Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7948 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MV AGUSTA MOTOR S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE

DELLE BELLE ARTI 8, presso l’avvocato SARAGO’ TIBERIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., D.S., B.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 20, presso

l’avvocato ROMANO GIORGIO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GENTILE SERGIO, CARRA’ GABRIELE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il 27/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAPE’ PIETRO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ROMANO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o

infondatezza del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 21 gennaio 2006 la MV AGUSTA MOTOR s.p.a.

proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso il 27 gennaio 2005 dal Tribunale di Varese con cui era stato liquidato in complessivi Euro 315.000,00 il compenso dovuto al Dr. B. R., al Dr. C.A. ed al Dr. D.S., per l’opera da essi svolta quali commissari giudiziali nella procedura di amministrazione controllata della predetta società.

Deduceva la violazione del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, artt. 1, 4 e 5, nonchè la motivazione apparente, giacchè il tribunale fallimentare non aveva indicato specificamente i criteri seguiti, in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, che era prossima all’ammontare massimo di legge nonostante l’assenza di alcuna particolare attività dei commissari, diversa dalla generica sorveglianza dell’esercizio dell’impresa: tenuto altresì conto che essi erano stati nominati anche in altre tre procedure di amministrazione controllata di società del medesimo gruppo, ivi ricevendo ulteriori compensi, egualmente elevati, pur nella sostanziale identità delle problematiche affrontate.

Resistevano con controricorso i tre commissari giudiziali, eccependo in via pregiudiziale la preclusione, per tardività, del ricorso rispetto alla sua comunicazione, nonchè l’inammissibilità della doglianza relativa al vizio di motivazione nell’ambito di un ricorso straordinario ex art. 111 Cost., all’epoca previsto solo per violazione di legge.

All’udienza del 22 gennaio 2010 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Natura pregiudiziale ha l’eccezione di preclusione del ricorso per tardività.

L’eccezione è infondata.

Il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare – e dunque anche avverso il decreto che liquida il compenso dovuto agli organi della procedura – non decorre dalla data del deposito in cancelleria, bensì dalla comunicazione o notificazione agli interessati, eseguita dall’ufficio competente, che non può trovare modalità equipollenti, tramite la conoscenza di fatto desunta aliunde o comunicazioni informali di altri organi della procedura (Cass., sez. 1^, 7 febbraio 2007, n. 2615; Cass., sez. 1^, 4 agosto 2006, n. 17.697; Cass., sez. 1^, 10 febbraio 2006, n. 2991).

Ai fini della decorrenza del termine breve, pur non essendo indispensabile la notifica del provvedimento ad istanza della parte interessata (Cass. 10 giugno 2004, n. 10.987) – che è la regola generale dettata dall’art. 327 cod. proc. civ., derogata eccezionalmente in subiecta materia, in ragione della specificità degli interessi tutelati e della esigenza di definizione celere che consentono invece la decorrenza dalla data di notificazione o comunicazione d’ufficio (Cass., sez. unite, 27 novembre 1998, n. 12.062) – resta però fermo che il dies a quo di un termine perentorio non può essere individuato in relazione alla conoscenza di fatto (Cass. 29 aprile 2002, n. 6221; Cass. 29 maggio 2001, n. 7280; Corte costituzionale 24 giugno 1986 n. 156; Corte costituzionale 319 novembre 1985 n. 1985). Pertanto, fuori dell’ipotesi della rituale comunicazione del decreto da parte del cancelliere, sia pure brevi manu, per presa visione (Cass. 16 giugno 2004, n. 11.319; Cass. 29 aprile 2002, n. 6221), nessun’altra modalità può segnare l’inizio del termine per impugnare.

E’ invece parzialmente fondata l’ulteriore eccezione pregiudiziale, di rito, di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui censura un vizio di motivazione.

I provvedimenti decisori pubblicati anteriormente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della novella 2 febbraio 2006 n. 40, possono essere impugnati con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

solo per violazione di legge: ipotesi, cui è assimilata la motivazione inesistente o meramente apparente, ridotta a clausole di stile o ad argomentazioni inidonee a disvelare la ratio decidendi (Cass., sez. 3^, 3 novembre 2008, n. 26.426).

Nulla del genere è ravvisabile nel decreto del tribunale di Varese in esame, ove si da conto, in modo conciso ma adeguato, degli elementi di fatto presi in esame ai fini della liquidazione del compenso: e cioè, l’importanza e la complessità della procedura concorsuale (resa evidente, del resto, dal suo ingente valore, attivo e passivo), la sua durata, e i risultati raggiunti, nonchè la sollecitudine con cui i commissari hanno svolto la loro opera.

D’altronde, il tribunale non si è limitato a mettere in risalto le peculiarità delle procedure che giustificavano un compenso vicino al tetto massimo tabellare, ma ha altresì preso in considerazione, contrariamente a quanto denunziato dalla ricorrente, la sostanziale unitarietà delle quattro procedure concorsuali del gruppo: per l’effetto, liquidando un solo compenso per l’organo collegiale, nonostante la pluralità dei commissari nominati. Il che ha determinato una notevole riduzione della remunerazione individuale, non tenuta presente nel ricorso.

Per quanto concerne, poi, la violazione di legge, si osserva come essa sia solo enunciata, senza alcuna concreta allegazione di eccedenza della somma rispetto ai limiti tabellari.

Anche sotto questo profilo, quindi, la censura è inammissibile. Al riguardo si osserva, in conformità, con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde la parte ricorrente, che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l’annullamento del provvedimento impugnato, rispondenti ai caratteri di specificità e completezza. Il riferito principio comporta, in particolare, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito: non essendo sufficiente un’affermazione apodittica, non seguita da alcuna dimostrazione, inidonea a porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni critiche rivolte alla sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312; Cass. 28 ottobre 2002, n. 15177).

Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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