Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7949 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 20/04/2020), n.7949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11887/2018 proposto da:

G.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 16/B, presso

lo studio dell’avvocato SABRINA PIZZICARIA, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANLUCA OSTILLIO, GIUSEPPE ADEO OSTILLIO;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Dirigente

Affari Legali di gruppo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTRONOVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2010, G.T. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, la Reale Mutua Assicurazioni per sentirla condannare al pagamento di Euro 114.750,00 a titolo di indennizzo, per il furto della sua autovettura, avvenuto in data (OMISSIS).

1,a convenuta, costituendosi in giudizio contestava la domanda, sia perchè dall’ispezione effettuata sulla chiave elettronica della vettura era emerso che l’ultimo utilizzo risaliva al (OMISSIS) alle ore 7,02, sia per l’inverosimiglianza delle dedotte circostanze dell’accadimento, e pertanto ne chiedeva il rigetto oltre che gli atti venissero rimessi al PM per la riapertura delle indagini relative al procedimento penale.

Con sentenza n. 2742/2013, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l’attore al pagamento della sanzione pecuniaria, in favore della convenuta, ex art. 96 c.p.c., oltre le spese di lite.

2. Avverso tale decisione, G.T. ha proposto appello.

Conclusosi il procedimento penale, con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, la Corte d’appello di Taranto, con sentenza n. 319 del 5 ottobre 2017, ha annullato la condanna del G. al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, confermando per il resto la sentenza di primo grado, poichè ha ritenuto non provato l’accadimento del furto, dopo aver parcheggiato e chiuso a chiave l’auto, nonchè il nesso di casualità tra il furto e la sparizione dell’autovettura.

3. Avverso tale pronuncia G.T. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

4. La Società Reale Mutua Assicurazioni resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, – error in procedendo – nullità della sentenza.

il Giudice del merito avrebbe in parte qua confermato la sentenza del Tribunale modificandone la motivazione e valorizzando ai fini della decisione una eccezione che parte convenuta non aveva proposto nè nel giudizio di primo grado nè nella fase del gravame, vale a dire la assenza di comportamenti colposi dell’assicurato, che avevano reso possibile il furto. Tali elementi non sarebbero mai stati eccepiti da controparte e sarebbero stati individuati per la prima volta dal giudice d’appello.

Pertanto secondo il ricorrente il rigetto dell’appello sarebbe stata “conseguenza dell’accoglimento di eccezione non proposta dalla parte appellata neanche in primo grado”.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza per la violazione dell’art. 24 Cost. e art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte territoriale avrebbe sollevato d’ufficio una questione nuova posta solo in sentenza, determinando così la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, sancito dall’art. 24 Cost., poichè le parti sarebbero state private dell’esercizio del contraddittorio ex art. 183 c.p.c..

I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico-giuridica che li lega e sono inammissibili.

Si tratta della denuncia di un error in procedendo, per il quale al giudice di legittimità è consentito l’accesso diretto agli atti di causa, una volta che da parte del ricorrente sia stato assolto l’onere della specifica indicazione degli elementi condizionanti l’ambito di operatività della violazione, sì da permettere al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio dell’atto (Cass. Sez. Un. 22/5/2012, n. 8077; Cass. 29/08/2005, n. 17424). In particolare il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, nella specie per la valutazione del vizio di pronunzia filtra perita, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. Sentenza n. 29093/18Cass. Sentenza n. 19048/2016).

Nella specie il ricorrente riproduce in ricorso solo una parte della comparsa di costituzione in primo grado della Compagnia assicuratrice, non idonea a raggiungere quel livello di specificità del motivo tale da consentire il controllo degli atti. D’altra parte dalla ridotta riproduzione in ricorso della comparsa di costituzione è agevole rilevare che la questione delle modalità del furto e della circostanza che l’autovettura poteva spostarsi soltanto con le chiavi in dotazione, non potendosi altrimenti superare i congegni meccanici posti a difesa dall’autovettura, era stata tempestivamente posta dalla Compagnia assicuratrice fin dal primo grado del giudizio.

5.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1900 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Il Giudice di seconde cure avrebbe violato l’art. 2697 c.c., nella parte in cui ha onerato il G. di fornire la prova dell’assenza dei fatti impeditivi dell’obbligo dell’assicuratore di corrispondergli l’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione. Il ricorrente ritiene, al contrario, che l’assicuratore, non rispondendo a norma dell’art. 1900 c.c., comma 1, per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall’assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all’indennizzo.

nche questo motivo è inammissibile. Infatti il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre in ricorso, per lo meno nella parte a ciò necessaria, il contratto di assicurazione al fine di consentire a questa Corte di conoscere l’esatta formulazione della volontà della parti per poter apprezzare, ai fini della ripartizione dell’onere della prova, se il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi”, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa e l’esistenza ed il contenuto clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (Cass. 15558/18).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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