Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7949 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 07/04/2011), n.7949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA,(DIREZIONE AFFARI

LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE DONNO

ORONZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2 0 06 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/02/2006 r.g.n. 1336/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO per delega DE DONNO ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo, rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2641/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da G.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al (primo) contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 9-6-1998 al 30-9-1998, con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla messa in mora.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il G. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 7-2-2006, confermava la sentenza impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque motivi.

Il G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 115, 324, 345, 416 e 436 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonchè vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe “violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poichè si è espressa extra petita, non avendo il G. insistito, con apposito ricorso incidentale, per l’accoglimento delle eccezioni da lui proposte in primo grado e respinte dal Tribunale”.

Il motivo è infondato, per il semplice motivo che il G., risultato vittorioso in primo grado, aveva soltanto l’onere di riproporre (come ha fatto) ex art. 346 c.p.c. le proprie difese ed eccezioni, non avendo interesse alcuno a proporre appello incidentale.

Del resto, in base all’effetto devolutivo dell’appello, legittimamente la Corte territoriale ha, seppure con diversa motivazione, confermato la pronuncia di primo grado.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione, in ordine alla illegittimità del termine apposto ai contratti de quibus (come si legge nell’impugnata sentenza, tutti stipulati per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az.

25-9-97, il primo dei quali nel giugno 1998).

In particolare la ricorrente, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe “prima ammesso e poi negato la legittimità della delega legislativa e della successiva ipotesi pattizia”, richiedendo “l’introduzione di un rigido limite temporale di validità ad una fattispecie che riguarda esigenze connesse alla fase di ristrutturazione di “persistente attualità” e non prevede altro limite di efficacia, se non il completamento della suddetta fase”.

Con il terzo motivo la società, denunciando violazione dell’art. 23 della L. n. 56 del 1987 e dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè vizio di motivazione, in sostanza deduce che la Corte di merito, disattendendo il principio della “delega in bianco”; erroneamente ha ritenuto che “la delega fosse (o dovesse necessariamente essere) limitata nel tempo e che pertanto la disciplina collettiva . nel prevedere una ipotesi di apposizione del termine della durata del contratto di lavoro dovesse, essa stessa, essere sottoposta ad un termine”, nella specie ricavatale dagli accordi attuativi.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’accordo az. 25-9-97, nonchè vizio di motivazione, la ricorrente deduce che in detto accordo non si stabiliva alcun termine per la possibilità di stipulare i contratti a termine e che i successivi accordi attuativi al riguardo hanno avuto soltanto natura meramente ricognitiva del permanere del processo di ristrutturazione in atto.

I detti motivi (secondo, terzo e quarto, riguardanti la legittimità del termine apposto al contratto de quo), da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, non meritano accoglimento.

Osserva innanzitutto il Collegio che la società ricorrente, seppure nelle premesse del ricorso abbia accennato al primo contratto come concluso per “concomitanza di assenze per ferie”, non ha poi in alcun modo censurato la affermazione della Corte d’Appello secondo cui tutti i contratti del G. sono stati stipulati per “esigenze eccezionali”, compreso il primo del giugno 1998. Tutte le censure svolte, infatti, con i motivi in esame riguardano chiaramente soltanto la causale delle “esigenze eccezionali” ex acc. az. 25-9-97 e succ. e giammai richiamano una diversa causale “per ferie”.

Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato in data successiva al 30 aprile 1998, allorquando le assunzioni erano ormai “prive di strumento derogatorio”.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’ari 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo. sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v.. fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

Così respinti i primi quattro motivi, va infine esaminato il quinto motivo, con il quale la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1206 c.c. e segg., degli artt. 1219, 2099, 2697 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1 e vizio di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di corrispettività ed in particolare avrebbe “errato nell’attribuire alla lettera inviata per il tentativo di conciliazione idoneità a costituire messa in mora del creditore”.

Tale motivo risulta inammissibile perchè generico e privo di autosufficienza, trattandosi in sostanza di questione nuova, che postula nuovi accertamenti di fatto, della quale non vi è traccia nell’impugnata sentenza e sulla quale manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all’avvenuta deduzione, con i motivi di gravame, davanti ai giudici di appello.

Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello” (v. Cass. 27-8-2003 n. 12571, Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che “nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10/7/2001 n. 9336).

Peraltro, nella fattispecie, la ricorrente neppure riporta il contenuto della comunicazione (dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, cfr. Cass. Cass. 28-7-2005 n. 15900, Cass. 30-8-2006 n. 18710) che secondo il suo assunto non avrebbe integrato la messa in mora.

Così risultato inammissibile il quinto motivo, che riguarda le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (cfr. Cass. 4-1-2011 n. 80).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore del G..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società a pagare al G. le spese liquidate in Euro 31,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011 e il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA