesa di annullamento della cartella dedotta in giudizio) di Equitalia Sud discendeva, quindi, dalla prospettazione della domanda della T. (arg. da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951).

Avendo, pertanto, la sentenza di primo grado pronunciato l’annullamento con evidente affermazione della legittimazione a contraddire anche di Equitalia Sud, la stessa poteva essere rivalutata dal Tribunale di Roma in sede di appello soltanto se tale punto della decisione in prime cure avesse formato oggetto di specifica impugnazione. In difetto, pertanto, di appello di Equitalia Sud, deve dirsi verificata sul punto, nonostante la sollecitazione al giudice del gravame fatta in sede di costituzione, una preclusione processuale derivante da giudicato “interno” (Cass. Sez. 1, 27/10/2014, n. 22781).

Il Tribunale di Roma ha peraltro opportunamente richiamato anche la precedente decisione di questa Corte, secondo cui, ove, come avvenuto davanti al Giudice di pace, siano evocati in giudizio, con opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, sia l’ente titolare del potere sanzionatorio sia il concessionario della riscossione, in caso di annullamento della cartella medesima, entrambi devono ritenersi soccombenti, anche ai fini del pagamento delle spese processuali (Cass. Sez. 6-2, 10/11/2011, n. 23459).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 3, per aver il Tribunale, a fronte del valore della cartella impugnata di Euro 100,10, liquidato, quanto alle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, l’importo complessivo di Euro 4.500,00 per compensi, laddove, applicando correttamente i criteri di cui al D.M. citato, avrebbe potuto liquidare la somma di Euro 630,00 ed anzi, in difetto di una fase istruttoria, quella ancora minore di Euro 440,00.

Tale censura è fondata.

In sede di ricorso per cassazione, la determinazione del giudice di merito, relativa alla liquidazione del compenso ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 3, può essere censurata solo attraverso la specificazione dei parametri in ordine ai quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, nonchè delle differenze tra gli importi in concreto liquidati dal giudice e i valori medi indicati dalle tabelle allegate al medesimo D.M..

Nel caso di specie, è stato dedotto come il valore della sanzione pecuniaria indicata nella cartella esattoriale, poi annullata, fosse di Euro 121,78. Inoltre, non risulta svolta alcuna fase istruttoria, tale non essendo l’attività finalizzata soltanto all’acquisizione ed alla ricostruzione del fascicolo di primo grado. A fronte, pertanto, del liquidato importo di Euro 4.500,00 per compensi del giudizio di appello, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, alla stregua dei valori medi dei parametri generali di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, la somma complessiva di Euro 440,00, oltre accessori.

In definitiva, va accolto soltanto il secondo motivo di ricorso e perciò la sentenza impugnata va cassata limitatamente al punto inerente la liquidazione delle spese del grado di appello. Non essendo necessari al riguardo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa del merito, nel senso di liquidare, in favore di T.R., a titolo di spese processuali per il secondo grado di giudizio, la somma di Euro 55,00 per esborsi e di Euro 440,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore dell’avvocato Federica Cau, che ha dichiarato di averli anticipati.

Sussistono ragioni, rappresentate dall’accoglimento parziale del ricorso e dalla non immediata imputabilità alla parte dell’eccessiva liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente la liquidazione delle spese del grado di appello, e, decidendo nel merito, liquida, in favore di T.R., a titolo di spese processuali per il secondo grado di giudizio, la somma di Euro 55,00 per esborsi e di Euro 440,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore dell’avvocato Federica Cau, che ha dichiarato di averli anticipati; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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