Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 795 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 14/01/2011), n.795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32221-2006 proposto da:

SKIPPER SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 174, presso lo studio

dell’avvocato CAROLEO GRIMALDI FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LO PRESTI NINO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2005 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 10/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Skipper s.r.l. ricorreva avverso l’iscrizione a ruolo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis recante la liquidazione di Irap, Iva ed Irpeg per l’anno d’imposta 1999; eccepiva, per quanto qui interessa, la nullità dell’atto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

Resisteva l’ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. Contro la relativa sentenza proponeva appello la contribuente ribadendo le proprie eccezioni; l’ufficio resisteva. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello con la sentenza di cui in epigrafe.

Avverso tale ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione articolato su di un motivo unico; l’Agenzia ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in esame la contribuente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 per avere il giudice dell’appello ritenuto che il mancato invio del c.d. avviso bonario o comunicazione di regolarità, non comporta alcuna decadenza o nullità, “nessuna norma prevedendo ciò”.

A sua volta l’Agenzia controricorrente rileva che l’invocata L. n. 212 del 2000, art. 6 presuppone la sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” in ordine alle quali necessitano chiarimenti o la produzione, da parte del contribuente, dei documenti mancanti, mentre la fattispecie in esame verte sull’omesso versamento in autotassazione delle imposte dichiarate. Il ricorso è manifestamente infondato, invero l’invocata L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 recita: “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto…..”.

La lettera della norma è chiara nel richiedere, per il sorgere dell’obbligo dell’invito del contribuente, la sussistenza non solo di profili di incertezza ma anche di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Deve pertanto affermarsi che, a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, l’avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative. Tanto ne caso di specie manca totalmente: come emerge dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, e non impugnato, l’ufficio con l’atto impositivo controverso, ha soltanto richiesto che venisse corrisposta l’imposta esposta nel Modello Unico e non versata”.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese vengono regolate in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 2.200,00 delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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