Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7949 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 21/03/2019), n.7949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24511/2012 R.G. proposto da:

CENTRO SUD FREDDO s.r.l. in liquidazione già MAGAZZINI GENERALI

FRIGORIFERI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e assistita giusta delega in atti dall’avv.

Antonio Bertoli del foro di Padova con domicilio eletto presso lo

studio del ridetto procuratore in Padova, Corso del Popolo n. 8;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 14/10/12 depositata il 08/03/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

13/11/2018 dal consigliere Roberto Succio;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Visonà Stefano che ha chiesto dichiararsi

inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, società Magazzini Generali Frigoriferi s.r.l. ricorreva avvero la cartella di pagamento emessa per il recupero di dazi doganali ed IVA oltre accessori di legge a seguito della notifica di invito al pagamento per Euro 38.144,78; eccepiva la mancata notifica dell’avviso in parola, quale atto presupposto, l’inopponibilità della pretesa in quanto riferita a ragioni oggetti di precedenti avvisi oggetto di annullamento ad opera del giudice adito, la nullità del ruolo e quindi della cartella impugnata per difetto di motivazione e mancata allegazione dell’atto prodromico all’iscrizione, la nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione dello stesso, il difetto di motivazione dell’avviso impugnato.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Finanziaria che chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria di prime cure in via preliminare ed assorbente di ogni questione accoglieva il ricorso in forza dell’eccezione relativa al vizio di notifica e compensava le spese di giudizio.

Impugnava l’Agenzia delle Entrate in via principale, e il contribuente spiegava appello incidentale per le spese oltre che resistere all’impugnazione.

La Commissione di seconde cure, in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza di primo grado ritenendo corretta la notifica dell’invito al pagamento e dopo aver esaminato le eccezioni debitamente riproposte dal contribuente, le rigettava sancendo la legittimità della cartella impugnata.

Ricorre la società contribuente con atto affidato a undici motivi; resiste l’Amministrazione delle Dogane con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 145 c.p.c. per avere erroneamente la CTR ritenuto regolare la notifica dell’invito di pagamento presupposto, la cui illegittimità invece doveva dichiararsi con conseguente pedissequa illegittimità della cartella di pagamento emessa in forza di tal atto presupposto, sia con riferimento alla relazione sussistente tra destinatario (il sig. B.T., ritenuto amministratore di fatto della società) e notificatario, sia con riferimento alla contestata qualità di amministratore di fatto del destinatario (il sig. B.T.). I motivi, strettamente connessi tra di loro, possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

E’ pacifico in atti e risulta dalla sentenza impugnata come, in concreto, l’avviso di pagamento sia stato impugnato dal contribuente, che ha svolto nel giudizio ampie difese in ordine alla pretesa ivi contenuta. In ogni caso, quindi, l’avvenuta impugnazione dell’atto da parte del contribuente – pacifica, stante lo svolgersi del giudizio – ha efficacia sanante dell’asserito vizio di notifica dedotto; infatti questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19145 del 28/09/2016) in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale, contestando nel merito la pretesa tributaria, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. ove non siano allegate ulteriori difese nel merito (nel concreto caso qui non dedotte), diverse da quelle già esposte, rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto.

Quanto poi alla censura – astrattamente corretta – relativa alla invalidità della notifica dell’avviso contestato all’amministratore di fatto, osserva la Corte come dalla sentenza impugnata si evinca che la sede della società coincideva con la residenza del sig. B.T.; conseguentemente, è presso la sede della società (in disparte e rimanendo privo di rilevanza di per sè il dato della compresenza in essa della residenza del sig. B.) che è avvenuta, regolarmente, la notifica. Del tutto priva di rilevanza, quindi – essendo corretta la notifica presso la sede sociale, se come nel presente caso perfezionatasi – è la circostanza che la notifica non sia stata eseguita a mani della sig. G.C., amministratore solo formale della società contribuente. Sul punto, svolge considerazioni conformi la precedente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017) secondo la quale in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, applicabile “ratione temporis”, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. Alla luce della corretta notificazione presso la sede sociale, risultano quindi fuori bersaglio le eccezioni della contribuente dirette a contestare la qualità di amministratore di fatto del sig. B.T..

Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2920 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR negato l’inopponibilità al contribuente delle somme intimate a pagamento in quanto riferite alla stessa obbligazione tributaria già avanzata con precedenti atti accertativi oggetto di annullamento da parte del giudice di merito.

Il motivo è infondato; questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23675 del 01/10/2018) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell’atto di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude ma impone all’Amministrazione finanziaria, ove ancora non decaduta dall’esercizio del relativo potere per il decorso dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973. art. 43, di emettere un nuovo avviso, emendato dei vizi formali che andrà, se necessario, ad “autoannullare” il precedente, in quanto l’Amministrazione non ha il potere di rinunciare all’azione volta al recupero del credito erariale (in termini anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10376 del 12/05/2011).

Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce vizio motivazionale per non avere la CTR riconosciuto l’inopponibilità delle somme intimate ancorchè l’Amminstrazione finanziaria fosse decaduta del potere di accertamento dei tributi doganali, in quanto le operazioni si sono verificate negli anni 1995 e 1996 mentre la notitia criminis a carico della sig. G.C. è stata inoltrata al PM nel 2001, oltre il termine triennale di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, e in violazione anche del Reg. Doganale CE 2391 del 1992, art. 221, comma 3.

Il motivo è inammissibile, in quanto non risulta indicata in ricorso la sede processuale nella quale tale eccezione è stata proposta di fronte ai giudici del merito, cosicchè risulta impossibile per questa Corte valutarne la proponibilità in questa sede.

Con il quinto motivo si censura la gravata sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente non riconosciuto l’inopponibilità delle somme intimate a pagamento in quanto l’irrevocabilità delle sentenze penali medio tempore intervenute dal momento che non si tratterebbe di pretese legittimamente fondate su elementi nuovi.

Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente colpisce con esso un mero obiter dictum, come si evince dalla lettura della sentenza, e non la sua ratio decidendi che invero si fonda e argomenta su altre ragioni. Il sesto motivo di ricorso aggredisce la sentenza di seconde cure per vizio motivazionale laddove la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla nullità del ruolo e della conseguente cartella di pagamento per carente motivazione, stante la mancata allegazione dell’atto prodromico all’iscrizione a ruolo.

Il motivo è infondato; questa Corte è ferma nel ritenere che (Corte Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9778 del 18/04/2017) il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati. Orbene, è esattamente quanto è accaduto nel caso di specie, in cui il contribuente ha in modo articolato e approfondito, anche in sede di ricorso per cassazione, svolto ampie difese dirette a colpire non solo la cartella ma anche l’atto presupposto. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale non essendosi la CTR espressa in ordine alla contestata nullità del ruolo notificato con la impugnata cartella per difetto di sottoscrizione dello stesso.

Il motivo è in primo luogo inammissibile; questa Corte ritiene che (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13482 del 13/06/2014) l’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo. Sempre in termini, si è precisato anche che (Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013) la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relationem” resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 5, anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 stesso c.p.c., il ricorso è inammissibile.

Il mezzo, inoltre, risulta infondato dalla lettura della sentenza impugnata; pare evidente che la CTR – nel rendere la decisione – ha sia pur implicitamente, assorbendola, preso posizione sull’eccezione in parola, rigettandola. In tal senso quindi la sentenza di secondo grado ha correttamente operato in forza di quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8571 del 06/04/2018) la figura dell’assorbimento può aversi in forma esplicita, allorchè la decisione spieghi espressamente le ragioni per cui la domanda assorbita è ritenuta superflua, ovvero anche in forma implicita, allorquando l’affermazione contenuta in motivazione sia logicamente incompatibile con l’accertamento richiesto nella domanda implicitamente assorbita. In ogni caso, poi, la questione di diritto posta risulta infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12243 del 18/05/2018) in tema di riscossione, il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicchè, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità.

Peraltro, detta sottoscrizione potrebbe anche sussistere (non risultando in atti esser state svolte verifiche in ordine a tal profilo nel processo) in forma diversa da quella tradizionale; come è noto infatti (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1449 del 20/01/2017) In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, conv., con modif., dalla L. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso. L’ottavo motivo di ricorso aggredisce la sentenza impugnata denunciandone molteplici vizi di ultrapetizione ed extrapetizione contenuti nei paragrafi da 11 a 14 entrambi inclusi.

Il motivo è infondato; dalla lettura della sentenza di evince come difetti ogni interesse del ricorrente a dolersi, sotto il profilo del vizio di extrapetizione, che il giudice di merito abbia esaminato e risolto una questione non prospettatagli dalle parti; le argomentazioni svolte al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata non hanno avuto alcuna influenza sulla decisione della controversia e vanno, quindi, considerate alla stregua di semplici obiter dicta.

Il nono motivo censura la gravata sentenza per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, art. 3, comma 3, e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la sentenza di secondo grado ritenuto debitamente motivato l’avviso di pagamento sul quale si fonda la cartella impugnata.

Il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto non risulta in ricorso indicata la sede nella quale tale eccezione è stata formulata, cosicchè questa Corte non è messa in grado di verificarne la tempestiva proposizione e riproposizione nei gradi di merito, anche ove si trattasse di eccezione formulata in sede di motivi aggiunti al ricorso; in secondo luogo è ulteriormente inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando trascritto in ricorso il contenuto motivazionale dell’atto, neppure in parte ove lo stesso sia stato prodotto dall’Ufficio per quella parte, nè è indicata la sede processuale ove lo stesso sarebbe stato prodotto dall’Amministrazione Finanziaria.

In tal situazione, la Corte non è messa nelle condizioni di potere verificare la sussistenza o meno dell’invocato vizio di motivazione. In tal senso, si è già espressa questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017), sancendo che proprio in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso.

L’undicesimo mezzo censura la sentenza della CTR per aver la stessa, in violazione e falsa applicazione dell’art. 203 C.D.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non riconosciuto l’inesistenza del presunto concorso della società contribuente nel traffico illecito; il motivo è inammissibile, sia in quanto diretto a suscitare il riesame del merito, qui ovviamente precluso, sia in quanto la valutazione erronea delle circostanze di fatto da parte del secondo giudice, al più, doveva esser censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 7.873,50 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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