Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7950 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 22/03/2021), n.7950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4292/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento “(OMISSIS) s.r.l.”, con sede in (OMISSIS), viale

(OMISSIS), in persona del curatore fallimentare Dott. Giarratano

Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Prima del Foro

di Sciacca, giusta provvedimenti di autorizzazione e di nomina del

G.D. in data 07/03/2014 e di nomina del curatore in data 07/03/2014,

nonchè giusta procura speciale in calce al controricorso, ed

elettivamente domiciliato, insieme al difensore, presso lo studio

dell’avv. Paolo De Angelis, in Roma, via Federico Cesi, n. 72;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 227/30/12 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 30, depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito a PVC del 23/06/2006, l’Agenzia delle Entrate emise avviso di accertamento nei confronti della società (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita con provvedimento del 15/11/2007, con riguardo all’anno di imposta 2005, col quale contestò l’omessa contabilizzazione di ricavi e di operazioni imponibili relativamente ad alcune commesse e l’indebita deduzioni di costi e spese, con indebita detrazione d’Iva, con riguardo al compenso dell’Amministratore in quanto non corrisposto nell’anno, alle spese per carburanti e lubrificanti, in quanto mancavano i chilometri percorsi, e a quelle per spese di prestazioni e servizi, in quanto ritenute non inerenti per difetto di documentazione.

Impugnato il predetto atto dalla società, la C.T.P. di Agrigento accolse parzialmente il ricorso, ivi compresa la deducibilità dei costi sul compenso dell’amministratore e le spese per prestazioni di servizi, e confermò l’omessa contabilizzazione dei ricavi e l’indebita deduzione dei costi quanto a carburanti e lubrificanti, compensando le spese di lite.

Proposto appello dalla contribuente, nel cui procedimento l’Ufficio resistette con controricorso e appello incidentale limitatamente alle spese per prestazioni di servizi, la C.T.R. accolse il gravame e rigettò il ricorso incidentale.

2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. dato ingresso alle dichiarazioni di terzi, attribuendo loro valore di prova e non meramente indiziario, benchè mancasse puntuale sostegno documentale, e avere valorizzato, quanto alle spese di servizi, il contenuto delle fatture, pur mancando i relativi contratti e la contabilità di cantiere, costituenti elementi indispensabili di collegamento con l’attività esercitata mediante commesse esterne, atteso che la deduzione dei costi necessita di supporto documentale.

2. Col secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. omesso di dar conto della prevalenza indiziaria attribuita alle dichiarazioni di terzi e di raffrontarle con l’accertamento oggettivo dei verificatori, non essendo le stesse utilizzabili se prive dei caratteri della precisione, gravità e concordanza.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono inammissibili.

Questa Corte ha invero già avuto modo di affermare che, in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, è comunque tenuto a rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, le prescrizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., n. 6, che richiede “la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda” e dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro produzione nei gradi di merito (in tal senso, tra le molte, Cass. Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass., Sez. 5, 22/10/2010, n. 21686; Cass., Sez. 5, 12/01/2010, n. 303; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777).

Nella specie, la ricorrente si è invece limitata a lamentare, col primo motivo, che i giudici di merito avessero dato ingresso a dichiarazioni di terzi, “con attribuzione di un valore di prova e non meramente indiziario” in assenza di altri elementi fattuali, senza indicarne in alcun modo il contenuto, nè la sede processuale nella quale tali documenti erano stati prodotti nei gradi di merito.

La dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione circa la prevalenza indiziaria delle dichiarazioni di terzi rispetto all’accertamento oggettivo, operata dalla C.T.R., poi, non soltanto è genericamente proposta, ma si pone altresì in contrasto con i limiti entro i quali è possibile il controllo di legittimità sull’estensione della motivazione della decisione impugnata, essendo stata con essa sostanzialmente denunciato l’errore di giustificazione della decisione sul fatto con riferimento al rapporto tra motivazione della sentenza d’appello e dati processuali.

Non soltanto, infatti, il giudice di merito non è tenuto a dar conto dell’esame di tutte le prove prodotte o acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, ma può limitarsi ad esporre sinteticamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e ad evidenziare, con motivazione logica e adeguata, le prove ritenute idonee a confortarla, mentre restano implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass., sez. 5, 21/01/2015, n. 961, cit.; anche Cass., sez. L., 20/02/2006, n. 3601; Cass., sez. 1, 13/01/2005, n. 520; Cass., sez. 3, 28/10/2009, n. 22801), ma lo stesso vizio di motivazione può essere censurato in sede di legittimità unicamente nella misura in cui risulti dal testo della decisione gravata dal ricorso. Il controllo di logicità del giudizio di fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale invero alla revisione del ragionamento decisorio e alla conseguente nuova formulazione del giudizio di fatto, in quanto tale eventualità si pone in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, il quale non può procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa e la considerazione di fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di merito a fondamento della sua decisione (in tal senso si è espressa Cass., sez. 5, 21/01/2015, n. 961 cit.; vedi anche Cass., sez. L., 05/03/2002, n. 3161; Cass., sez. 3, 20/10/2005, n. 20322; Cass., sez. L., 6/03/2006, n. 4766; Cass., sez. 6-5, 07/01/2014, n. 91; Cass., sez. 5, 28/11/2014, n. 25332; Cass., sez. 5, 10/09/2020, n. 18774).

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

3. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cass., sez. 5, 14/5/2020, n. 8914).

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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