Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7950 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 20/04/2020), n.7950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 501-2018 proposto da:

I.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO

MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA;

– ricorrente –

contro

COMUNE FRESONARA, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI BORMIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1116/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 22 aprile I.R.A. aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Alessandria, il Comune di Fresonara chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a una Delib. Comunale e annessa convenzione con la quale l’amministrazione comunale avrebbe, sostanzialmente, imposto alla società H3G, che già aveva concluso un contratto di locazione con la stessa – contratto avente ad oggetto un terreno di proprietà dell’attore, sul quale la società conduttrice avrebbe dovuto installare una stazione radio, a servizio della rete nazionale pubblica di telefonia cellulare – di recedere dal contratto di locazione in essere con l’attore e di stipulare altro contratto;

si costituiva il Comune di Fresonara eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, affermando che la società H3G S.p.A. aveva iniziato i lavori per l’installazione di un impianto radio-base per la telefonia mobile su una porzione di terreno di I.R. stipulando un contratto di locazione. Aggiungeva che, in seguito e per scelta volontaria, determinata anche dalle proteste della popolazione, H3G aveva deciso di trasferire l’impianto su un terreno di proprietà comunale. Negava l’esistenza di atti autoritativi o, comunque, di provvedimenti amministrativi illegittimi, facendo presente di avere esercitato il proprio diritto dominicale. Contestava la sussistenza del nesso di causalità, tra il provvedimento del Comune di Fresonara, di concessione in locazione del terreno e la decisione della società di recedere dal contratto con I.R.. In subordine, eccepiva la compensazione lucri cum damno, sottolineando che il terreno dell’attore era stato classificato come residenziale a seguito della modifica del piano regolatore;

il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 12 maggio 2006, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e rigettava la domanda di I.R., affermando che non vi era stato alcun abuso da parte del Comune di Fresonara e che l’amministrazione aveva formulato un’offerta a un operatore privato, poi accettata, perchè ritenuta più vantaggiosa rispetto a quella di I.R.;

avverso tale sentenza proponeva impugnazione quest’ultimo, con atto del 23 giugno 2016, ritenendo insufficiente la motivazione e rilevando che l’amministrazione avrebbe adottato un provvedimento autoritativo illegittimo, perseguendo vantaggi economici e non l’interesse pubblico. Riteneva errata la decisione per avere escluso il nesso di causa tra la condotta dell’amministrazione e il danno subito. Rilevava, infine, che il valore della causa non era quello ritenuto dal giudice di appello. Si costituiva il Comune di Fresonara, proponendo appello incidentale per censurare la sentenza nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione;

la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 19 maggio 2017 respingeva l’appello incidentale proposto dal Comune di Fresonara e, in parziale accoglimento di quello principale, ridetermiva l’importo concernente le spese, riferendolo ad un valore della causa pari alla richiesta di risarcimento dei danni proposta da I.R.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione I.R.A. affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Fresonara resiste con controricorso e deposita memoria sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

per meglio comprendere la vicenda è opportuno sintetizzare i fatti che hanno preceduto l’instaurazione del giudizio. In data 24 luglio 2003 I.R. e la S.p.A. H3G stipulavano un contratto di locazione avente ad oggetto una porzione di terreno di proprietà del primo, al fine di consentire la costruzione di un impianto radio-base per la telefonia mobile;

in data 8 agosto 2003 la società presentava la dichiarazione d’inizio attività, ma a seguito di reiterate proteste da parte dei proprietari dei fondi limitrofi e di numerosi cittadini, in via informale il Comune di Fresonara chiedeva alla società di sospendere i lavori iniziati;

successivamente veniva individuato un diverso terreno, di proprietà del Comune di Fresonara, ritenuto più adeguato da parte della società e con Delib. 6 novembre 2003, quest’ultima procedeva alla stipulazione della convenzione e del successivo contratto di locazione con la società H3G la quale esercitava il diritto di recesso rispetto al rapporto giuridico con I.R.. Questi, con ricorso del 7 febbraio 2004 impugnava la Delib. Comunale davanti al giudice amministrativo che, con ordinanza del 3 marzo 2004 rigettava l’istanza cautelare e, successivamente dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, decisione successivamente confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza del 20 gennaio 2015;

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 2043 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La decisione impugnata sarebbe errata per non avere rilevato che lo spostamento del sito per cui è causa sarebbe avvenuto sulla base del comportamento illegittimo del Comune di Fresonara, che avrebbe interferito in via autoritativa nel rapporto contrattuale tra I.R. e la società H3G. Contrariamente a quanto argomentato dalla Corte d’Appello all’unico fine perseguito dal Comune di Fresonara sarebbe stato quello di ottenere un vantaggio economico, ponendo la società di telefonia nella condizione di non poter effettuare una scelta diversa. La Delib. 6 novembre 2003, in sostanza, avrebbe imposto a quest’ultima di non proseguire l’attività di realizzazione dell’impianto, come risulterebbe dal passaggio contenuto nella deliberazione, relativo alla richiesta orale fatta dall’amministrazione alla società di sospendere i lavori. Sotto altro profilo l’anomalia del comportamento risiederebbe anche nel fatto di non aver consentito a I.R. di partecipare al procedimento per lo spostamento del sito di realizzazione dell’impianto, pur essendovi interessato;

con il secondo motivo si censurano le medesime disposizioni ribadendo che la società di telefonia non avrebbe avuto alcuna alternativa, se non quella di spostare l’impianto e ciò in quanto l’amministrazione avrebbe abusato del proprio potere per costituirsi una posizione di vantaggio. Sotto altro profilo, non vi sarebbero dubbi sulla sussistenza del nesso di causalità, in quanto i danni subiti dal ricorrente sarebbero derivati proprio dall’adozione della deliberazione della giunta che avrebbe sostituito il terreno sul quale realizzare l’impianto;

i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè sovrapponibili e sono inammissibili perchè, sotto l’apparente censura dell’art. 2043 c.c., non individuano in concreto le norme specificamente violate e, soprattutto, le argomentazioni del giudice di appello attraverso le quali tali disposizioni sarebbero violate. In realtà, i motivi sono strutturati come contestazione della congruità e sufficienza della motivazione sulla base del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, richiedendo alla Corte di rivalutare l’intera argomentazione posta a sostegno della decisione di primo grado, prospettando una ricostruzione giuridica alternativa, senza tenere conto delle specifiche considerazioni espresse dal giudice di appello proprio riguardo al contenuto della Delib. menzionata dalla ricorrente. Dedotto in questi termini il motivo è inammissibile, perchè si traduce in una critica alla sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti (Cass. SSUU n. 8053 del 7 aprile 2014 e, successivamente, tra le altre, Cass. n. 23940 del 12 ottobre 2017);

per il resto, nella prospettazione del ricorrente non si rinviene alcun profilo di omesso esame di fatti storici da parte della Corte territoriale, decisivi e oggetto di contraddittorio tra le parti;

la Corte territoriale ha evidenziato che nella Delib. 6 novembre 2003, non vi è stato alcun esercizio di potere pubblico da parte dell’amministrazione comunale che si è limitata ad agire alla stregua di un soggetto privato che dispone di un bene di sua proprietà. Nello stesso modo la società H3G, in piena autonomia, ha deciso di recedere dopo avere dato esecuzione al contratto stipulato con I.R., trasferendo i lavori sul terreno di proprietà comunale. Tali profili sono evidenziati anche nella decisione del Consiglio di Stato ritualmente trascritta dal controricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza (“la deliberazione… peraltro non tocca nè avrebbe potuto toccare il contratto di locazione già in essere tra I.R. e H3G”);

a prescindere da ciò, la censura non si confronta con l’argomentazione della Corte territoriale che ha già esaminato il contenuto della bozza di convenzione escludendone la rilevanza, perchè non sottoscritta dalle parti e perchè riferita ad un impegno informale e verbale;

con il terzo motivo si deduce la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il Comune avrebbe adottato la deliberazione in questione senza un’adeguata motivazione riguardo alla decisione di spostare l’impianto. La deliberazione non consentirebbe di comprendere il fine perseguito dall’amministrazione con violazione dei principi di buona amministrazione codificati nella L. n. 241 del 1990;

il motivo è inammissibile poichè si traduce esclusivamente in una censura alla motivazione della deliberazione del 6 novembre 2003 prospettando un tipico vizio di legittimità dell’atto amministrativo. La doglianza sotto tale profilo è inammissibile perchè dedotta in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo parte ricorrente trascritto, allegato o localizzato all’interno del fascicolo di legittimità il contenuto della citata Delib., al fine di consentire a questa Corte di operare una valutazione sul testo della deliberazione. In ogni caso, le censure riguardano profili del tutto estranei rispetto al giudizio civile in oggetto e che non possono essere prospettati in questa sede. Infine, la doglianza non si confronta con l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui l’atto in questione non era un atto autoritativo, ma iure privatorum rispetto al quale la specificazione del fine pubblico non era richiesta. In ogni caso, la Corte ha precisato che il contratto rispondeva, con evidenza, alle necessità dell’amministrazione, comportando un’entrata economica significativa;

con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 10 c.p.c. e segg. e D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale il valore della controversia non poteva ritenersi pari all’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno (Euro 182.000), ma di valore indeterminabile riferendosi ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Mentre per i primi era parzialmente individuato l’importo nella cifra citata, per i secondi l’attore ne aveva rimesso la liquidazione alla valutazione equitativa del giudice. In ogni caso le spese liquidate sarebbero state conteggiate senza considerare la limitata complessità della causa e l’assenza di una fase istruttoria e decisionale trattandosi di controversia decisa in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies. Sotto tale profilo le spese liquidate per il primo grado comprendevano erroneamente anche le fasi istruttorie e decisionali non espletate. Conseguentemente l’importo liquidato per tale fase in Euro 7.254, oltre spese generali Iva e cpa avrebbe dovuto essere ridotto ad Euro 2.019. Quanto al giudizio di appello, facendo riferimento al valore indeterminabile, l’importo avrebbe dovuto essere ridotto da Euro 9515 ad Euro 4826;

il motivo è infondato poichè, con riferimento alle spese liquidate davanti alla Tribunale, non si confronta con l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui “non essendovi censura da parte dell’appellante si ritiene di mantenere ferma la somma liquidata dal primo giudice”. Tale profilo non è contrastato in sede di legittimità. Quanto alle spese relative al giudizio di appello, la censura riguarda soltanto la questione relativa al valore indeterminabile della causa ovvero quello ritenuto pari ad Euro 182.00, così come affermato dalla Corte territoriale. Sotto tale profilo la decisione della Corte d’Appello è corretta, poichè l’importo era stato determinato, quanto meno per una parte del credito, non al di sotto di tale importo (Euro 182.000). Pertanto le considerazioni poste a sostegno del motivo sono prive di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., poichè le voci non direttamente determinate avrebbero potuto soltanto incrementare quel valore, consentendo di pervenire ad una liquidazione delle spese ancora superiore. Quanto, infine, alla complessità della causa, la censura non si confronta con la specifica argomentazione della Corte secondo cui la causa “non può considerarsi modesta, ma presenta una certa complessità, per le questioni trattate coinvolgenti anche tematiche di diritto amministrativo, introdotte in causa da I.R., nonostante che, prima il Tar, poi Consiglio di Stato, avessero specificato che nessun atto autoritativo era stato posto in essere in occasione della stipulazione del contratto”. Rispetto a tali puntuali osservazioni le contestazioni del ricorrente sono assolutamente generiche;

il rigetto dei motivi di ricorso rende superfluo l’esame delle richieste formulate in via subordinata dal Comune di Fresonara;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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