Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7949 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 27/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25311/2013 proposto da:

L.H., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI,

rappresentato e difeso dall’avvocato L.H.;

– ricorrente –

contro

COMUNE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHRISTOPH BAUR;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2013 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Pacifici e Scafarelli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato L.H. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 572/2013 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 01/07/2013, che aveva rigettato l’appello proposto dallo stesso L.H. contro la sentenza n. 816/2010 del Giudice di pace di Bolzano. Il giudizio concerne opposizione a sanzione amministrativa ex art. 142 C.d.S., comma 8, proposta con ricorso del 14 maggio 2010. Nel disattendere le ragioni dell’opposizione e confermare la decisione di primo grado, il Tribunale di Bolzano affermava che il verbale di contravvenzione indicasse con precisione data, ora e luogo della contestata violazione (“(OMISSIS)”), superando le critiche dell’appellante circa la dicitura “(OMISSIS)”, operata non in ettometri, come previsto dall’art. 129 reg. C.d.S., comma 2. Il Tribunale attribuiva quindi valenza a quanto affermato nel verbale, secondo cui il rilevamento della velocità era segnalato 1250 metri prima, conformemente al disposto dell’art. 142 C.d.S.. Sul terzo motivo d’appello, l’impugnata sentenza osservava che il Comune di (OMISSIS) avesse dimostrato che l’apparecchiatura di misurazione mobile della velocità (autovelox 104/c) fosse regolarmente abilitata all’uso. Il Comune di (OMISSIS) si difende con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di L.H. deduce violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè dell’art. 383 reg. C.d.S., comma 1, ed insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, quanto alla mancata indicazione nel verbale della località ove sarebbe avvenuta l’infrazione. Si assume che il punto di rilevazione “(OMISSIS)” non è rilevabile in base a segnali di distanza metrici lapidei e non corrisponde ad un luogo accertabile dagli utenti della strada.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, nonchè insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, quanto alla postazione del preavviso del posto di controllo per il rilevamento della velocità. Ad avviso del ricorrente, una segnalazione ad una distanza di 1250 metri dal luogo di rilevamento è preavviso inadatto per gli utenti della strada.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano entrambi in parte inammissibili e comunque infondati. Sono inammissibili le deduzioni di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione articolate nelle due censure, in quanto, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nè l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per sè, il vizio di omesso esame di fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).

Il Tribunale di Bolzano ha poi correttamente spiegato che nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione della violazione del codice della strada, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonchè, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti. Nella specie, pertanto, trattandosi di infrazione dei limiti di velocità accertati a mezzo autovelox, il verbale prova, sino a querela di falso, che l’autovelox sia stato adoperato nel luogo e tempo indicato, ed abbia fornito all’agente accertatore i dati in esso riportati.

E’ poi conforme all’orientamento di questa Corte la decisione espressa dal Tribunale nel senso che il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’art. 201 C.d.S., come ribadito dall’art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al “giorno, ora e località”, prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata (come nella specie) indicata nel verbale la strada e l’altezza della stessa (“(OMISSIS)”), è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancanza in loco di segnali di progressiva distanziometrica (arg da. Cass. Sez. 1, 29/04/2005, n. 8939; Cass. Sez. 2, 16/05/2016, n. 9974).

Peraltro, la valutazione di fatto in ordine alla sufficiente precisione degli estremi di tempo e di luogo della violazione indicati nel verbale di contestazione è rimessa al giudice del merito e non può essere riformulata in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, è corretto che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. La circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventiva mente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza. Nella specie, il Comune di (OMISSIS), secondo quanto accertato dal giudice di merito, ha dimostrato che la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento. Questa distanza è stata ritenuta dal Tribunale di Bolzano congrua perchè la preventiva segnalazione potesse utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, ed è preclusa alla Corte di legittimità una rivalutazione di tale apprezzamento di fatto (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 13/01/2011, n. 680).

Come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione; Cass. Sez. 6 – 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, nè assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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